- Normativa
- Veicoli ed equipaggiamenti, Documenti di circolazione
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Documentazione per l'immatricolazione di veicoli
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
prot. n. 41797-DIV3-C del 16 maggio 2008
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione generale per la Motorizzazione
PROT. N. 41797-DIV3-C Roma, 16.05.2008
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OGGETTO: Circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007.
A) Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di prima immatricolazione. Attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C..
B) Documentazione fiscale da allegare alla richiesta di immatricolazione di veicoli nuovi od usati esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007.
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A) Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di prima immatricolazione. Attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C..
L’immatricolazione dei veicoli completi/completati nuovi di fabbrica coperti da omologazione (europea o italiana) è effettuata, per quello che riguarda l’aspetto tecnico, sulla base del C.O.C. (certificate of conformity) oppure della dichiarazione di conformità (nel seguito i due documenti verranno entrambi richiamati con il termine “conformità”). L’immatricolazione può avere corso a condizione che l’omologazione a cui la “conformità” si riferisce, non sia nel frattempo cessata di validità, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo, ai fini appunto dell’immatricolazione, di rispondenza a determinate prescrizioni tecniche, applicabili al veicolo interessato.
Al verificarsi di tale evenienza, l’immatricolazione dei veicoli può essere consentita, per un certo periodo di tempo, secondo la procedura di “fine serie” (direttiva 92/53/CEE, ovvero 2002/24/CE, e successivi emendamenti) nel rispetto delle circolari sull’argomento emesse da questa Sede.
In merito all’immatricolazione di veicoli di “commercializzazione parallela”, con precedenti disposizioni era stato stabilito che, nel caso di “conformità” con anzianità di emissione superiore ad un anno, fosse prodotto un attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione della “conformità” stessa.
Nel ribadire, essenzialmente, il concetto sopra esposto, con la circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007, si è voluto evidenziare che l’obbligo di presentare l’attestato non sussiste quando nel periodo, anche superiore ad un anno, trascorso dall’emissione dalla “conformità”, non sia intervenuta alcuna modifica al quadro delle prescrizioni tecniche obbligatorie per la prima immatricolazione del veicolo interessato.
Tuttavia, si è preso atto che, nell’attuale formulazione, il testo ha generato difficoltà interpretative fra gli operatori del settore, tale da sortire effetto inverso alla auspicata semplificazione delle procedure.
Pertanto, si ritiene opportuno rettificare la richiamata circolare nel modo che segue.
Nella circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007, paragrafo DOCUMENTAZIONE TECNICA, sottoparagrafo A) VEICOLI MAI IMMATRICOLATI, al secondo punto dell’elenco (immediatamente dopo l’incorniciato)
in luogo di:
“……………
• attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.. ………………………….…...”
si legga:
“………….
• attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immatricolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C., qualora da tale data sia trascorso più di un anno.……………………………”
Si precisa, inoltre, che in caso di superamento del termine di un anno, l’attestato va allegato alla richiesta di immatricolazione anche se sia già stata conseguita l’abilitazione all’immatricolazione prima del termine in questione.
Appare opportuno sottolineare nuovamente che, anche per “conformità” con anzianità superiore ad un anno, l’obbligo di presentare l’attestato non sussiste, comunque, nei seguenti casi:
- successivamente alla data di emissione della “conformità”, il quadro delle prescrizioni tecniche a cui è obbligatoria la rispondenza ai fini della prima immatricolazione non è, in relazione al veicolo interessato, mutato;
- la rispondenza alle prescrizioni divenute di obbligatoria applicazione, ai fini dell’immatricolazione del veicolo interessato, dopo la data di emissione della “conformità” è attestata, o comunque direttamente desumibile, dalla “conformità” stessa.
Si richiama peraltro l’attenzione sul fatto che non si potrà dare corso all’immatricolazione -fatta salva l’eventuale immatricolazione “in deroga”, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie, a seguito della presentazione della documentazione integrativa prevista- nel caso in cui attraverso i dati annotati sulla “conformità” , anche se emessa da meno di un anno, o attraverso altri dati certi a conoscenza dell’Ufficio è evidenziata la mancata rispondenza a prescrizioni già divenute di obbligatoria applicazione per l’immatricolazione del veicolo interessato.
Con l’occasione delle presenti disposizioni, si conferma che le procedure di immatricolazione recate dalla circolare in oggetto (prot. n. 108243 del 27.11.2007) non riguardano, secondo quanto indicato nel paragrafo AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA della medesima circolare, i veicoli di “importazione ufficiale”, anche se provenienti da uno Stato della U.E. o aderente allo Spazio economico europeo, per i quali restano in vigore le disposizioni già fornite in precedenza.
Tuttavia si chiarisce che, almeno a tal fine, devono intendersi di ’“importazione ufficiale”, fra i veicoli provenienti da uno Stato della U.E. o aderente allo Spazio economico europeo, solo quelli il cui numero del telaio viene comunicato al sistema informativo centrale di questo Dipartimento secondo quanto previsto al punto 3. dell’art. 1 del D.D. 30.10.2007. La sola attestazione sul C.O.C., o su dichiarazione a parte, del codice di trasposizione nel sistema informativo non è sufficiente per considerare, ai fini predetti, un veicolo come di “importazione ufficiale”.
Infine, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento sull’argomento, si coglie l’occasione per precisare nuovamente che, in via del tutto generale (e quindi a prescindere dalla provenienza -nazionale, comunitaria, extracomunitaria- e dalla natura dell’importazione -“parallela”, “privata”, “ufficiale”-), i veicoli completi/completati nuovi di fabbrica possono essere immatricolati/immessi in circolazione senza alcuna formalità o controllo per quanto riguarda le loro caratteristiche tecniche, se accompagnati da una “conformità” riferita ad omologazione valida ai fini della prima immatricolazione e sottoscritta da persona autorizzata dal Costruttore con firma depositata oppure legalizzata nei modi previsti. Resta salvo il disposto dell’art. 75, comma 4 Cds.
B) Documentazione fiscale da allegare alla richiesta di immatricolazione di veicoli nuovi od usati esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007.
Riguardo agli aspetti fiscali connessi all’acquisto intracomunitario di veicoli nuovi od usati, con la circolare prot. n. 108243 del 27 novembre 2007 si è avuto modo di evidenziare che, in sede di immatricolazione, non è più richiesta la produzione di alcuna documentazione, nemmeno sotto forma di autocertificazione, comprovante il versamento dell’IVA dovuta, essendo sufficiente la verifica che nel sistema informativo di questo Dipartimento risulti confermato il dato.
Tuttavia, con la medesima circolare è stato altresì segnalato che la nuova procedura telematica non trova applicazione con riguardo agli acquisti intracomunitari di veicoli nuovi od usati effettuati direttamente da importatore non soggetto IVA (cd. “privato”), rispetto ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Infatti, si tratta di acquisti che restano esenti dagli obblighi di comunicazione disciplinati dal decreto dirigenziale 30 ottobre 2007 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per la verifica in via telematica circa l’assolvimento degli obblighi IVA.
In tal caso, pertanto, continua ad essere prescritta la produzione di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà comprovante i dati relativi all’acquisto intracomunitario, ivi compresi quelli concernenti l’assolvimento degli obblighi IVA.
A tale proposito, sono pervenute a questa sede numerose richieste di chiarimento in ordine ai contenuti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l’importatore non soggetto IVA deve produrre, ricorrendo l’ipotesi di acquisto intracomunitario per il quale non sussiste l’obbligo del pagamento dell’IVA.
Nel caso di specie , allo scopo di consentire comunque all’Agenzia delle Entrate di effettuare i necessari controlli, appare opportuno acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l’interessato non ha effettuato alcun versamento IVA perché non dovuta.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. arch. Maurizio Vitelli)
MN/SN/VR