- Normativa
- Documenti di circolazione, Norme di riforma del Codice della Strada
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Documento unico di circolazione e proprietà
Decreto Legislativo
29 maggio 2017, n. 98
DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 98
Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e
di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al
rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00105)
(GU n.145 del 24-6-2017)
Vigente al: 24-7-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio,
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000;
Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito
dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, recante disciplina dei
contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del
Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club
d'Italia;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante
disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15
marzo 1927, n. 436;
Visto il libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile
approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti
straordinarie per i servizi della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero
dei trasporti, e in particolare l'articolo 18 e l'allegata Tabella 3
relativa alle tariffe per le operazioni di motorizzazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
codice della strada;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e in
particolare l'articolo 8, commi 1, lettera d), e 5;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio
di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, concernente regolamento recante norme per la semplificazione
del procedimento relativo alla immatricolazione, ai passaggi di
proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
riunione del 20 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 8,
comma 5, della citata legge n. 124 del 2015;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Documento unico di circolazione e di proprieta'
1. A decorrere dal 1° luglio 2018, la carta di circolazione,
redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva 29 aprile
1999, n. 1999/37/CE del Consiglio, costituisce il documento unico
contenente i dati di circolazione e di proprieta' degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili
registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del
codice civile.
2. Nella carta di circolazione di cui al comma 1, di seguito
denominata «documento unico», sono annotati:
a) i dati tecnici del veicolo;
b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91,
93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di
seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del
veicolo;
d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione
conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione
all'estero.
3. Nel documento unico sono, altresi', annotati i dati relativi
alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti
amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprieta' e sulla
disponibilita' del veicolo, annotati presso il PRA, nonche' di
provvedimenti di fermo amministrativo, con le modalita', anche
telematiche, previste con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' competente
al rilascio della carta di circolazione, che ha validita' di
certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la
responsabilita' dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per i
dati relativi alla proprieta' e alla locazione finanziaria dei
veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i
dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo.
Art. 2
Procedura di rilascio
1. Il soggetto interessato presenta istanza di rilascio del
documento unico di cui all'articolo 1 in sede di prima
immatricolazione o di reimmatricolazione o del suo aggiornamento
conseguente al trasferimento della proprieta' del veicolo, corredata
dalla relativa documentazione e avvalendosi di un modello unificato
definito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito l'ACI, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista, di
seguito STA, nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, ivi compresi gli Uffici
dell'ACI in quanto STA;
b) presso il competente Ufficio motorizzazione civile, di seguito
UMC, nelle ipotesi escluse dall'ambito di applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
2. Per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in
sede di prima immatricolazione, di reimmatricolazione o di
aggiornamento, e' corrisposta una tariffa unica determinata con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della
giustizia, da adottare entro il termine perentorio del 30 aprile
2018, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative
delle imprese di consulenza automobilistica, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro il termine
di quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della
richiesta. Tale tariffa e' determinata in misura comunque non
superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste a
normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi. Con il
medesimo decreto e', altresi', determinato l'importo dell'imposta di
bollo unificata in misura tale da assicurare che siano garantiti, a
seguito dell'unificazione dei documenti di cui all'articolo 1, i
medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza
impatti negativi sui saldi di bilancio e sono disciplinate le
modalita' di versamento delle tariffe all'ACI in maniera diretta e
alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza.
Agli aggiornamenti della carta di circolazione relativi a situazioni
giuridiche o tecniche non soggette a trascrizione al PRA, continuano
ad applicarsi le tariffe previste dalla Tabella 3 allegata alla legge
1° dicembre 1986, n. 870. Con le stesse modalita' previste al primo
periodo e' disposto l'aggiornamento della tariffa unica. Il
versamento della tariffa unica e dell'imposta di bollo unificata e'
consentito anche attraverso modalita' di pagamento elettronico o on
line. I risparmi nella gestione dei dati determinati dall'attuazione
della presente disciplina sono integralmente destinati a ridurre i
costi per l'utenza. In caso di mancata adozione del decreto di cui al
presente comma, in sede di prima applicazione la tariffa unica e'
determinata quale somma delle due tariffe previste a normativa
vigente e l'importo dell'imposta di bollo unificata e' determinato
quale somma degli importi delle imposte di bollo dovute a normativa
vigente per ciascuna tipologia di documento. Con le medesime
modalita' previste a legislazione vigente e' versata all'ACI e alla
motorizzazione civile una quota della tariffa unica pari all'importo
della tariffa rispettivamente prevista a legislazione vigente. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disposto
l'aggiornamento della tariffa di cui all'ottavo periodo, con
eventuale adeguamento degli importi di competenza rispettivamente
dell'ACI e della motorizzazione civile.
3. Le istanze e la relativa documentazione sono trasmesse dagli
uffici che le ricevono per via telematica al Centro elaborazione dati
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito
denominato CED, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
4. Il CED trasmette contestualmente al PRA, esclusivamente per via
telematica, i dati relativi alla proprieta' ed allo stato giuridico
del veicolo, unitamente alla documentazione in formato elettronico.
5. Il CED, dopo aver verificato la congruenza dei dati ricevuti
anche utilizzando le procedure di validazione messe a disposizione
dal sistema informativo del PRA, consente agli STA e agli UMC di
stampare la carta di circolazione.
6. Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni ed alle
trascrizioni secondo la disciplina contenuta negli articoli 2683 e
seguenti del codice civile e nel regio decreto-legge 15 marzo 1927,
n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e nelle
altre disposizioni speciali che regolano l'istituto. Gli uffici del
PRA, nel caso in cui accertino irregolarita', entro il termine di tre
giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano
la formalita' di iscrizione o di trascrizione e ne danno immediata
comunicazione allo STA richiedente e all'UMC competente, ai fini
dell'adozione, da parte di quest'ultimo, degli atti conseguenti ai
sensi dell'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
7. Le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e
ipoteche sono presentate anche per il tramite degli UMC e degli STA,
che le inoltrano telematicamente agli uffici del PRA, i quali
provvedono alle relative registrazioni dandone comunicazione per via
telematica al CED, secondo quanto stabilito dal comma 3. I
provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso sono
notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico
con il CED, che telematicamente li comunica al sistema informativo
del PRA.
Art. 3
Ulteriori disposizioni
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accede a
titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute
nel PRA per ottemperare alle vigenti disposizioni, anche europee e
rende disponibili al PRA i dati necessari allo svolgimento
dell'attivita' di riscossione dell'imposta provinciale di
trascrizione.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di imposta
provinciale di trascrizione, contenute nell'articolo 56 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e quelle di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
Art. 4
Relazione al Parlamento
1. Decorso un anno dalla data di introduzione del documento unico,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al
Parlamento una relazione sugli effetti e sui risultati conseguiti
evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti per l'utenza e
gli effetti sull'organizzazione di ACI, sentita l'ACI, anche ai fini
della valutazione sull'eventuale istituzione di un archivio unico
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ACI, da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro ventiquattro mesi dall'introduzione del documento unico,
sono definite le modalita' organizzative dell'eventuale archivio
unico da istituirsi presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in modo da assicurare la riduzione dei costi di gestione
dei dati relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli.
Sono fatti salvi i diritti attivi e passivi dei contratti in essere
alla data del predetto decreto.
Art. 5
Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per i veicoli
soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono
annotati i dati attestanti la proprieta' e lo stato giuridico del
veicolo.»;
2) il comma 9 e' soppresso;
3) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico
dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal
presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in
via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico
di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento
stesso.»;
b) all'articolo 94:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di
trasferimento della proprieta' degli autoveicoli, dei motoveicoli e
dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di
stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali e del personale, su richiesta avanzata
dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la
sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente
accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione
nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprieta'
e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A.
provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate
irregolarita', procede alla ricusazione della formalita' entro tre
giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni
trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di
trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di
circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali e del personale procede all'aggiornamento della carta
di circolazione.»;
3) al comma 4, le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 1» e le parole: «e del certificato di
proprieta'» sono soppresse;
c) all'articolo 94-bis, comma 1, le parole: «, il certificato di
proprieta' di cui al medesimo articolo» sono soppresse;
d) all'articolo 95:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Duplicato della
carta di circolazione»;
2) il comma 1 e' soppresso;
3) il comma 6 e' soppresso;
e) all'articolo 96:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le
procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse
automobilistiche, l'ente impositore, anche per il tramite del
soggetto cui e' affidata la riscossione, qualora accerti il mancato
pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al
proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di
giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento
entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali e del personale la cancellazione d'ufficio
dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio
provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite
gli organi di polizia.»;
2) il comma 2 e' soppresso;
f) all'articolo 101:
1) al comma 3, la parola: «novanta» e' sostituita dalla
seguente: «tre»;
2) al comma 4, le parole: «su apposita segnalazione
dell'ufficio del P.R.A.,» sono soppresse;
g) all'articolo 103:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per esportare
definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi,
l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e
del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e
dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di
circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso
nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La
cancellazione e' disposta a condizione che il veicolo sia stato
sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a
sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per
raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo
cancellato puo' circolare su strada solo se munito del foglio di via
e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.»;
2) al comma 2, le parole: «, altresi'» sono soppresse, le
parole: «agli uffici del P.R.A.» sono sostituite dalle seguenti: «al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e del personale» e il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Il predetto ufficio provvede alla
cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e ne da' notizia al
competente ufficio del P.R.A. per la cancellazione dal pubblico
registro automobilistico.»;
h) all'articolo 201, comma 1, primo periodo, le parole: «dai
pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'archivio
nazionale dei veicoli e dal P.R.A.» e al quarto periodo le parole:
«dai pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «dal P.R.A.»;
i) all'articolo 213, comma 7, le parole: «al P.R.A. per
l'annotazione nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti:
«all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e del personale per l'annotazione al
P.R.A..»;
l) all'articolo 214-bis, comma 2, ultimo periodo, le parole: «al
pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento
delle iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni
al P.R.A..»;
m) all'articolo 214-ter, comma 1, quarto periodo, le parole: «al
pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle
iscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A.»;
n) all'articolo 226:
1) al comma 6, le parole: «del certificato di proprieta',» sono
soppresse;
2) al comma 7, le parole: «dal P.R.A.,» sono soppresse.
2. All'articolo 231, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal
fine, entro novanta giorni dalla consegna del veicolo o del rimorchio
da parte del proprietario, il gestore del centro di raccolta, il
concessionario o il titolare della succursale restituisce la carta di
circolazione e le targhe ad uno sportello telematico
dell'automobilista che provvede secondo le procedure previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.».
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Le carte di circolazione e i certificati di proprieta', anche in
formato elettronico, rilasciati anteriormente al termine di cui
all'articolo 1, comma 1, mantengono la loro validita'. Qualora
divenga necessario provvedere alla loro nuova emissione, essi sono
sostituiti dal documento unico.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni
del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la
vigilanza sull'ACI e' esercitata, nell'ambito delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alle
attivita' del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia
e dell'autorita' giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che entrano in
vigore a decorrere dal 1° luglio 2018.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 maggio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando