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Durata della luce semaforica gialla: nuova proposta di legge
Camera dei deputati
Atto C 411
La proposta di legge C 411, di iniziativa dell'On. Gianluca Vinci, recante "Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di durata minima del periodo di accensione della luce gialla semaforica", presentato alla Camera il 19 ottobre 2022, è stato assegnato, il 29 novembre 2022 per l'esame in sede referente 9ª Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni). L'esame non è ancora iniziato.
Si riporta di seguito il testo della proposta di legge.
PROPOSTA DI LEGGE N. 411
d'iniziativa del deputato VINCI
Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di durata minima del periodo di accensione della luce gialla semaforica
??Onorevoli Colleghi! – Come noto, la durata minima del periodo di accensione della luce gialla semaforica non è fissata a livello normativo: attualmente, la durata minima è pari a 3 secondi, ma parte della giurisprudenza si esprime anche indicando 4 secondi. L'assenza di specifiche disposizioni in materia crea confusione nei conducenti di veicoli i quali, data la brevità del periodo di accensione, adottano talvolta comportamenti errati, provocando brusche frenate del veicolo, o sono sanzionati per aver oltrepassato la striscia di arresto durante l'accensione della luce rossa, a causa appunto della difficoltà di arrestare il veicolo in 3 secondi, costituendo un pericolo per la circolazione.
??Al riguardo, si ricorda che il Ministero dei trasporti, con propria risoluzione n. 67906 del 16 luglio 2007, ha chiarito che l'articolo 41, comma 10, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non indica una durata minima del periodo di accensione della luce gialla veicolare, ma si limita ad affermare un principio di portata generale: durante tale periodo, i veicoli non devono oltrepassare la linea di arresto, salvo che vi si trovino così vicino da non potersi arrestare con sufficiente sicurezza.
??Indicazioni alternative sono rinvenibili nelle norme tecniche dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca; in particolare lo studio approvato dal Consiglio nazionale delle ricerche il 10 settembre 2001, recante «Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali», al paragrafo 6.7.4 «Determinazione dei tempi di giallo», precisa che la durata del periodo di accensione della luce gialla dipende dalla massima velocità consentita ai veicoli in arrivo, e indica una durata pari a 3, 4 e 5 secondi corrispondente, rispettivamente, alla velocità limite di 50, 60 e 70 chilometri orari (km/h).
??Inoltre, in presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18.75 metri, compresi autocarri, autobus, filobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie, è indicata una durata pari a 4 secondi anche per la velocità limite pari a 50 km/h.
??Per garantire la massima uniformità, nella prassi applicativa si adottano durate fisse, pari a 4 e 5 secondi, rispettivamente su strade urbane ed extraurbane. Ciò non esclude che, in fase di progettazione dell'impianto semaforico, tenuto conto delle dimensioni della intersezione, della velocità dei veicoli in arrivo e della loro lunghezza, e ferma restando la durata minima pari a 3 secondi, possano essere adottate durate diverse.
??Anche la Corte di cassazione (sentenza n. 18470 del 1° settembre 2014) ha richiamato la citata risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 2007, secondo cui, in assenza di disposizioni del codice della strada sulla durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, 3 secondi costituiscono il tempo di arresto di un veicolo che proceda a una velocità non superiore ai 50 km/h; la Suprema Corte, confermando il proprio precedente indirizzo (sentenza n. 14519 del 14 agosto 2012), ha altresì osservato «che l'automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata pari a 4 secondi dell'esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile».
??La presente proposta di legge, quindi, apporta una modifica all'articolo 41 del codice della strada, al fine di introdurre disposizioni specifiche sulla durata minima del periodo di accensione della luce gialla semaforica.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
??1. All'articolo 41, comma 10, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è premesso il seguente periodo: «Il periodo di accensione della luce gialla ha una durata minima pari a 4 secondi, fatta eccezione per i casi in cui i veicoli possono raggiungere una velocità di arrivo di 70 km/h in relazione alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h; in tali casi la durata minima del periodo di accensione deve essere pari a 5 secondi».
Documenti allegati
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