- Normativa
- Ambiente ed energia, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Economia dei trasporti e della mobilità
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Ecobonus per autotrasportatori
Decreto del Ministero dei Trasporti
25 ottobre 2007
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 25 Ottobre 2007
Modalita' di presentazione delle istanze e modulistica per
l'ammissione agli incentivi di cui alla legge 22 novembre 2002, n.
265.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalita' di
ripartizione e di erogazione dei fondi stanziati dalla legge sopra
richiamata, pari a 20 milioni di euro, quale limite di impegno
quindicennale a carico dello Stato, ed in particolare l'art. 2,
comma 1, lettera a), che destina il 90% di tali fondi ad interventi
di innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo
delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con
particolare riferimento all'utilizzazione della modalita' marittima
in luogo di quella stradale, e l'art. 3, comma 1, che stabilisce un
contributo alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di
merci su rotte marittime, diretto alla compensazione dei costi
esterni, non sostenuti dal trasporto su strada;
Considerato che l'art. 5 del predetto regolamento prevede, al
comma 3, l'adozione di un decreto ministeriale relativo alla
predisposizione dei moduli delle domande volte ad accedere ai
benefici di cui al richiamato art. 2, comma 1, lettera a), del
regolamento stesso;
Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2007, relativo
all'individuazione delle rotte incentivabili;
Visto il proprio decreto in data 26 marzo 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2007, che ha integrato le rotte
individuate dal citato decreto del 31 gennaio 2007;
Decreta:
Articolo unico
1. Le domande per accedere ai benefici di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), del regolamento adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, devono essere
presentate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, di tale regolamento, entro
il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale sono
stati effettuati i viaggi cui si riferiscono i contributi richiesti.
2. Le domande devono essere redatte utilizzando il modulo che si
allega, come parte integrante, al presente decreto, e denominato
"Istanza di ammissione agli incentivi".
3. A ciascuna domanda devono essere allegate, a pena di
esclusione dai benefici, le informazioni indicate nei moduli qui di
seguito elencati:
allegato 1: Formulario di identificazione del soggetto
richiedente gli incentivi;
allegato 2: Elenco delle tratte marittime utilizzate nell'anno
cui si riferisce l'istanza per l'erogazione dei benefici; numero dei
viaggi effettuati nell'anno solare cui si riferisce l'istanza e
polizze d'imbarco quietanzate dal vettore marittimo utilizzato; altri
contributi percepiti o richiesti allo stesso titolo e per le stesse
tratte marittime.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2007
Il Ministro: Bianchi
All.: omissis.