- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Ecoincentivi per rottamazione
Circolare del Ministero del'Economia e delle Finanze
N. 2/DPF Prot. n. 15493 -2007/DPF/UFF del 7 giugno 2007
CIRCOLARE N. 2/DPF
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
Roma, 7 giugno 2007
Prot. n. 15493 -2007/DPF/UFF
OGGETTO: Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 1, commi 226 e seguenti.
Ulteriori chiarimenti in ordine all’acquisto di autoveicoli a basso
impatto ambientale.
Sono pervenuti allo scrivente ulteriori quesiti in ordine all’applicazione
delle norme contenute nell’art. 1, commi 226 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
In primo luogo si forniscono alcune precisazioni relative alle
problematiche concernenti il corretto coordinamento tra le norme appena citate e
quelle contenute nell’art. 7 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, in materia di incentivi all’acquisto di autoveicoli a
basso impatto ambientale, a fronte della sostituzione di veicoli con maggiore tasso
inquinante.
Al riguardo, va preliminarmente ricordato che in sede di conversione del
decreto legge in argomento, sono state stralciate le norme relative ai così detti
“ecoincentivi” contenute nell’art. 7, senza, peraltro, farne salvi gli effetti prodotti.
Successivamente, alcune norme che disciplinavano le fattispecie relative ai
benefici in questione sono state inserite, con significative modificazioni, nella
legge n. 296 del 2006, e la loro decorrenza è stata fissata dal comma 229 della
legge stessa al 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 262 del 2006.
Tale successione di interventi normativi ha comportato che l’arco
temporale compreso tra il 29 novembre 2006 - data di entrata in vigore della legge
di conversione del D.L. n. 262 del 2006 - ed il 31 dicembre 2006, sia rimasto
sprovvisto di qualsivoglia disciplina riguardante gli “ecoincentivi”, che la legge n.
296 del 2006 ha reintrodotto, con sostanziali modifiche, con decorrenza dal 3
ottobre 2006.
In particolare, ci si riferisce alla disposizione inizialmente prevista dall’art.
7, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006, e successivamente confermata dall’art. 1,
comma 233, della legge finanziaria n. 296 del 2006, la quale impone al venditore
l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo da rottamare entro 15 giorni
dalla consegna del veicolo nuovo, al fine del godimento degli “ecoincentivi” da
parte dell’acquirente.
A tal proposito, allo scopo di coordinare le disposizioni agevolative in
questione e di rendere concretamente applicabili i benefici di legge anche agli
acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 29 novembre ed il 31 dicembre
2006, si precisa che le agevolazioni in esame sono riconosciute anche per gli
acquisti, con contestuale rottamazione, effettuati in detto arco temporale a
condizione che sia stata consegnata al Pubblico registro automobilistico (PRA),
entro il termine di 60 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo acquistato,
copia del certificato di rottamazione o copia del certificato di proprietà con
annotata la cessazione della circolazione del veicolo rottamato.
Il termine di 60 giorni, disposto dall’art. 93 del D. Lgs 30 aprile 1992, n.
285, è infatti applicabile, come precisato nella nota n. 1376-2007/DPF/UFF del 13
febbraio 2007, agli adempimenti previsti a carico del venditore dal comma 230
dell’art. 1 della legge n 296 del 2006 e consente di verificare il necessario
collegamento tra veicolo demolito e veicolo acquistato.
Occorre a questo proposito rilevare che la legge n. 296 del 2006 è entrata
in vigore il 1° gennaio 2007, quando non era ancora decorso il suddetto termine di
60 giorni, per cui gli interessati sono stati posti in condizione di conoscere
l’efficacia retroattiva delle norme in esame e di effettuare tempestivamente gli
adempimenti previsti la loro concreta applicabilità.
Così, a mero titolo esemplificativo, il soggetto che ha acquistato il 1°
dicembre 2006 un autoveicolo conforme alle prescrizioni dei commi 226 e
seguenti della legge finanziaria per il 2007, non ha avuto la possibilità di fruire
degli “ecoincentivi” per la contestuale rottamazione di un veicolo non ecologico;
alla data del 1° gennaio 2007, tuttavia, lo stesso ha avuto conoscenza della
retroattività delle disposizioni in questione al 3 ottobre 2006, nonché degli
adempimenti da osservare, prescritti rispettivamente dai commi 229 e 230
dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006; di conseguenza, sulla base
dell’interpretazione sistematica delle norme in esame appena illustrata, il
contribuente ha avuto ancora un congruo margine temporale di 29 giorni per il
completamento della procedura.
E’ stato, inoltre, chiesto se il termine “contributo” indicato nell’ultimo
periodo del comma 231 della legge n. 296 del 2007 debba essere riferito al mero
contributo finanziario concesso all’acquirente del veicolo o se possa estendersi
anche all’esenzione del pagamento della tassa automobilistica.
Si deve ricordare che la disposizione del citato comma 231 prevede
l’estensione del “contributo di cui ai commi 226, 227 e 228” agli acquisti di
veicoli effettuati con contestuale rottamazione di veicoli appartenenti a familiari
conviventi.
La lettura logico sistematica delle norme coinvolte induce a ritenere che il
termine “contributo” di cui al comma 231 debba essere inteso nell’accezione più
ampia, comprensiva cioè sia del mero contributo finanziario e sia dell’esenzione
del pagamento della tassa automobilistica. L’appartenenza del veicolo al familiare
convivente, infatti, non costituisce un ragionevole impedimento al pieno
riconoscimento dei benefici concessi dal legislatore. A corroborare tale tesi
concorre anche la circostanza che il comma 229 dell’art. 1 della legge n. 296 del
2007 stabilisce la retroattività al 3 ottobre 2006 del complesso delle “disposizioni
di cui ai commi 226, 227” nonché a quelle “ di cui al comma 228” .
Un altro chiarimento è stato richiesto in merito alla corretta interpretazione
del comma 240 della legge finanziaria per il 2007, circa i termini di decorrenza
dell’obbligo di pagamento con il nuovo sistema di tassazione in base alla potenza
e non alla portata per i veicoli che “pur immatricolati o reimmatricolati come N1,
presentino codice di carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o più posti ed
abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo
espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180".
Al riguardo, si ricorda che il comma 241 della citata legge finanziaria del
2007, fissa la decorrenza degli effetti del comma 240 alla data del 3 ottobre 2006.
Pertanto, ad integrazione di quanto già affermato con nota n. 3498-
2007/DPF/UFF del 15 marzo 2007, si fa presente che i soggetti in possesso dei
veicoli individuati dal menzionato comma 240, che in epoca anteriore al 3 ottobre
2006 abbiano adempiuto al pagamento della tassa automobilistica dovuta secondo
il precedente sistema di tassazione basato sulla portata dei veicoli, nulla devono
corrispondere sino alla successiva scadenza di pagamento della tassa, poiché solo
in detta occasione si renderanno per essi applicabili le nuove disposizioni.
Un ulteriore quesito riguarda l’applicabilità degli “ecoincentivi” alle
imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi, anche qualora
intendano destinare il veicolo esclusivamente al trasporto per conto proprio.
A tal proposito si evidenzia che il Regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001, richiamato dal comma 238 dell’art. 1 della
legge finanziaria in esame, ed il successivo Regolamento (CE) della
Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 escludono dal regime degli
aiuti “de minimis” i sussidi destinati all'acquisto di veicoli da parte di imprese che
effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
Il divieto stabilito dalle norme comunitarie è correlato, quindi, alla natura
dell’attività svolta dal soggetto beneficiato dall’aiuto e non all’eventuale specifica
destinazione del veicolo oggetto dell’aiuto stesso. La ratio delle suddette norme
induce, pertanto, a sostenere che gli “ecoincentivi” previsti dalla legge finanziaria
per il 2007 non possono essere concessi alle imprese esercenti attività di trasporto
per conto terzi nel caso in cui queste intendano destinare il veicolo
esclusivamente al trasporto per conto proprio.
Un’ultima questione riguarda l’applicazione della disciplina degli
“ecoincentivi” alle operazioni di leasing.
Occorre innanzitutto sottolineare che, come già affermato con nota n.
1376-2007/DPF/UFF del 13 febbraio 2007, le agevolazioni in esame possono
essere riconosciute anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing avente
ad oggetto un veicolo, pur se la formale proprietà del bene resta in capo alla
società di leasing.
Va ulteriormente specificato che l’onere imposto alle imprese costruttrici
o importatrici riguardante la conservazione della documentazione diretta a
comprovare il diritto alle agevolazioni fiscali, espressamente indicata dall’art. 1,
comma 232, della legge finanziaria n. 296 del 2006, ed in particolare della copia
della fattura di vendita, nonché del contratto di acquisto del nuovo veicolo, deve
ritenersi applicabile anche alle operazioni di leasing.
Pertanto, le società di leasing sono tenute a trasmettere al venditore il
contratto o altro documento in uso nella pratica commerciale, intercorso tra il
locatore finanziario e l’utilizzatore riguardante l’autoveicolo oggetto dei benefici
statali.
La descritta prescrizione ha, infatti, lo specifico scopo di assicurare la
necessaria trasparenza dell’intero iter procedurale, al fine di consentire agli enti
impositori la verifica delle condizioni per la concessione degli “ecoincentivi”,
nonché l’acquisizione dei necessari elementi informativi circa l’effettiva
applicazione dei benefici in esame.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Carotti
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