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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Efficacia probatoria del verbale di contestazione

Corte di Cassazione sez. II civ.
8 giugno 2009, n. 13118

Infrazioni al Codice della Strada – Art. 173 c.s., comma 2 e 3 – Uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia – Omessa contestazione immediata - Verbale di contestazione – Dichiarazioni del verbalizzante relative all’uso del telefono cellulare da parte del conducente- Efficacia probatoria – Fede privilegiata.

 

Ai fini dell’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 173 c.s., comma 2 e 3, deve essere attribuita fede privilegiata alle dichiarazioni del verbalizzante in merito all’uso del telefono cellulare da parte del conducente del veicolo.
Conseguentemente, l’affermazione circa l’eventuale errore di percezione da parte dell’agente accertatore non potrà essere basata su una valutazione meramente presuntiva della distanza del punto di osservazione rispetto al luogo in cui si sarebbe verificata la violazione.
Né si ritiene sufficiente dedurre la lontananza dell’agente dal luogo della infrazione sulla base della omessa contestazione immediata, infatti, l’accertamento può essere effettuato anche da distanza che non consente, per svariati motivi, il fermo del veicolo.

Fatto e diritto
(Omissis) impugna la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 18938 del 2005, che rigettava la sua opposizione al verbale di accertamento n. 1304055335 redatto dal corpo della Polizia municipale di Roma per la violazione di cui all’articolo 173, secondo e terzo comma, Codice della Strada per aver fatto uso del telefonino in violazione delle dette disposizioni.
L’opponente forniva una ricostruzione del fatto, prospettando l’errore di percezione del verbalizzante.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo che le informazioni contenute nel verbale potessero essere contestate soltanto con la querela di falso.
L’odierna ricorrente articola due motivi di ricorso.
Coi primo deduce vizi di motivazione circa l’attribuibilità, nel caso di specie, della fede privilegiata alle dichiarazioni del pubblico ufficiale.
Col secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2700 codice civile, non potendosi estendere la fede privilegiata di quella norma anche agli apprezzamenti personali, direttamente collegati alla percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso per la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto.
Sostiene la ricorrente che non poteva essere attribuita fede privilegiata alle dichiarazioni relative all’uso del telefonino, costituendo queste un apprezzamento personale, perché mediato attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente non da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo.
Rilevava, infatti, che l’agente operante non aveva neanche proceduto alla immediata contestazione, concludendo che doveva essere, quindi, una certa distanza tra punto d’osservazione e il punto di ritenuta violazione, tale da consentire il dedotto errore di percezione.
Su tali aspetti non vi era stata alcuna motivazione, poiché il giudice si era limitato a ritenere che il verbale poteva essere impugnato soltanto con la querela di falso.
Occorre osservare in primo luogo che, in effetti, il Giudice di Pace ha motivato il rigetto dell’opposizione facendo sinteticamente riferimento alla necessità di impugnare con querela di falso l’accertamento contenuto del verbale con riferimento all’uso del telefono cellulare.
Di qui il ricorso, che evidenzia come l’accertamento in questione per la sua modalità (distanza dal veicolo e posizione dell’agente) poteva determinare anche la possibilità di erronea percezione da parte dell’agente, così non consentendo l’inclusione nell’ipotesi di accertamenti di fatto per i quali questa Corte ha ritenuto necessaria la querela di falso.
Occorre, però, osservare che correttamente il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso, perché lo stesso si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella che risultava dal verbale senza offrire alcuna prova di quanto affermato.
Infatti, l’affermazione circa il possibile errore di percezione da parte dell’agente non può essere fondata su una valutazione presuntiva in ordine alla sua distanza rispetto al luogo in cui si sarebbe verificata la violazione, posto che si sarebbe dovuto provare la posizione effettiva dell’agente rispetto a quella del veicolo, così da poter in concreto valutare se a tale distanza si potesse incorrere in tale errore.
Inoltre, non è neppure sufficiente dedurre la lontananza dell’agente dal luogo della violazione soltanto sulla base dell’omessa immediata contestazione, posto che tale accertamento può essere effettuato anche a distanza che non permette, per svariati motivi, il fermo del veicolo.
Né è stato chiesto di fornire la prova che si stava in quel momento, come viene, affermato nel ricorso, utilizzando il telefono cellulare con un sistema consentito da legge.
Dal verbale, fino a prova contraria (nemmeno richiesta), risultava che l’agente aveva accertato l’uso irregolare del telefono cellulare da una posizione tale da non consentire anche l’immediata contestazione.
Il ricorso va, quindi, respinto così integrata la motivazione per quanto su indicato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

 

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