- Atti preparatori
- Norme di riforma del Codice della Strada
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Emendamenti al disegno di legge di riforma del codice della strada
Senato della Repubblica 8° Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)
8 novembre 2016
NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1638
Art. 2
2.2000
I RELATORI
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 10), inserire i seguenti:
"10-bis) divieto, per chiunque sia residente in Italia da più di sessanta giorni, di circolare con veicoli immatricolati all'estero, privi di copertura assicurativa con imprese di assicurazioni operanti in Italia, salva l'ipotesi di veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da parte di imprese costituite in un altro Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio Economico europeo, nonché l'ipotesi di veicoli concessi in comodato a soggetti residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o di collaborazione con imprese costituite in un altro Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio Economico europeo;
10-ter) l'obbligo della preventiva radiazione dei veicoli immatricolati oggetto di esportazione all'estero, nonché del divieto di reimmissione in circolazione in Italia in capo al medesimo intestatario dei veicolo che, successivamente alla sua esportazione, non sia stato reimmatricolato all'estero;
10-quater) semplificazione delle procedure amministrative di immatricolazione e di trasferimento della proprietà delle macchine agricole, prevedendo, in particolare, che queste possano essere immatricolate e trasferite in proprietà anche in capo a soggetti non titolari di aziende agricole, salvo l'introduzione di limitazioni connesse all'esigenza della tutela della sicurezza della circolazione stradale, e conseguente superamento della competenza territoriale degli uffici della motorizzazione;"
2.2001
I RELATORI
Al comma 1, dopo la lettera s), inserire la seguente:
"s-bis) previsione che i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti emanati dagli Uffici della Motorizzazione civile di diniego di rilascio della patente di guida per mancanza dei requisiti morali di cui all'articolo 120 del codice della strada siano proposti alla prefettura che ha comunicato la sussistenza di condizioni ostative al rilascio della patente;"
2.2002
I RELATORI
Al comma 1, lettera n), al numero 8) aggiungere le seguenti parole:
"prevedendo un modello semplificato di verbale di contestazione, di agevole lettura per l'utente, anche al fine di meglio garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa"
2.2003
I RELATORI
Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
"b-bis) coordinamento delle disposizioni in materia di limiti alle dimensioni e alle masse dei veicoli di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada con le norme della direttiva 2006/53/CE;"
2.2004
I RELATORI
Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
"r-bis) "previsione, ad integrazione dei corsi di qualificazione iniziale per gli insegnanti e gli istruttori di autoscuola, di esercitazioni di guida sicura e dei relativi criteri di svolgimento;"
2.2005
I RELATORI
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
"h-bis) previsione nell'ambito della disciplina della revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada:
1) dell'indicizzazione delle tariffe delle operazioni di revisione;
2) della rideterminazione delle misure sanzionatorie per le officine che non sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme, ovvero che commettono irregolarità nell'effettuazione delle revisioni;
3) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della competenza a disciplinare i requisiti tecnico-professionali del titolare dell'impresa e del responsabile tecnico, le attrezzature e la loro metrologia, i locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e le procedure amministrative e tecniche delle operazioni di revisione;"
2.2006
I RELATORI
Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
"r-bis) riordino delle disposizioni previste dall'articolo 122 del codice della strada in materia di esercitazioni di guida, in particolare per le esercitazioni svolte su veicoli a due ruote (anche in relazione alla possibilità di accesso alla rete autostradale dei motoveicoli 120);"
2.2007
I RELATORI
Al comma 1, dopo la lettera v) inserire la seguente:
"v-bis) integrazione della disciplina prevista dall'articolo 126, comma 9, del codice della strada, stabilendo, per chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, un termine non superiore a sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, per poter rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista dall'articolo 126, comma 8 c.d.s.;"
2.2008
I RELATORI
Al comma 1, dopo la lettera z) inserire la seguente:
"z-bis) previsione di sottoporre i veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti negli specifici registri, immatricolati dopo il 1960, a revisione quadriennale;"
2.2009
I RELATORI
Al comma 1, dopo la lettera z) inserire la seguente:
"z-bis) previsione di riprodurre le targhe originarie smarrite o distrutte de veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti negli specifici registri;"
2.1023 (testo 2)
ENDRIZZI
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) introduzione di disposizioni volte a prevedere che il rilevamento della velocità in ambito urbano ad opera di apparecchiature fisse o mobili debitamente omologate, dotate del certificato di specifica approvazione, riportante anche gli estremi della conformità del software, e sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, sia successivo all'adozione di piani di sicurezza contenenti almeno l'analisi dei diversi flussi di traffico veicolare e lo studio delle opere di progettazione urbana e degli interventi di segnaletica orizzontale e verticale necessari a garantire la sicurezza delle persone e la fluidità della circolazione;».
2.1024 (testo 2)
ENDRIZZI
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) introduzione di disposizioni volte a prevedere che il rilevamento della velocità ad opera di apparecchiature fissi o mobili debitamente omologate, dotate del certificato di specifica approvazione, riportante anche gli estremi della conformità del software, e sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, avvenga esclusivamente in presenza di dispositivi speed-display;».
2.1025 (testo 2)
ENDRIZZI
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) introduzione di disposizioni volte a prevedere apposite sanzioni a carico degli enti proprietari delle strade in caso di accertato rilevamento della velocità ad opera di apparecchiature fisse o mobili, sprovviste delle certificazioni di omologazione e di specifica approvazione, anche con riferimento alla conformità del software, e non sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, nonché in caso di mancanza di documentazione probatoria conseguente alle verifiche effettuate;».
Art. 3
3.2000
I RELATORI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati in attuazione della medesima attraverso una diversa allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie."