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  • Ambiente ed energia
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Energia elettrica fornita ai veicoli stradali ed emissioni di gas a effetto serra

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 15 maggio 2018

Disposizioni per il calcolo della quantita' di energia elettrica fornita ai veicoli stradali e dell'intensita' delle emissioni di gas a effetto serra, ai fini delle comunicazioni effettuate dai fornitori, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 maggio 2018

Disposizioni per il calcolo  della  quantita'  di  energia  elettrica
fornita ai veicoli stradali e dell'intensita' delle emissioni di  gas
a  effetto  serra,  ai  fini  delle  comunicazioni   effettuate   dai
fornitori,  ai  sensi  dell'articolo  7-bis,  comma  2,  del  decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66. (18A03602)

(GU n.121 del 26-5-2018)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il clima e l'energia
                     del Ministero dell'ambiente
              e della tutela del territorio e del mare
 
                           di concerto con
 
                        IL DIRETTORE GENERALE
              per la sicurezza dell'approvvigionamento
                 e per le infrastrutture energetiche
               del Ministero dello sviluppo economico
 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla  qualita'  della
benzina e del combustibile diesel»;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  55,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/30/CE,  che  modifica  la  direttiva
98/70/CE, per quanto  riguarda  le  specifiche  relative  a  benzina,
combustibile  diesel  e  gasolio,  nonche'   l'introduzione   di   un
meccanismo inteso a controllare e  ridurre  le  emissioni  di  gas  a
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per  quanto  concerne
le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi  adibite
alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  6  del  citato   decreto
legislativo n. 55 del 2011 che integra il decreto legislativo  n.  66
del  2005  mediante  l'introduzione  dell'art.  7-bis  (Obblighi   di
riduzione delle  emissioni  di  gas  serra)  ai  sensi  del  quale  i
fornitori di combustibili nel settore trasporti devono assicurare che
le emissioni di gas ad effetto serra prodotte  durante  il  ciclo  di
vita per unita' di  energia,  per  i  quali  hanno  assolto  l'accisa
nell'anno 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto ad un
valore di riferimento stabilito a livello comunitario;
  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2017,  n.  51   recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi  di
calcolo e gli obblighi di  comunicazione  ai  sensi  della  direttiva
98/70/CE relativa alla qualita'  della  benzina  e  del  combustibile
diesel e della direttiva (UE) 2015/1513  che  modifica  la  direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della  benzina  e  del  combustibile
diesel,  e  la  direttiva  2009/28/CE,  sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
  Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto legislativo n.  51
del 2017 che modifica e integra l'art. 7-bis del decreto  legislativo
n. 66 del 2005 estendendo anche ai  fornitori  di  energia  elettrica
l'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra e, al comma 6, prevede
che con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  siano  definite   disposizioni   ai   fini   del   calcolo
dell'elettricita' fornita in termini quantitativi  e  dell'intensita'
delle emissioni di gas a effetto serra;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                 Finalita' e ambito di applicazione
 
  1. Il presente  decreto  disciplina  i  criteri  di  calcolo  della
quantita' di energia elettrica fornita ai veicoli stradali nonche'  i
criteri di calcolo dell'intensita' delle emissioni di gas  a  effetto
serra  conseguenti  alla   produzione   e   all'utilizzo   di   detta
elettricita', ai sensi dell'art. 7-bis  del  decreto  legislativo  21
marzo 2005, n. 66, comma 6.

                               Art. 2
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.
  2. Ai fini del presente decreto si applicano  inoltre  le  seguenti
definizioni:
    a) Fornitore: il soggetto obbligato al pagamento  dell'accisa  ai
sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e
per gli impieghi oggetto del presente decreto;
    b) Quantita' di energia elettrica fornita: quantita'  annuale  di
elettricita' erogata dal singolo fornitore  all'insieme  dei  veicoli
stradali circolanti sul territorio nazionale;
    c) Punto di ricarica: un'interfaccia  in  grado  di  caricare  un
veicolo elettrico o sostituire la batteria di un veicolo elettrico;
    d) Punto di ricarica pubblico: punto di ricarica  posto  in  aree
pubbliche o in aree private aperte al pubblico;
    e) Contratti e allacci dedicati: contratti e allacci di fornitura
di energia elettrica espressamente destinata alla ricarica di veicoli
stradali, a consumo o forfettaria, stipulati dal fornitore con utenza
privata;
    f) Trasporto pubblico locale (TPL): l'insieme dei filobus e degli
autobus  utilizzati  dall'operatore  del  trasporto  pubblico  locale
alimentati con energia elettrica.

                               Art. 3
 
               Quantita' di energia elettrica rilevata
 
  1. Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 2, lettera a)  del  decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i fornitori comunicano  al  GSE  le
rispettive quantita' di energia elettrica fornita ai veicoli stradali
calcolata secondo le modalita' e i criteri di cui all'Allegato 1  del
presente decreto.

                               Art. 4
 
         Calcolo delle intensita' delle emissioni gas serra
 
  1. Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 2, lettera b)  del  decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 66, la relativa metodologia di  calcolo
delle emissioni  di  gas  serra  e'  pubblicata  entro  dieci  giorni
dall'entrata in vigore del presente provvedimento sul  sito  web  del
GSE che provvede altresi', entro la medesima  data,  a  calcolare  un
valore  di  riferimento  dell'intensita'   emissiva   relativa   alla
produzione e all'utilizzo dell'energia elettrica fornita  ai  veicoli
stradali.
  2. Il valore e la metodologia  di  cui  al  comma  1  sono  stimati
tenendo conto  del  mix  energetico  nazionale,  dei  rendimenti  nei
processi di produzione dell'energia, delle  perdite  di  rete,  degli
scambi con l'estero, delle emissioni afferenti la fase  di  upstream,
delle stime prodotte a livello comunitario da istituzioni pubbliche e
possono essere aggiornati su base annuale.

                               Art. 5
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                               Art. 6
 
                         Disposizioni finali
                         e entrata in vigore
 
  1. L'Allegato I puo' essere aggiornato con successivo  decreto  del
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio  e  del  mare  di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
  2. Il GSE, nel rapporto di cui comma 12 dell'art. 7-bis del decreto
legislativo n. 66 del 2005, rileva la conformita' delle  informazioni
trasmesse dai fornitori alle disposizioni di cui al presente decreto.
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 15 maggio 2018
 
                                              Il direttore generale   
                                             per il clima e l'energia
                                                     Grimaldi         
 
         Il direttore generale           
per la sicurezza dell'approvvigionamento
  e per le infrastrutture energetiche    
                Dialuce                  

                                                           Allegato I
 
          Modalita' di comunicazione dell'energia elettrica
                     fornita ai veicoli stradali
 
    1.  I  fornitori  comunicano  al  GSE  la  quantita'  di  energia
elettrica fornita  ai  veicoli  stradali  di  cui  all'art.  3  nelle
seguenti componenti:
      a) Quantita' di energia elettrica,  espressa  in  kWh,  fornita
tramite i punti di ricarica pubblici;
      b) Quantita' di energia elettrica,  espressa  in  kWh,  fornita
tramite punti di ricarica privati, diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera c), con contratti e allacci dedicati;
      c) Quantita' di energia elettrica, espressa in  kWh,  destinata
al trasporto pubblico locale;
      d) Quantita' di energia elettrica,  espressa  in  kWh,  fornita
tramite modalita' diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e  c),
ma comunque rilevabile, ad esempio attraverso  i  punti  di  ricarica
dotati di sistemi di rilevazione ed archiviazione dei consumi.
    2. Ulteriori quantita' di energia elettrica fornite ai trasporti,
non direttamente rilevabili con le  modalita'  di  cui  al  punto  1,
possono essere  comunicate  dai  fornitori  impiegando  procedure  di
calcolo indiretto predisposte e  pubblicate  dal  GSE.  A  tal  fine,
successivamente  alla  pubblicazione  delle  predette  procedure,   i
fornitori comunicano al GSE i dati necessari.