• Normativa
  • Patente di guida
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Equipollenze fra le categorie di patenti di guida

Decisione della Commissione Europea
2008/766/CE del 25 agosto 2008

 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2008
relativa alle equipollenze fra le categorie di patenti di guida
[notificata con il numero C(2008) 3790]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/766/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991,
concernente la patente di guida (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 91/439/CEE dispone che tutte le patenti di
guida rilasciate dagli Stati membri devono essere riconosciute
reciprocamente dai medesimi, comprese quelle
rilasciate prima della data di applicazione del principio
del reciproco riconoscimento.
(2) Il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di
guida implica il riconoscimento integrale di tutti i diritti
attribuiti al titolare della patente conformemente alle
disposizioni nazionali in vigore al momento del rilascio.
(3) La direttiva 91/439/CEE stabilisce che gli Stati membri sono
tenuti a definire le equipollenze tra le categorie di patenti
rilasciate prima dell’attuazione della direttiva e quelle basate
sul modello comunitario. Tali equipollenze devono essere
convalidate dalla Commissione in forma giuridicamente
vincolante.
(4) Le tabelle delle equipollenze fra le categorie di patenti
introdotte dalla decisione 2000/275/CE della Commissione,
del 21 marzo 2000, relativa alle equipollenze fra
talune categorie di patenti (2) devono essere aggiornate per
tenere conto in particolare dei recenti allargamenti della
Comunità.
(5) Occorre pertanto abrogare la decisione 2000/275/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione si applica a tutte le patenti di guida
rilasciate dagli Stati membri, in corso di validità e in circolazione.
Articolo 2
Le tabelle delle equipollenze tra le categorie delle patenti di guida
rilasciate negli Stati membri anteriormente alla piena attuazione
della direttiva 91/439/CEE e le categorie armonizzate di cui
all’articolo 3 della direttiva stessa, sono riportate nell’allegato I
della presente decisione.
Articolo 3
1. Le categorie delle patenti di guida rilasciate prima
dell’attuazione della direttiva 91/439/CEE abilitano il titolare
alla guida di veicoli delle categorie corrispondenti definite nelle
tabelle di cui all’allegato I della presente decisione, senza
sostituzione della patente. Possono essere applicate determinate
limitazioni, che sono indicate per la relativa abilitazione
nell’allegato I della presente decisione.
2. Quando una patente di guida viene sostituita con una
patente di modello comunitario, quale definito negli allegati I e
I bis della direttiva 91/439/CEE, al titolare devono essere garantiti
diritti equipollenti secondo le corrispondenze indicate nell’allegato
I della presente decisione.
3. I codici impiegati per indicare le limitazioni nelle categorie
corrispondenti riportate nelle tabelle sono i codici comunitari
armonizzati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 91/439/CEE.
4. Il principio comunitario del reciproco riconoscimento di cui
all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/439/CEE non si
applica alla categorie nazionali di patenti di guida.
Articolo 4
La decisione 2000/275/CE è abrogata con effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla
presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza
di cui all’allegato II.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente

 

(1) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 91 del 12.4.2000, pag. 1.

All.: vedi file pdf