• Normativa
  • Ambiente ed energia, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Veicoli ed equipaggiamenti
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Erogazione delle risorse per l'adeguamento del parco veicolare

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 7 agosto 2025

Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 agosto 2025 

Disposizioni per l'erogazione  delle  risorse  finanziarie  destinate
agli investimenti effettuati dalle imprese che  esercitano  attivita'
di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano  procedere
con  il  processo  di  adeguamento  del  parco  veicolare  in   senso
maggiormente eco sostenibile. (25A05610) 

(GU n.244 del 20-10-2025)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita'  2015)»,  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014  -
Supplemento ordinario - n. 99 e, in particolare, l'art. 1, comma  150
che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa  annua  per
interventi in favore del settore  dell'autotrasporto,  demandando  la
ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2025-2027»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 305 del  31
dicembre 2024 - Supplemento ordinario - n. 43, e, in particolare,  la
tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ivi allegata; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  31
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2025 e  per  il  triennio  2025-2027»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  305  del  31
dicembre 2024 - Supplemento ordinario n. 44; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  30
maggio 2025, rep. 126, del 3 giugno 2025, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2025 che,  in
attuazione delle previsioni di cui alla legge 30  dicembre  2024,  n.
207,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il  triennio  2025-2027»,
ha destinato al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a
228.000,000 euro per ciascuna annualita' del triennio 2025-2027; 
  Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - piano di gestione n.
2 - risultano accantonate risorse finanziarie pari a  complessivi  13
milioni di euro (annualita' 2025)  destinate  al  rinnovo  del  parco
veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  iscritte  al   Registro
elettronico   nazionale   (R.E.N.)   e   all'albo   nazionale   degli
autotrasportatori; 
  Considerato che gli incentivi  di  cui  al  presente  decreto  sono
inquadrabili nella cornice di cui al  regolamento  (UE)  n.  651/2014
della  Commissione  europea  del  17   giugno   2014   e   successive
modificazioni che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato,  nella  misura  in  cui  detti  contributi   si   traducono
nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima
generazione e ad alta sostenibilita' dal punto di vista ambientale; 
  Visti, in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art.  17
del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e successive  modificazioni
che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie
imprese, nonche' gli articoli 36  e  37  che  consentono  aiuti  agli
investimenti per innalzare  il  livello  della  tutela  ambientale  o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; 
  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili
per  la  definizione  dei   relativi   contributi,   ai   sensi   del
summenzionato regolamento generale  di  esenzione  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17  giugno  2014  e  successive  modificazioni,
occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo  necessario
per acquisire la  tecnologia  piu'  evoluta  da  un  punto  di  vista
scientifico ed ambientale rispetto alla  tecnologia  meno  evoluta  e
all'intensita' d'aiuto come definita dal regolamento in parola; 
  Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti
e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese; 
  Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  Visto, altresi', l'art. 8 del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.
651/2014  e  successive  modificazioni  in  materia  di  cumulo   dei
contributi costituenti aiuti di Stato; 
  Ritenuto prevedere un criterio che incentivi  la  rottamazione  dei
veicoli piu' obsoleti (Euro  IV,  Euro  4  ed  inferiori)  ancora  in
circolazione; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto l'accordo quadro di servizio prot.  163  del  6  luglio  2023
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  con
la societa' RAM Logistica,  infrastrutture  e  trasporti  (registrato
dalla Corte dei conti in data 14 novembre 2023 al  n.  3694)  con  il
quale vengono  definite  le  linee  di  attivita'  da  affidare  alla
societa' R.A.M. sulla base  della  direttiva  annuale  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto e finalita' del contributo 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie  nel  limite  complessivo  di
spesa pari a 13 milioni  di  euro  destinate  agli  investimenti  nel
settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita'  2025.  Le
disposizioni di cui al  presente  decreto  possono  essere  applicate
anche ad ulteriori risorse finanziarie stanziate nell'annualita' 2025
con le stesse finalita' di cui al presente articolo. 
  2. Le  risorse  di  cui  al  presente  decreto  sono  destinate  ad
incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle  imprese  di
autotrasporto di merci per  conto  di  terzi  attive  sul  territorio
italiano, regolarmente iscritte  al  Registro  elettronico  nazionale
(R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
terzi, la cui attivita' prevalente sia  quella  di  autotrasporto  di
cose, che intendano procedere con  il  processo  di  adeguamento  del
parco veicolare in senso maggiormente eco  sostenibile,  valorizzando
l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti. 
  3. Le misure di incentivazione di  cui  al  presente  decreto  sono
erogate nel rispetto  dei  principi  generali  e  delle  disposizioni
settoriali del regolamento generale di  esenzione  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato,  nonche',  ove
del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10,  commi
2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 18 giugno 2009. 

                               Art. 2 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli
importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art.
1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla  societa'  RAM  Logistica,
infrastrutture e trasporti -  Societa'  per  azioni,  quale  soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6
del presente decreto: 
    a)  1,0  milioni  di  euro  per  l'acquisizione,  anche  mediante
locazione finanziaria, di automezzi commerciali  nuovi  di  fabbrica,
adibiti al trasporto di merci di massa  complessiva  a  pieno  carico
pari o superiore a 3,5 tonnellate a  trazione  alternativa  a  metano
CNG,  gas  naturale  liquefatto  LNG,  ibrida  (diesel/elettrico)   e
elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di  dispositivi
idonei ad operare la riconversione di autoveicoli  per  il  trasporto
merci a motorizzazione termica in veicoli a  trazione  elettrica,  ai
sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014; 
    b) 8,2 milioni di euro per  la  radiazione  per  rottamazione  di
automezzi commerciali di massa complessiva  a  pieno  carico  pari  o
superiore a  3,5  tonnellate,  con  contestuale  acquisizione,  anche
mediante locazione finanziaria, di  automezzi  commerciali  nuovi  di
fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di  quanto
previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18  giugno  2009,  nonche'
Euro 6 E ed Euro 6 E-bis ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  12,
commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 20 giugno 2007 con  contestuale  rottamazione  di
veicoli della medesima tipologia, intendendo per  medesima  tipologia
quelli con massa compresa  nell'intervallo  definito  dal  successivo
art. 5, o superiore, per la quantificazione  del  contributo  massimo
riconosciuto; 
    c)  3,8  milioni  di  euro  per  l'acquisizione,  anche  mediante
locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di  fabbrica
adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti
alla risoluzione MSC 479 per  il  trasporto  combinato  marittimo.  I
rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno  dei  dispositivi
innovativi di  cui  all'allegato  1  al  presente  decreto,  volti  a
conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica.
Sono  incentivate,  altresi',   le   acquisizioni   di   rimorchi   e
semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori  a
7 tonnellate allestiti per trasporti in  regime  ATP,  rispondenti  a
criteri avanzati di risparmio energetico e  rispetto  ambientale,  ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento  (CE)
n. 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno  2014.  Sono  infine
incentivate  le  acquisizioni  di  contenitori   per   il   trasporto
intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank - 20  ft  o  swap
body 22-24 ft, conformi alle norme ASME,  ISO  e  CSC  relative  alle
cisterne, nonche' allo standard ADR; 
  2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,
del presente  decreto  da  destinare  alla  societa'  RAM  Logistica,
infrastrutture e trasporti -  Societa'  per  azioni,  quale  soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria per  l'intera  attivita'  ad  essa
attribuita,   anche    relativamente    alle    attivita'    connesse
all'implementazione e gestione della piattaforma di cui  all'art.  6,
comma  2,  viene  determinata  con  atto  attuativo  dell'accordo  di
servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto dal Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  con  la  societa'  RAM  Logistica,
infrastrutture e trasporti (registrato dalla Corte dei conti in  data
14 novembre 2023 al n. 3694). 
  3. Al fine di evitare  il  superamento  delle  soglie  d'intensita'
massime di aiuto previste dal  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, e' esclusa
la cumulabilita', per le medesime tipologie di investimenti e  per  i
medesimi costi ammissibili,  dei  contributi  previsti  dal  presente
decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle  concesse  a
titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013  della
Commissione del 18 dicembre 2013. 
  4. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per
gli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, per singola impresa, non
puo' superare euro 550.000. Qualora l'importo superi tale  limite  lo
stesso viene ridotto fino al  raggiungimento  della  soglia  ammessa.
Tale  soglia  non  e'  derogabile  anche   in   caso   di   accertata
disponibilita' delle  risorse  finanziarie  rispetto  alle  richieste
pervenute e dichiarate ammissibili. 
  5.  L'importo  massimo  ammissibile  e'  omnicomprensivo   per   la
totalita'  dei  veicoli  acquisiti  dall'impresa  che   richiede   il
beneficio. 
  6. I beni  acquisiti  non  possono  essere  alienati,  concessi  in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena  disponibilita'
del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 marzo  2029,  pena
la  revoca  del  contributo  erogato.   Non   si   procede   altresi'
all'erogazione  del  contributo  nel  caso  di  trasferimento   della
disponibilita'  dei  beni  oggetto  degli   incentivi   nel   periodo
intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di
pagamento del beneficio. 
  7. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione  ai  sensi  del
presente decreto devono, a pena  di  inammissibilita',  essere  stati
detenuti  in  proprieta'  o  ad  altro  titolo  da  almeno  un   anno
antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. 

                               Art. 3 
 
                     Modalita' di funzionamento 
 
  1. I contributi relativi al presente decreto sono  erogati  fino  a
concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di
tipologie di investimenti, salvo quanto previsto al comma  2.  A  tal
fine  le  istanze  sono  esaminate  solo   in   caso   di   accertata
disponibilita' di risorse utilizzabili. Il  raggiungimento  di  detto
limite e' verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita'
residue, avuto riguardo alla  somma  degli  importi  richiesti  nelle
domande pervenute e comunicato con avviso  da  pubblicarsi  nel  sito
internet del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  I
contributi erogati a chiusura della rendicontazione non  potranno  in
alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza  volta
ad ottenere la prenotazione del beneficio  ex  art.  4  del  presente
decreto. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a  risorse
esaurite  saranno  esaminate  solo  ove  si  rendessero   disponibili
ulteriori risorse. 
  2. La ripartizione degli stanziamenti  nell'ambito  delle  predette
aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto  del  direttore
generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  qualora,  per
effetto delle istanze presentate, si rendano  disponibili  risorse  a
favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti. 
  3.   Conformemente   al   principio   della   necessaria   presenza
dell'effetto d'incentivazione  di  cui  all'art.  6  del  regolamento
generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 e successive modificazioni, gli investimenti  di  cui  al
presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in  data
successiva all'entrata in vigore del  presente  decreto  ed  ultimati
entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 7,
comma 2. 

                               Art. 4 
 
                     Presentazione delle istanze 
 
  1. Nella  fase  di  presentazione  delle  istanze,  ai  fini  della
richiesta di contributo, le imprese allegano al  modulo,  debitamente
firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli
e del  documento  di  identita'  del  richiedente.  In  mancanza  del
contratto di acquisizione, e' possibile  allegare  all'istanza  copia
del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione  dal  legale
rappresentante dell'impresa. 
  2. Nei termini previsti dalla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il
soggetto gestore di cui al successivo art. 6 provvede a verificare la
ammissibilita' delle istanze ricevute ed a predisporre l'elenco delle
istanze  giudicate  ammissibili,   ordinate   secondo   l'ordine   di
presentazione. Nel caso di carenza di requisiti richiesti a  pena  di
inammissibilita',  il  soggetto  gestore  provvede  ad   inviare   le
comunicazioni di cui all'art. 10-bis della legge  n.  241  del  1990,
assegnando un termine di 10 giorni per la  produzione  di  memorie  o
documenti, decorsi i quali la richiesta  e'  riesaminata  e  definita
alla luce della documentazione in possesso e delle eventuali  memorie
ricevute. 
  3.  Gli  importi  previsti  dai  contratti  allegati  alle  istanze
correttamente formulate sono detratti  dall'ammontare  delle  risorse
disponibili, quali risultanti  da  apposito  contatore,  puntualmente
aggiornato   per   ogni   area   di   investimento   e   accantonati.
L'ammissibilita' del contributo,  accantonato  con  la  prenotazione,
rimane in ogni  caso  subordinata  alla  dimostrazione,  in  sede  di
rendicontazione,  dell'avvenuto   perfezionamento   dell'investimento
secondo le modalita' fissate  con  il  decreto  direttoriale  di  cui
all'art. 7 del presente decreto. 
  4. Nel caso l'aspirante al beneficio  non  fornisca  la  prova  del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la rendicontazione dal decreto direttoriale di  cui  all'art.  7  del
presente decreto, decade dal beneficio e  le  risorse  corrispondenti
agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al
fondo,  con  possibilita'  di  procedere  con  lo  scorrimento  della
graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 

                               Art. 5 
 
   Importi dei contributi, costi ammissibili e intensita' di aiuto 
 
  1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 2, comma  1,  del
presente decreto: 
    a) nel caso dell'acquisizione di  veicoli  commerciali  nuovi  di
fabbrica   a   trazione   alternativa   a    metano    CNG,    ibrida
(diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa  complessiva
a pieno carico  pari  o  superiore  a  3,5  tonnellate  e  fino  a  7
tonnellate  e  di  veicoli  a  trazione  elettrica  superiori   a   7
tonnellate, il contributo e' determinato: 
      a.1) in euro 4.000 per ogni  veicolo  CNG  e  a  motorizzazione
ibrida; 
      a.2) in  euro  14.000  per  ogni  veicolo  elettrico  di  massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a
7 tonnellate; 
      a.3) in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico  superiore  a  7
tonnellate, considerando  la  notevole  differenza  di  costo  con  i
veicoli ad alimentazione diesel; 
    b) nel caso dell'acquisizione di  veicoli  commerciali  nuovi  di
fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico),  a  metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico
superiore a 7 tonnellate, il contributo e' determinato: 
      b.1) in euro 9.000 per  ogni  veicolo  a  trazione  alternativa
ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno
carico superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate; 
      b.2) in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione  alternativa  a
gas naturale liquefatto LNG e  CNG  ovvero  a  motorizzazione  ibrida
(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate; 
    c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione  di  autoveicoli  di  massa  complessiva  fino  a   3,5
tonnellate  per  il  trasporto  merci  come  veicoli   elettrici   il
contributo e' determinato nella misura pari al 40 per cento dei costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento, con  un
tetto massimo pari ad euro 2.000. 
  2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo
ad alimentazione alternativa ai sensi dell'art. 2  comma  1,  lettera
a),  dimostrino  anche  l'avvenuta  radiazione  per  rottamazione  di
veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E  ed  Euro  6
E-bis,  di  massa  equivalente  al  veicolo  nuovo  acquisito,  viene
riconosciuta una maggiorazione del contributo pari ad euro 1.000  per
ogni veicolo rottamato. 
  Se il veicolo rottamato appartiene alla classe Euro IV o Euro  4  o
inferiore, fino al raggiungimento del tetto complessivo di 380.000,00
euro, le domande sono esaminate con priorita' rispetto alle  altre  e
la maggiorazione del contributo  e'  pari  ad  euro  2.500,00  se  il
veicolo rottamato ha massa uguale o superiore a 3,5 ton  e  uguale  o
inferiore a 7,0 ton, ad euro 5.000,00  se  il  veicolo  rottamato  ha
massa superiore a 7,00 e uguale o inferiore a  16,0  ton  e  ad  euro
10.000,00 se il veicolo rottamato ha massa superiore a 16,00 ton.  Al
raggiungimento del  tetto,  le  richieste  pervenute  successivamente
saranno esaminate, secondo l'ordine di arrivo, unitamente alle  altre
e saranno soggette alla maggiorazione del  contributo  pari  ad  euro
1.000,00 per ogni veicolo rottamato. 
  Il veicolo rottamato, qualunque sia la classe di inquinamento ed  a
pena d'ammissibilita', deve essere stato detenuto in proprieta' o  ad
altro titolo da almeno un anno precedente  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. La tabella 1, allegata al presente decreto, meglio  descrive  le
tipologie di investimento ed i contributi massimi ammissibili di  cui
ai precedenti commi 1 e 2. 
  4. In relazione alla radiazione per rottamazione  di  automezzi  di
massa complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  7  tonnellate  con
contestuale acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,  di
veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci  di
massa complessiva a pieno carico superiore a 7  tonnellate,  conformi
alla normativa anti inquinamento Euro VI step  E,  il  contributo  e'
determinato,  avuto  riguardo  al  sovra  costo  necessario  per   la
acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI
step E in sostituzione del veicolo radiato: 
    d.1) in euro 7.000 per ogni veicolo  Euro  VI  step  E  di  massa
complessiva a pieno  carico  superiore  a  7  tonnellate  fino  a  16
tonnellate; 
    d.2) in euro 15.000 per ogni veicolo Euro  VI  step  E  di  massa
complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate. 
  Nel caso in cui  il  veicolo  rottamato  abbia  classe  Euro  IV  o
inferiore le domande sono esaminate con priorita' rispetto alle altre
ed il contributo e' determinato: 
    d.3) in euro 12.000 per ogni veicolo Euro  VI  step  E  di  massa
complessiva a pieno  carico  superiore  a  7  tonnellate  fino  a  16
tonnellate; 
    d.4) in euro 25.000 per ogni veicolo Euro  VI  step  E  di  massa
complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate. 
  5. In relazione all'acquisizione  di  veicoli  commerciali  leggeri
Euro 6  E,  Euro  6  E-bis  ed  Euro  VI  step  E  il  contributo  e'
determinato: 
    e.1) in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o  superiore
a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con  contestuale  rottamazione
di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa  complessiva  a
pieno carico  pari  o  superiore  a  3,5  tonnellate  e  fino  a  7,0
tonnellate. 
  Nel caso in cui il veicolo rottamato abbia classe Euro IV o Euro  4
o inferiore, le domande sono esaminate con  priorita'  rispetto  alle
altre ed il contributo e' determinato: 
    e.2) in euro 5.500 per ogni veicolo commerciale pari o  superiore
a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate con  contestuale  rottamazione
di veicoli della medesima tipologia, ovvero con massa  complessiva  a
pieno carico  pari  o  superiore  a  3,5  tonnellate  e  fino  a  7,0
tonnellate. 
  I contributi di cui ai punti d.3), d.4) ed e.2)  sono  riconosciuti
fino al raggiungimento del tetto complessivo di euro 4.000.000,00. 
  Al raggiungimento del tetto, le richieste pervenute successivamente
saranno esaminate, secondo l'ordine di arrivo, unitamente alle  altre
e saranno soggette a contributo pari a quello di cui ai  punti  d.1),
d.2) ed e.1). 
  Nel caso in cui le richieste ricevute per rottamazione  di  veicoli
di classe inferiore ad Euro IV o Euro 4 non raggiungessero  il  tetto
dei 4.000.000,00, le somme residue saranno utilizzate per  finanziare
i contributi per radiazione per rottamazione  di  veicoli  di  classe
superiore. 
  6. La tabella 2, allegata al decreto, meglio descrive le  tipologie
di investimento  ed  i  contributi  massimi  ammissibili  di  cui  ai
precedenti commi 4 e 5. 
  7. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili: 
    a) le acquisizioni,  anche  mediante  locazione  finanziaria,  di
rimorchi   e   semirimorchi,   nuovi   di   fabbrica,    rispondenti,
rispettivamente alla normativa UIC 596-5 per il  trasporto  combinato
ferroviario e dotati di ganci navi rispondenti alla  risoluzione  MSC
479  per  il  trasporto  combinato  marittimo,  ovvero   rimorchi   e
semirimorchi conformi contemporaneamente alle normative UIC  595-5  e
MSC. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno un dispositivo
innovativo  di  cui  all'allegato  1  al  presente  decreto  ai  fini
dell'ammissione al beneficio; 
    b)  rimorchi,  semirimorchi  o  equipaggiamenti  per  autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da
effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e
internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase  V  (stage  V)  del  regolamento  UE  n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non  collegate  al  motore
del veicolo trainante oppure da  unita'  elettriche  funzionanti  con
alternatore collegato al  motore  del  veicolo  trainante.  Tutte  le
unita'  precedentemente  indicate  dovranno  essere  dotate  di   gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; 
    c)  sostituzione,  nei  rimorchi,  semirimorchi   o   autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da
effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e
internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove  non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera  precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme  alla
fase V (stage  V)  del  regolamento  UE  n.  2016/1628  o  da  unita'
criogeniche autonome non collegate al motore  del  veicolo  trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato  al
motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500; 
    d) acquisizioni di contenitori per il  trasporto  intermodale  di
liquidi pericolosi del tipo Iso tank - 20 ft o swap  body  22-24  ft,
conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle  cisterne,  nonche'
allo standard ADR. 
  8. Nei casi di cui al comma 7, lettere a), b)  e  c)  del  presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato: 
    f.1) per le acquisizioni effettuate da piccole e  medie  imprese:
nel limite del 10 per cento del costo  di  acquisizione  in  caso  di
medie imprese e del 20  per  cento  di  tale  costo  per  le  piccole
imprese, con un tetto massimo  di  euro  5.000  per  semirimorchio  o
autoveicolo  specifico  superiore  a  7  tonnellate   allestito   per
trasporti    in    regime    ATP,    ovvero    per    ogni     unita'
refrigerante/calorifera  a  superiore  standard  ambientale,  secondo
quando indicato all'art. 5, comma 7, lettera c), installata  su  tali
veicoli.  Le  acquisizioni   sono   ammissibili   qualora   sostenute
nell'ambito di un programma di investimenti  destinato  a  creare  un
nuovo   stabilimento,   ampliare    uno    stabilimento    esistente,
diversificare la produzione di  uno  stabilimento  mediante  prodotti
nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente  il  processo  produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente; 
    f.2) per le acquisizioni effettuate da imprese che non  rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 3.000 a veicolo, tenuto  conto
che e' possibile incentivare il 40  per  cento  della  differenza  di
costo tra i veicoli  intermodali  dotati  di  almeno  un  dispositivo
innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei  maggiori  costi  dei
veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti  a
criteri avanzati  di  risparmio  energetico  e  rispetto  ambientale,
ovvero dei maggiori  costi  delle  unita'  refrigeranti/calorifere  a
superiore standard ambientale, secondo  quando  indicato all'art.  5,
comma 7, lettera c), installate su tali veicoli. 
  9. Nel  caso  delle  imprese  che,  contestualmente  alle  predette
acquisizioni hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione
di rimorchi e/o semirimorchi e/o contenitori obsoleti  il  contributo
unitario ascende ad euro 7.000 per piccole e medie imprese e ad  euro
5.000 per le grandi imprese. 
  10. Una parte delle somme stanziate all'art. 2,  comma  1,  lettera
c), del presente decreto, nel limite di euro 160.000,00, e' riservato
alle istanze di cui al precedente comma 7, lettera d). 
  11. La tabella 3, allegata al decreto, meglio descrive le tipologie
di investimento  ed  i  contributi  massimi  ammissibili  di  cui  ai
precedenti commi 7, 8 e 9. 
  12. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del  10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e
medie imprese, ove gli interessati ne  facciano  espressa  richiesta,
nei seguenti casi: 
    a) per le acquisizioni di cui ai commi 1,  4  e  5  del  presente
articolo. A tal fine  gli  interessati  trasmettono,  all'atto  della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici,  dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  il
numero delle unita' di  lavoro  dipendenti  (ULA)  e  il  volume  del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale; 
    b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  fine  gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui  al  punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di  cui  all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
    c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo. 

                               Art. 6 
 
            Soggetto gestore e commissione di validazione 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto per le attivita'
istruttorie si avvale della societa' RAM Logistica, infrastrutture  e
trasporti - Societa' per azioni, in qualita' di soggetto gestore. 
  2. Il soggetto  gestore,  nell'ambito  delle  risorse  allo  stesso
attribuite,  provvede  alla  realizzazione   ed   alla   manutenzione
dell'applicazione informatica, della gestione del flusso  documentale
via posta elettronica certificata, nonche' all'attivita' istruttoria,
all'aggiornamento  dei  «contatori»  per  determinare,  in  fase   di
prenotazione, le risorse  disponibili  per  ciascuna  delle  aree  di
investimento di cui all'art. 2, comma 1, tramite  la  predisposizione
dell'elenco delle domande valutate ammissibili all'esito della  prima
istruttoria, ordinate secondo quanto indicato al  precedente  art.  4
comma 2, e alla  verifica  della  successiva  rendicontazione,  ferma
rimanendo la  funzione  di  indirizzo  e  di  direzione  in  capo  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La Commissione di cui al
comma  4,  qualora  sussistano  i  requisiti  previsti  dal  presente
decreto, conclude il procedimento con proposta di accoglimento  della
domanda  ai  fini  dell'adozione  del   relativo   provvedimento   di
accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero  con  proposta  di
rigetto ove non sussistano i requisiti di cui al presente decreto. Il
procedimento di rigetto  della  domanda  di  contributo  puo'  essere
avviato  sia  al  momento  della  presentazione   dell'istanza,   sia
successivamente nella fase di  valutazione  della  documentazione  di
rendicontazione presentata dall'impresa. 
  3. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1,
del presente  decreto  da  destinare  alla  societa'  RAM  Logistica,
infrastrutture e trasporti -  Societa'  per  azioni,  quale  soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria per  l'intera  attivita'  ad  essa
attribuita,   anche    relativamente    alle    attivita'    connesse
all'implementazione e gestione della piattaforma di cui al  comma  2,
viene determinata con atto attuativo dell'accordo quadro di  servizio
prot.  163  del  6  luglio  2023  sottoscritto  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  con  la  societa'  RAM  Logistica,
infrastrutture e trasporti (registrato dalla Corte dei conti in  data
14 novembre 2023 al n. 3694). 
  4. Con decreto del direttore generale per la sicurezza  stradale  e
l'autotrasporto e' nominata  una  Commissione,  senza  oneri  per  la
finanza pubblica, per la validazione  dell'istruttoria  compiuta  dal
soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente,
individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio  presso  il
Dipartimento per i trasporti e la navigazione, e da  due  componenti,
individuati tra il personale di  area  III,  in  servizio  presso  il
medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le  funzioni  di
segreteria. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto  alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese. 

                               Art. 7 
 
              Modalita' di dimostrazione dei requisiti 
 
  1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art.  1,  gli
aspiranti ai  benefici  hanno  l'onere  di  fornire,  nella  fase  di
rendicontazione, ed a pena di inammissibilita', la prova  documentale
che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste
dal presente decreto. Le somme erogate  non  potranno  in  ogni  caso
superare quelle accantonate nella fase di prenotazione. 
  2. Con decreto del direttore generale per la sicurezza  stradale  e
l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta  giorni  decorrenti  dalla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  definite  le
modalita' di dimostrazione dei relativi  requisiti  tecnici.  Con  il
medesimo decreto sono definite le modalita'  di  presentazione  delle
domande. 

                               Art. 8 
 
                      Cumulabilita' degli aiuti 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, del  regolamento  generale
di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17  giugno  2014,
in caso di identita' di costi ammissibili e dei  beni  oggetto  degli
incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del  summenzionato  regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato. 
  2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati  ai  sensi
del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(«de minimis») relativamente agli stessi costi  ammissibili  se  tale
cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli  stabiliti
ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014. 
  3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del  made  in
Italy. 

                               Art. 9 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di   procedere   con   tutti   gli
accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione  dei
contributi e di procedere, in via di autotutela,  con  l'annullamento
del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art.  6,  comma
2, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello
Stato del contributo concesso, anche quando in esito  alle  verifiche
effettuate   emergano   gravi   irregolarita'   in   relazione   alle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno  stesso  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 agosto 2025 
 
                                                 Il Ministro: Salvini 

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 2149 

                                                             Allegati 
 
Allegato 1 
 
          DISPOSITIVI INNOVATIVI (art. 5, comma 7, lett. a) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              TABELLA 1 
            Risorse di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              TABELLA 2 
             Risorse di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              TABELLA 3 
              Risorse di cui all'art. 2 comma 1 lett.c) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico