• Atti preparatori
  • Economia dei trasporti e della mobilità, Norme di riforma del Codice della Strada
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Esame atto S 733 : Commissioni I e II riunite

Senato della Repubblica
Seduta del 4 novembre 2008

 

S 733 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”  
Continua al Senato l’esame sul Ddl 733  recante “ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” nelle Commissioni riunite I e II. Nella seduta di martedì 28 ottobre, le Commissioni riunite  hanno approvato la proposta di disgiunzione dei disegni di legge 242, 391, 451, 583 e 617 dal disegno di legge n. 733, con la conseguenza che le proposte emendative presentate, si ritengono riferite unicamente all’atto 733. Nelle sedute antimeridiana e pomeridiana, di martedì 4 novembre si è passato all’illustrazione dei singoli emendamenti. Tra i più rilevanti in tema di circolazione e sicurezza stradale si segnalano gli emendamenti all’art. 19 e in particolare le proposte di revisione della patente da attuare sempre a seguito di incidente stradale a cui consegua l’applicazione della sospensione della patente; l’impossibilità di conseguire nuovamente la patente prima di 5 anni, quando ne è stata disposta la revoca per violazione degli artt. 186 e 187 CdS; il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche,  in tutti i  locali pubblici o aperti al pubblico, tra le ore 23 e le 6 del giorno successivo; introduzione di apparecchiature di rilevazione del tasso alcolemico integrate nei sistemi di avviamento delle autovetture; possibilità conferita agli organi di polizia, di sottoporre i conducenti  ad accertamenti analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo al fine di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Queste sono soltanto alcune delle proposte emendative all’atto 733, che sono state presentate. Di seguito si riportano i testi degli emendamenti che incidono sulla materia della circolazione e sicurezza stradale.               
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  S 733
Art.  13 13.100 Il Governo Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 13 (Sequestri)   1. L'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: "Art. 104 (Esecuzione del sequestro preventivo) - Il sequestro preventivo è eseguito: a) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210". 2. L'articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: "Art. 2-quater. - Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per il sequestro preventivo.".».  13.1 LI GOTTI, BELISARIO, PARDI Al comma 1, capoverso «Art. 2-quater» dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:             «c-bis) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e l'iscrizione nel registro delle imprese.             c-ter) su strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, applicando l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210». 13.0.1 Il Governo Dopo l'articolo inserire il seguente: «Art. 13-bis. (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2004,  n. 163)         1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:         «1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 marzo 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».  13.0.100 Il Governo Dopo l'articolo, inserire il  seguente: «Art. 13-bis (Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati)   All'articolo 2-septies della legge 31 marzo 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:             "Nelle ipotesi di sequestro o confisca di beni, aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario, nessuna azione esecutiva esattoriale sui beni in sequestro o confisca può essere intrapresa o proseguita da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione, per tutta la durata della misura di prevenzione o del procedimento penale.             Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile.             Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento nonché i provvedimenti cautelari già intrapresi da Equitalia S.p.A. o da altri concessionari di riscossione tributi alla data di entrata in vigore della norma sono sospese in caso di sequestro e si estinguono in caso di confisca, perdendo efficacia fin dall'origine. All'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575, le parole: "negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto, nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di  beni del genere di quelli sequestrati" sono sostituite dalle seguenti: "nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari". L'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 marzo 1965, n. 575, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito con decreto legislativo da emanarsi entro il 30 novembre 2008, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.             Con il decreto legislativo sono definiti:             a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;             b) l'ambito delle attività oggetto della professione;             c) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'Albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;             d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio d'amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi. 4.         Lo schema del decreto legislativo di cui al precedente periodo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro 30 giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque emanato. 5.         Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina. 6.         All'articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 marzo 1965, n. 575, dopo le parole: "a qualunque titolo" sono inserite: "ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento". 7.         Al primo comma dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "delle somme iscritte al ruolo." sono aggiunte le seguenti: "La presente norma non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 marzo 1965, n. 575"».   Art.  14   14.100 Il Governo Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 2-sexies, l'affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo".».    14.1 LI GOTTI, BELISARIO, PARDI Al comma 1, capoverso "3-ter", dopo la parola: «assegnazione» inserire le seguenti: «e non sia individuata, sulla base della normativa vigente e comunque entro i successivi sessanta giorni, altra possibilità di cessione a fini di utilità sociale particolarmente rilevante».     Art.  19     19.1 BOSCETTO, MUGNAI Al comma 1, premettere il seguente:         «01. All'articolo 128, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:             a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:         ''1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.         1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ovvero la decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida''.             b) il comma 2 è sostituito dal seguente:         ''2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi a revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi 1, 1-bis o 1-ter, temporaneamente inidoneo alla guida''.             c) il comma 3 è soppresso. 19.2 BOSCETTO, MUGNAI Al comma 1, premettere il seguente:         «01. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Quando la revoca della patente discende dalla violazione degli articoli 186 e 187, non è possibile conseguire una nuova prima di 5 anni dal momento dell'accertamento del reato''». 19.3 BOSCETTO, MUGNAI Al comma 1, premettere il seguente:         «01. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente: ''Art. 219-bis. (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida)         1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116 commi 1-bis ed 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.         2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126-bis.         3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128 commi 1-ter e 2''». 19.100 Il Governo Al comma 1, sopprimere la lettera a).  19.4 D'ALIA Al comma 1, lettera a),  sopprimere le parole: «, nonché della disciplina» fino alla fine del periodo. 19.200 Il Governo Sopprimere il comma 2.  19.5 BOSCETTO, MUGNAI Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:         «2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:         «4-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffati. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213». 19.6 BOSCETTO, MUGNAI Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:         «2-bis. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:             a) al comma 2, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:             c-bis) al Ministero dell'interno, ''missione ordine pubblico e sicurezza'', nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui all'articolo 12, commi 1, lettere a), b), e c), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale;             c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative agli accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;             b) al comma 4 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Le determinazioni della Giunta e la relazione annuale sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa Giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno;             c) sostituire il comma 4-bis con il seguente:         ''4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, è destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, limitatamente al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui all'articolo 12, commi 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale. Le determinazioni della Giunta e la relazione annuale sull'impiego dei proventi predisposta dalla stessa Giunta sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno''». 19.7 BOSCETTO, MUGNAI Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:         «2-bis. Dopo l'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente: «Art. 208-bis. (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati)         1. I veicoli sequestrati ai sensi dell'articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell'articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, prioritariamente per la prevenzione della sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.         2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.         3. In caso di dissequestro del veicolo, qualora lo stesso per lo stato in cui si trova non può essere riconsegnato all'avente diritto, l'autorità competente ne dispone la restituzione per equivalente.         4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 301-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti la gestione, la ditta o la distruzione dei beni mobili registrati». 19.8 LI GOTTI, BELISARIO, PARDI Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:         «2-bis. All'articolo 222, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente''». 19.9 Il Governo Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:         «2-bis. Dopo l'articolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente: Art. 224-ter. (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato)         1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.         2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.         3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.         4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.         5. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, accerta la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.         6. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del medesimo comma 3».                         19.0.22 MUGNAI Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 19-bis. (Programmi integrati di cui all' art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)         1. Le disposizioni introdotte dall'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere da 1º gennaio 2010.         2. La scadenza dei termini, di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.         3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge». 19.0.23 MAURO MARIA MARINO Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 19-bis. (Applicabilità delle misure di prevenzione nei confronti dei parcheggiatori abusivi)         1. All'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ''secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VI'', è inserito il seguente periodo: ''Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue l'applicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità''». 19.0.24 SALTAMARTINI Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art.19-octies.         All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:             a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:         ''2-bis. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. L'analisi qualitativa delle sostanze stupefacenti o psicotrope presenti deve essere effettua con strumenti analitici conformi alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dei trasporti. di concerto con il Ministro dell'interno e della salute.         2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente che, a seguito di prove effettuate sui liquidi biologici con apparecchi di cui al comma 2-bis, presenti positività alle sostanze stupefacenti o psicotrope. In tali casi, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri interamente a suo carico, che, sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale di cui al comma 2-bis, siano effettuate analisi di verifica sui liquidi biologici prelevati. Per tali analisi si applicano le disposizioni degli articoli 220 e seguenti del Codice di procedura penale''.             b) il comma 3 è sostituito dal seguente:         ''3. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà di accompagnare il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le spese per l'effettuazione degli accertamenti sono in ogni caso poste a carico del sistema sanitario nazionale''.             c) il comma 6 è sostituito dal seguente:         ''6. Il Prefetto, sulla base dell'esito dell'accertamento compiuto con gli apparecchi di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.  19.0.26 FLUTTERO, MENARDI, CARUSO, SAIA, BALBONI, SALTAMARTINI Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 19-bis. (Dispositivi automobilistici per la misurazione del tasso alcoolemico).         1. Entro 12 mesi dall'approvazione della legge presente, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settore». 19.0.27 COMPAGNA Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 19-bis. (Modifiche alla legge 2 ottobre 2007, n. 160)         All'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:             a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:         ''1-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2003, n. 214, in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, tra le ore 23 e le ore 6 del giorno successivo, è vietata, con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in qualsiasi genere di contenitori'';         1-ter. Nei locali di cui al comma 1-bis sono vietate la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione tra le ore 2 e le ore 6 del giorno successivo».             b) al comma 2 sostituire l'alinea con la seguente: ''Qualora nei locali di cui al comma 1-bis si svolgano, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. Inoltre, in tutti i locali di cui al comma 1-bis, i titolari devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano». 19.0.28 PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 19-bis.         1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: ''devono interrompere'' fino a: ''alcolemico; inoltre'' sono soppresse. 19.0.29 LUMIA, CASSON, CAROFIGLIO, DE SENA, BIANCO, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 19-bis. (Potenziamento delle risorse destinate alle operazioni di polizia giudiziaria in materia di criminalità organizzata)         1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria relative a taluno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia giudiziaria nella medesima materia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.         2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.         3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario». 19.0.30 D'ALIA Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 19-bis. (Modifica al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)         1. All'articolo 13, comma 5, ultimo periodo del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo le parole: ''oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie'' sono inserite le seguenti: ''«, ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare''». 19.0.31 D'ALIA Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 19-bis. (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)         1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:             a) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:             ''c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita, favoreggiamento reale, insolvenza fraudolenta, appropri azione indebita, bancarotta fraudolenta, usura, usura impropria, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, furto, rapina, truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche e trasferimento fraudolento di valori, nonché, se la condotta si riferisce alla commissione di taluno dei delitti sopra indicati, di calunnia, autocalunnia, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia e favoreggiamento personale''»;             b) all'articolo 22 , dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:         ''2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il titolare dell'attività commerciale non denuncia eventuali tentativi di estorsione e di infiltrazione mafiosa, fornendo all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi offensivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini. In ogni caso è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a quaranta.         2-ter. Ai fini dell'applicazione della disposizioni di cui al comma 2-bis, il sindaco può ottenere dall'autorità giudiziaria competente copia di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa'';             c) all'articolo 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente: ''3-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2-bis e 2-ter''.         2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:             a) all'articolo 129, dopo il comma 3, è inserito il seguente:         «3-bis. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 629, 644 e 644-bis del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 368, 369, 372, 377, 378, 379 del codice penale, se la condotta è riferita alla commissione di delitti di estorsione, anche tentata, e di usura in danno di esercenti attività commerciali, il pubblico ministero ne dà comunicazione alla polizia tributaria ed all'Agenzia delle entrate». 19.0.200 Il Governo Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art. 19-bis.  (Modifiche al codice della strada e al relativo regolamento di attuazione in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)   1. Al comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "e della guardia di finanza", sono sostituite dalle seguenti: ", della guardia di finanza e della polizia penitenziaria". 2. Al comma 3 dell'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, le parole: "e della guardia di finanza", sono sostituite dalle seguenti: ", della guardia di finanza e della polizia penitenziaria"»        

 

Documenti allegati