- Giurisprudenza
- Economia dei trasporti e della mobilità
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Esame conseguimento patente presso autoscuole
Consiglio di Stato VI sez.
22 giugno 2007, n. 3480
Non è illogica la circolare del Ministero delle Infrastrutture (rectius: 10 maggio 2004 n. MOT3/1913/M319) con la quale è disposto che gli esami teorici per il conseguimento della patente ( A e B) possa avvenire presso le autoscuole ( sedi esterne) solo quando è raggiunto un numero minimo di candidati.
Tale soluzione è congrua in relazione al raffronto tra il numero degli utenti del servizio e quello dei dipendenti dell’amministrazione, ai quali possano essere affidate le funzioni di cui trattasi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Veneto l’Agenzia Autoscuola XXXXXXXX & c. in persona del legale rappresentante impugnava il provvedimento in data 2/7/2004 con il quale l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Verona aveva disposto che gli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida avrebbero continuato a svolgersi esclusivamente presso la sede provinciale e che, ai fini della concessione delle sedute esterne, si sarebbe applicata la circolare ministeriale 10 maggio 2004, n. MOT3/1913/M319 unitamente agli atti presupposti tra i quali, in particolare, la circolare suddetta.
Lamentava eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, carenza ed incongruità della motivazione e violazione dell’art. 41 della costituzione, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con la sentenza appellata i primi giudici hanno accolto il ricorso annullando parzialmente la predetta circolare ministeriale.
Avverso la predetta sentenza la parte soccombente propone l’appello in epigrafe contestando gli argomenti addotti dal giudice di prime cure e chiedendo l’annullamento, previa sospensione, della medesima.
Con ordinanza n. 4344 in data 29 agosto 2006 è stata respinta l’istanza cautelare.
Si è costituita in giudizio l’appellata chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale con il quale reitera la doglianza concernente il difetto di motivazione del provvedimento dell’organo locale.
La parte appellata ha depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 27 aprile 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto dell’impugnativa di primo grado sono stati la circolare di cui in narrativa, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito che gli esami per il conseguimento della patente di guida di categoria A e B possano svolgersi presso le sedi delle autoscuole (cosiddette sedi esterne) qualora vengano richieste per trentasei candidati provenienti da una o più autoscuole (per le altre patenti sono sufficienti ventiquattro candidati) nonché il provvedimento applicativo, emanato dall’ufficio locale della Motorizzazione Civile, con il quale è stata respinta la relativa richiesta dell’odierna appellata.
I primi giudici hanno respinto il ricorso nella parte concernente il provvedimento applicativo, accogliendolo relativamente alla circolare ministeriale, per l’effetto annullata laddove impone un numero minimo di candidati perché gli esami possano svolgersi presso la sede dell’autoscuola medesima.
2. Il Ministero appellante sostiene che i primi giudici hanno invaso il merito delle decisioni dell’amministrazione, avendo contraddittoriamente riconosciuto il suo potere organizzativo, in base al quale scaglionare l’invio dei propri dipendenti fuori sede, per lo svolgimento degli esami di abilitazione alla guida, per poi contestare i termini entro i quali, secondo la stessa amministrazione, il numero dei candidati giustifica lo svolgimento degli esami fuori sede.
3. La tesi del Ministero deve essere condivisa, nei termini che seguono.
Base del ragionamento è il fatto, non contestato nella presente controversia, secondo il quale gli uffici ministeriali per evidenti ragioni organizzative non possono essere costretti ad assicurare la presenza di funzionari in tutto il territorio di loro competenza per svolgere gli esami di guida, qualunque sia il numero, in ipotesi anche ridottissimo, di candidati.
La circolare impugnata ancora a termini certi l’esercizio del suddetto potere organizzativo, consentendo la trasferta del personale in presenza di un numero minimo di candidati, anche appartenenti a scuola guida diverse.
Il numero minimo di candidati stabilito non può essere ritenuto irragionevole.
Invero, la sua congruità deriva da un raffronto che riguarda da una parte il numero degli utenti del servizio, e dall’altra quello dei dipendenti dell’amministrazione, ai quali possono essere affidate le funzioni di cui si tratta.
Di conseguenza solo l’affermazione, davvero inverosimile, secondo la quale gli uffici della Motorizzazione Civile non avrebbero problemi di utilizzazione del personale consentirebbe di ritenere illogica, ed ingiustamente punitiva degli interessi dell’utenza, la scelta dell’amministrazione.
Afferma in conclusione, il collegio che la circolare ministeriale impugnata si sottrae alla dedotta censura d’illogicità nella parte in cui impone un numero minimo di candidati per consentire lo svolgimento di esami di guida fuori sede.
Il sistema impostato in tal modo dall’amministrazione appare anzi rispettoso delle esigenze delle autoscuole, alle quali viene fornito un parametro certo, in presenza del quale lo svolgimento degli esami presso la loro sede costituisce atto dovuto.
4. L’appello principale deve quindi essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado; l’appello incidentale deve essere respinto, in quanto il provvedimento puntuale di diniego, opposto all’odierna appellata, è adeguatamente motivato con il richiamo alla circolare ministeriale più volte richiamata.
In considerazione delle alterne vicende della causa le spese del giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado; respinge l’appello incidentale.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Documenti allegati
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