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Esenzione dall'IVA per le autoscuole: disegno di legge

Senato della Repubblica
Atto S. 430

Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le autoscuole riconosciute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operanti nel territorio nazionale

Senato della Repubblica

Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente, l’esame non è ancora iniziato. L’atto S 430 punta ad estendere alle prestazioni rese dalle autoscuole, l'esenzione dall'IVA sul presupposto giuridico che le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, ex art. 123 del codice della strada, svolgono attività di formazione e di educazione stradale già  materia di insegnamento scolastico ai sensi dell'articolo 230 del codice della strada.

DISEGNO DI LEGGE S 430

d'iniziativa dei senatori IANNONE, BERRINO, CALANDRINI, MARCHESCHI, ORSOMARSO, RAPANI, ROSA, RUSSO, SPINELLI, ZEDDA, ZULLO, LIRIS

e GUIDI

Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le autoscuole riconosciute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operanti nel territorio nazionale

Onorevoli Senatori. – Il settore delle scuole guida (autoscuole) in Italia, oltre 5.400 quelle riconosciute in tutto il Paese e che solo nel 2018 hanno formato 3,8 milioni di neopatentati, si trova in una situazione di incertezza relativamente al regime fiscale da adottare e, specificamente, in merito al diritto all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) delle prestazioni fornite all'utenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Difatti, ai sensi del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sembrava evidente che l'attività di formazione delle autoscuole non fosse soggetta ad IVA. Senonché, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 14 marzo 2019, C-449/17, ha affermato che la formazione per il rilascio di patenti B e C1 non rientra nella formazione scolastica e universitaria esente da IVA.

L'Agenzia delle entrate quindi, con la risoluzione n. 79 del 2 settembre 2019, ha ritenuto direttamente applicabile in Italia il principio stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ritenendo di conseguenza che gli operatori di questo settore dovranno versare l'IVA non solo per il futuro, ma anche su tutto quanto hanno fatturato dal 2014 ad oggi.

La sentenza della citata Corte si basa sulla motivazione che, pur consistendo i corsi di scuola guida in attività di trasmissione di conoscenze sia pratiche che tecniche, e posto che il possesso delle patenti può rispondere segnatamente ad esigenze professionali, tuttavia esso resterebbe un insegnamento specialistico che non equivarrebbe, di per sé, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, cosa che invece caratterizza l'insegnamento scolastico o universitario.

È bene premettere che la disciplina dell'esenzione dal pagamento dell'IVA per le attività corsuali è normata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e che, ai sensi della riforma dettata dal disposto della legge 10 marzo 2000, n. 62, e dal decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, si possono individuare quattro specifiche tipologie di soggetti esenti: scuole paritarie, scuole non paritarie, organismi privati, scuole e istituzioni culturali straniere in Italia.

Addirittura, per gli organismi privati, è stato chiarito dal Ministero della pubblica istruzione nella circolare interpretativa del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 263, come «trattasi di istituti che non svolgono corsi di studio completi secondo gli ordinamenti scolastici» e come gli stessi potranno ottenere una valutazione rilevante come riconoscimento utile ai fini fiscali anche da altri soggetti pubblici diversi dal Ministero della pubblica istruzione.

Tanto la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sull'IVA, quanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevedono che le prestazioni di formazione scolastica e universitaria non siano soggette all'IVA. Inoltre entrambe le normative prevedono che non siano soggette all'IVA le prestazioni relative a formazione o riqualificazione professionale erogate «da organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato aventi finalità simili».

In base a queste definizioni, il fisco italiano ha costantemente ritenuto che le attività delle autoscuole, anche sul rilascio delle patenti B e C1, fossero esenti da IVA e lo ha scritto e ripetuto in risoluzioni che si sono susseguite nel tempo: la n. 83 del 1998 del Ministero delle finanze e la n. 134/E del 2005 dell'Agenzia delle entrate. La stessa linea è stata ribadita con risoluzione n. 308/E del 5 novembre 2007 dell'Agenzia delle entrate, relativamente alle autoscuole autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad effettuare i corsi di preparazione agli esami di capacità professionale per gli autotrasportatori di cose per conto terzi.

Si aggiunga inoltre che in Italia l'attività delle autoscuole è soggetta ad autorizzazione ministeriale e a rilevanti controlli, cosa che non accade in altri Paesi dell'Unione europea.

Da ultimo, ai sensi dell'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le autoscuole sono definite «?scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti?», attribuendo loro un esplicito connotato scolastico-educativo.

Vi è poi, vista la univocità di interpretazioni e disposizioni normative al riguardo, il tema non secondario del legittimo affidamento, tanto che la stessa Agenzia delle entrate riconosce che, in seguito alle proprie reiterate risoluzioni, tale affidamento si sia generato e, dunque, sulla base dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente), esclude che possano essere addebitati sanzioni o interessi.

La questione sollevata è per certi versi simile a quella delle prestazioni mediche non curative (come ad esempio i trattamenti di chirurgia estetica), che la Corte europea, con sentenza del 20 novembre 2003, cause C-307/01 e C-2012/01, ha ritenuto soggette ad IVA. In quel caso il legislatore intervenne prontamente con una norma di legge mediante la quale sanava il pregresso, stabilendo che l'assoggettamento ad IVA avrebbe avuto decorrenza dall'anno successivo.

Per quanto esposto, il presente disegno di legge prevede di considerare la specificità delle scuole guida (autoscuole) italiane, in quanto soggette a riconoscimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla periodica vigilanza dello stesso per poter operare, a differenza di quanto accade in altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dichiarare applicabile ad esse l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Stabilisce altresì, per il combinato disposto degli articoli 127 e 230 del citato codice della strada, che le autoscuole sono scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti e che l'educazione stradale, comprendente molte nozioni e materie incluse nella formazione necessaria per il conseguimento delle patenti di guida B e C1, è materia di insegnamento scolastico per espressa previsione di legge, anche ai sensi e per gli effetti della citata direttiva 2006/112/CE e della direttiva 2006/126/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, recepita nella normativa italiana con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59.

Per quanto sopra esposto, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla legge n. 62 del 2000 e al decreto-legge n. 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2006, nonché alla direttiva 2006/112/CE sull'IVA, le autoscuole italiane riconosciute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono esentate dal pagamento dell'IVA valutando con ciò di non ledere il principio del recepimento automatico negli Stati membri delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, poiché la stessa pronuncia della Corte è intervenuta nell'ambito di una controversia che non investiva lo Stato italiano e quindi le norme fiscali e di settore italiane, ma l'amministrazione finanziaria tedesca e il sistema normativo tedesco, sistema in cui l'attività delle scuole guida non ha gli stessi connotati pubblicistici previsti in Italia, dove all'educazione stradale si attribuisce la dignità di formazione scolastica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge riconosce la specificità delle autoscuole operanti nel territorio nazionale in quanto, ai fini di operare, tenere corsi di educazione e di formazione stradale e rilasciare le relative licenze di abilitazione alla guida, sono soggette ad autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e a vigilanza e controlli periodici da parte delle province, ai sensi dei regolamenti di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, e di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, come modificati dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2014, n. 30.

Art. 2.

(Funzione di educazione e formazione stradale svolta dalle autoscuole. Insegnamento scolastico)

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, denominate autoscuole ai sensi dell'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, svolgono attività di formazione e di educazione stradale.

2. L'educazione stradale è altresì materia di insegnamento scolastico ai sensi dell'articolo 230 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3.

(Esenzione dall'IVA)

1. Alle prestazioni rese dalle autoscuole ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge si applica l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in conformità alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Per le medesime autoscuole, in considerazione della specificità del sistema fiscale italiano, degli obblighi di autorizzazione e di controllo cui sono sottoposte nonché del carattere pubblicistico e della funzione di insegnamento da esse svolte, non trova applicazione la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-449/17 del 14 marzo 2019.

 

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