- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni
Decreto del Ministero dei Trasporti
20 giugno 2007
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 20 Giugno 2007
Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel
settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso
dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85
e successive modificazioni.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio,
entrato in vigore l'11 aprile 2007;
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre
1985, e successive modificazioni, relativo all'apparecchio di
controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto l'art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nuovo codice della strada, concernente l'utilizzo dell'apparecchio di
controllo;
Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 561/2006, concernente
veicoli effettuanti trasporti stradali esclusi dall'ambito di
applicazione dello stesso regolamento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) n.
3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, il medesimo regolamento
non trovava applicazione ai trasporti effettuati a mezzo di:
veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro
le inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricita', della rete
stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle
spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della
rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio (punto
6);
veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di
divertimenti (punto 9);
veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla
riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base
di latte per l'alimentazione animale (punto 13);
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n.
561/2006, ogni Stato membro puo' concedere deroghe, alle disposizioni
degli articoli da 5 a 9 del medesimo regolamento, a trasporti
effettuati impiegando:
veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima
autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori
di servizi universali di cui all'art. 2, paragrafo 13, della
direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento
della qualita' del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito
del servizio universale (lettera d, primo trattino);
veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione
contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e
del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza
urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della
televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di
televisione o radio (lettera h);
veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di
divertimento (lettera j);
veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la
restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti
lattieri destinati all'alimentazione animale (lettera l);
Considerato che, in applicazione dell'art. 3, paragrafo 2, del
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, e'
stato emesso, in data 6 agosto 1999, un decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
236 del 7 ottobre 1999, con il quale e' stata disposta l'esenzione
dall'obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo per autobus
adibiti a scuola guida;
Tenuto conto della necessita' che i trasporti, effettuati con i
veicoli che godevano dell'esenzione prevista dall'art. 4, punti 6),
9) e 13) del regolamento (CEE) n. 3820/85 e che, ai sensi dell'art.
13, lettere d), primo trattino, h), j) e l), sono suscettibili di
deroga dall'applicazione di parte dello stesso regolamento, mediante
normativa nazionale, vengano esentati dall'applicazione degli
articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006;
Tenuto conto della necessita' che i trasporti, effettuati con
veicoli che, in base al decreto ministeriale del 6 agosto 1999,
applicativo dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.
3821/85, godevano dell'esenzione dall'obbligo di dotazione ed uso del
cronotachigrafo, vedano riconfermata tale condizione di esenzione;
Considerato che ragioni di opportunita', legate all'organizzazione
e all'economia delle imprese che effettuano le tipologie di trasporto
descritte, suggeriscono di introdurre le sopra citate esenzioni, al
fine di non determinare ostacoli insormontabili nella normale
esecuzione dell'attivita' di trasporto;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento
(CEE) n. 3821/85, come modificato dall'art. 26, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 561/2006, e' previsto che "Gli Stati membri
possono esonerare i veicoli di cui all'art. 13, paragrafi 1 e 3 del
regolamento (CE) n. 561/2006, dall'applicazione del presente
regolamento";
Considerato che le tipologie di trasporto prese in considerazione
hanno caratteristiche molto particolari che riguardano sia il
notevole frazionamento dell'attivita' di guida, a volte concentrata
in pochi giorni della settimana, per tragitti piuttosto brevi e
territorialmente limitati, sia il fatto che questa e' attivita'
sostanzialmente accessoria rispetto a quella principale;
Decreta:
Art. 1.
Ai trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all'art. 13,
paragrafo 1, lettere d), primo trattino, h), j) ed l) del regolamento
(CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni
degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento.
Art. 2.
I veicoli di cui all'art. 1, nonche' i veicoli di cui all'art. 13,
lettera g) del regolamento (CE) n. 561/2006, sono dispensati
dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo nel
settore del trasporto su strada, definito nel regolamento (CEE) n.
3821/85, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006.
Il presente decreto e' comunicato alla Commissione europea.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 20 giugno 2007
Il Ministro: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeriali delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 26.
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