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Esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine

Senato della Repubblica
Disegno di legge n 2436

d’iniziativa dei senatori VILLARI, BOCCA, CARIDI, Giovanni MAURO, ASTORRE, D'ANNA, LANIECE, LIUZZI, NACCARATO, GALIMBERTI, RIZZOTTI e SCOMA

Modifica all'articolo 7 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine

Onorevoli Senatori. -- La grave crisi economica che ormai da anni ha colpito il nostro Paese e le condizioni socio-economiche di molti cittadini, stanno contribuendo all'aumento, in tutto il territorio nazionale, del fenomeno riguardante l'esercizio dell'attività illecita di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. Numerose strade delle nostre città, alcune vero e proprio crocevia per il passaggio di cittadini e turisti, sono ormai preda dei parcheggiatori abusivi. È un fenomeno, questo, di grave illegalità. Un numero eccessivo di persone (molte sono straniere) che, senza alcuna autorizzazione, svolgono il ruolo di guardiani di auto e di motoveicoli chiedendo in cambio della prestazione offerta una somma di danaro. Tale attività, molto spesso esercitata in zone «particolari», è controllata da organizzazioni criminali che incassano una somma consistente dei proventi ricavati dal parcheggiatore abusivo.

Questo fenomeno è diffuso in tutta Italia, ma soprattutto nel nostro Meridione, in particolare in Abruzzo, Campania e Sicilia.

Il «lavoro» di parcheggiatore, o guardiamacchine abusivo si trasforma in alcuni casi in una forma, più o meno esplicita, di estorsione ai danni del proprietario del veicolo, che non volendo pagare dopo la sosta può subire minacce, intimidazioni, danni o aggressioni. Questi fatti si leggono spesso nelle cronache dei quotidiani di tutta Italia. I guardiamacchine quando vengono fermati ricevono una multa da 765 euro che non pagano mai e il sequestro delle monetine -- e non delle banconote -- in loro possesso. Spesso, sono persone senza fissa dimora.

Questa attività illecita, purtroppo è praticata anche in aree dove la sosta dei veicoli non è consentita, contribuendo talvolta a congestionare il traffico, ma anche nelle zone a sosta a pagamento (le cosiddette striscia blue) e questo comporta un ulteriore onere per gli utenti che, oltre a pagare il regolare tagliando, sono anche costretti a riconoscere «la mancia» al parcheggiatore abusivo.

Negli ultimi anni molte iniziative atte al controllo del territorio e al contrasto di questo fenomeno, sono state messe in campo dalle istituzioni locali, in collaborazione con le Forze dell'ordine e con la Polizia municipale, purtroppo gli effetti non sono stati quelli che ci aspettavamo ed il fenomeno dei parcheggiatori è sempre più attivo.

Sono fortemente convinto che per eliminare dalle nostre strade questa attività illecita bisogna integrare quanto disposto all'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosiddetto codice della strada.

Questo disegno di legge formato da un unico articolo inasprisce la pena da applicare ai soggetti che esercitano l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo, prevedendo la reclusione, in caso di recidiva. Ritengo il provvedimento necessario ed urgente e spero in una sua celere approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 15-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«15-ter. Nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo previsto dal comma 15-bis, il questore, con provvedimento motivato, dispone per anni due l'obbligo quotidiano di presentazione negli uffici della questura nella cui circoscrizione il trasgressore risiede.

15-quater. L'inosservanza del provvedimento del questore è punita con l'arresto da mesi sei ad anni due. Il giudice, con la sentenza che accerta il reato, dispone, altresì, per la durata di anni due, la misura amministrativa dell'obbligo quotidiano di presentazione negli uffici della questura individuata ai sensi del comma 15-ter.

15-quinquies. L'inosservanza della misura amministrativa disposta con sentenza dal giudice è punita con la reclusione da uno a quattro anni. Si applica quanto previsto nel secondo periodo del comma 15-quater.

15-sexies. La cognizione dei reati previsti nei commi precedenti è attribuita al tribunale in composizione monocratica».

 

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