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Esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine
Camera dei deputati
Disegno di legge n C 1824
XVII LEGISLATURA
Camera dei deputati n 1824
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CATANOSO GENOESE
Modifica all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine
Presentata il 19 novembre 2013
Onorevoli Colleghi! La crisi che sta sempre di più imperversando nel nostro Paese e l'aumento delle difficoltà in merito alle condizioni socio-economiche di molti cittadini stanno contribuendo ogni giorno che passa all'espansione, in tutto il territorio nazionale, del fenomeno riguardante l'esercizio dell'attività illecita di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo.
Quotidianamente, infatti, alcune strade delle nostre città vengono puntualmente presidiate da persone che, senza alcuna autorizzazione, esercitano il ruolo di guardiani di auto e di motoveicoli chiedendo una somma in cambio della prestazione offerta. Tale attività, come spesso accade, è controllata in alcune, e particolari, zone da organizzazioni criminali che incassano una somma consistente dei proventi ricavati dal parcheggiatore abusivo.
Inoltre, l'attività di parcheggiatore abusivo si trasforma quasi sempre in una forma più o meno esplicita di estorsione ai danni del proprietario del veicolo, che può subire minacce, intimidazioni, danni o aggressioni in caso di mancato pagamento.
Oltretutto tale attività illecita, se è praticata in aree dove la sosta dei veicoli non è consentita, è causa di congestioni del traffico, mentre, se è esercitata in zone regolamentate con la sosta a pagamento (strisce blu) comporta un ulteriore onere per gli utenti che, oltre a pagare il regolare tagliando, sono costretti anche a riconoscere «l'obolo» al parcheggiatore abusivo.
In questi anni le istituzioni locali, al fine di contrastare questa triste piaga, in stretta sinergia con le Forze dell'ordine e con la polizia municipale, hanno dato vita a molte iniziative per il controllo del territorio che, però, non hanno sortito gli effetti desiderati.
La responsabilità di questi insuccessi è in parte dovuta anche alla normativa in vigore: il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, infatti, stabilisce che «Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 765 a euro 3.076. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI». Considerato che nella maggior parte dei casi i parcheggiatori abusivi sono soggetti che risultano essere ufficialmente nullatenenti, la sanzione comminata non verrà mai pagata.
Nel caso in cui la multa sia elevata dai vigili urbani, il comune è costretto a iscrivere in bilancio tale somma. Pertanto al danno, dovuto a una pena iniqua, si aggiunge la beffa della dubbia esigibilità.
Questo, oltre a lasciare impuniti coloro che esercitano l'attività di parcheggiatore abusivo che, nonostante la sanzione subita, quasi sempre ritornano a esercitano nello stesso luogo, crea un danno di non poco conto ai comuni in quanto queste somme saranno inserite nei residui attivi, senza tenere conto anche delle spese sostenute dal comune per dar corso all’iter burocratico obbligatorio previsto per il decorso della sanzione stessa.
Infine, appare utile aggiungere come la normativa vigente scoraggi fortemente ogni genere di iniziativa volta a denunciare il reato in termini di estorsione, poiché difficilmente dimostrabile.
Pertanto, in considerazione di quanto rilevato, si rende necessario e non più procrastinabile procedere a una riforma della normativa al fine di garantire maggiore efficacia alle azioni di contrasto del fenomeno, elevando nelle città il livello di sicurezza e di legalità.
La presente proposta di legge, dunque, inasprisce la pena da applicare ai soggetti che esercitano l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo, prevedendo la reclusione, in caso di recidiva. Inoltre, in caso di impiego di minorenni, la durata della reclusione è raddoppiata.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 765 euro a 3.076 euro. In caso di recidiva, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni. Se nell'attività sono impiegati minori, l'importo della sanzione e la durata della reclusione sono raddoppiati. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme della sezione II del capo I del titolo VI.
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