• Normativa
  • Economia dei trasporti e della mobilità
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Estensione dei benefici previsti in caso di rottamazione

Circolare dell'ACI
6 luglio 2007 n. 9263

 

Lettera circolare n°9263 del 6.7.07    
OGGETTO:   Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007): art. 1, commi 226 e seguenti.                      
1) Ulteriori chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.                        
2) Veicoli nuovi provenienti dall’estero.                        

1) Con l’allegata circolare n. 2/DPF prot. n. 15493-2007/DPF/UFF del 7.6.07, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti ad alcuni dei quesiti chiesti da questa Direzione sull’applicazione degli ecoincentivi.                                                    
Si ricorda che il D.L. 262/2006 ha introdotto agevolazioni per la rottamazione e l’acquisto di determinati veicoli e che in sede di conversione del decreto legge, sono state stralciate le norme in materia di ecoincentivi, senza farne salvi gli effetti prodotti. In particolare, si fa riferimento alla disposizione prevista dall’art. 7, comma 9 del decreto (e successivamente confermata dall’art. 1, comma 233, della legge finanziaria n. 296/2006), che impone al venditore l’obbligo di consegnare al demolitore il veicolo da rottamare entro quindici giorni dalla consegna del veicolo nuovo.   Allo scopo di accordare agevolazioni anche agli acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 29 novembre ed il 31 dicembre 2006, il Ministero ha stabilito che i benefici sono riconosciuti anche per gli acquisti, con contestuale rottamazione, purchè sia stata consegnata al PRA, entro sessanta giorni dall’immatricolazione del veicolo acquistato, copia del certificato di rottamazione rilasciato dal demolitore o del certificato di radiazione rilasciato dagli STA.   Al fine di regolarizzare le formalità in questione, occorre presentare un’istanza - che l’U.P. protocollerà - nella quale venga indicata la targa del veicolo rottamato e di quello nuovo acquistato con i relativi R.P. di riferimento, ed allegata la seguente documentazione: copia contratto d’acquisto, dichiarazione di notorietà resa dal venditore del veicolo nuovo, copia del certificato di rottamazione e copia della carta di circolazione del veicolo nuovo e di quello rottamato (secondo la ratio indicata nella circolare n. 583 del 12.01.07).Verificata la sussistenza dei requisiti citati, l’Ufficio dovrà provvedere ad inserire i veicoli, come d’uso, tramite ticket (secondo le modalità indicate nella medesima circolare).         La circolare riporta che: “Il termine di sessanta giorni, disposto dall’art. 93 del D.Lgs n. 285/92 (CdS), è applicabile agli adempimenti previsti a carico del venditore dal comma 230 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e consente di verificare il collegamento tra veicolo demolito e veicolo acquistato”.   Il Ministero ha inoltre confermato che il “contributo” di cui al comma 231 (quando il veicolo rottamato è di proprietà del familiare convivente) va inteso, in tutti i casi, nell’accezione più ampia, comprensiva del contributo finanziario e dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.   Per quanto riguarda il nuovo sistema di tassazione automobilistica in base alla potenza e non alla portata - per i veicoli che “pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria FO, con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in kw e la portata del veicolo, espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180”- coloro che hanno pagato la tassa automobilistica prima del 3 ottobre 2006 con il previgente sistema di tassazione, non devono corrispondere alcun pagamento integrativo sino alla scadenza della periodicità tributaria coperta da tale pagamento. Naturalmente a decorrere dalla prima periodicità successiva, trova applicazione la nuova tassazione calcolata sui KW.   E’ stato chiarito che sono escluse dai benefici, destinati all’acquisto di veicoli, le imprese che esercitano trasporto di merci su strada per conto terzi, quando queste intendano destinare il veicolo esclusivamente al trasporto per conto proprio.   Il Ministero ribadisce che le agevolazioni possono essere riconosciute anche ai soggetti che stipulano un contratto di leasing. Per mera informazione, si fa presente che le società di leasing sono tenute a trasmettere al venditore il contratto o altro documento, intercorso tra il locatore finanziario e l’utilizzatore del veicolo (tale  documentazione non va , come noto, prodotta al PRA).   2) Nella precedente circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.2.2007 è stato chiarito che le vetture provenienti dall’estero, cosiddette a “kw 0 ”non rientrano fra quelle incentivabili perché già immatricolate. Qualora, invece, la vettura da acquistare provenga da uno Stato UE e non sia stata immatricolata, può beneficiare degli incentivi previsti dalla finanziaria perché viene considerata “nuova”: per questa fattispecie, occorrerà inserire la formalità con codice operazione 118.  

 

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