• Giurisprudenza
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Falsificazione polizza assicurativa

Corte di Cassazione II sez. penale
22 marzo 2007, n. 12210

Falsificazione polizza assicurativa – art. 642 c.p. – frode in assicurazione – oggettività giuridica – reato contro il patrimonio – non configurabilità

 

La falsificazione della polizza assicurativa ed il relativo contrassegno non integra il reato di cui all’art. 642 c.p. ( frode in assicurazione). La norma de qua, come risultante dalla modifica legislativa operata con legge 273/02, contempla l’ipotesi di falsificazione o alterazione di polizza realizzata allo scopo di conseguire il prezzo dell’assicurazione, o di un qualsiasi vantaggio derivante dal contratto di assicurazione. Trattasi di fattispecie a consumazione anticipata e a dolo specifico, il cui bene interesse – giuridico tutelato è il patrimonio dell’assicuratore, quale soggetto passivo del reato. Non è, pertanto, configurabile qualora tra il soggetto agente e l’assicuratore non esista alcun contratto; l’azione di falsificazione, in tal caso, è inidonea a ledere il bene giuridico protetto.

 

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