- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Falsificazione polizza assicurativa
Corte di Cassazione II sez. penale
22 marzo 2007, n. 12210
La falsificazione della polizza assicurativa ed il relativo contrassegno non integra il reato di cui all’art. 642 c.p. ( frode in assicurazione). La norma de qua, come risultante dalla modifica legislativa operata con legge 273/02, contempla l’ipotesi di falsificazione o alterazione di polizza realizzata allo scopo di conseguire il prezzo dell’assicurazione, o di un qualsiasi vantaggio derivante dal contratto di assicurazione. Trattasi di fattispecie a consumazione anticipata e a dolo specifico, il cui bene interesse – giuridico tutelato è il patrimonio dell’assicuratore, quale soggetto passivo del reato. Non è, pertanto, configurabile qualora tra il soggetto agente e l’assicuratore non esista alcun contratto; l’azione di falsificazione, in tal caso, è inidonea a ledere il bene giuridico protetto.
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