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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Falsificazione targa di ciclomotore

Cassazione Penale, sez. V
sentenza n.7621 del 19/02/2008

Formazione di targa falsa di un ciclomotore – art. 97CdS - reato di falso materiale in certificazioni commesso dal privato – art. 482 cp – riformulazione della fattispecie ex art. 3 D. Lgs. 15/1/2002 n.9 - sussistenza

 

Sussiste il reato di falso materiale in certificazioni commesso da un privato, di cui all’art. 482 cp, nel caso in cui si manomettano le caratteristiche di una targa di un ciclomotore, in quanto la fattispecie, contemplata dall’art 97 CdS, è stata riformulata in tal senso dall’art. 3 del D.Lgs. n.9/2002, entrato in vigore dal 1 gennaio 2003. Precedentemente a tale data la vecchia formulazione dell’art. 97 CdS, che già era contemplata come reato, era stata poi depenalizzata a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs.n. 507/1999. Durante il periodo dal dicembre 1999 al dicembre 2002 la condotta della manomissione e falsificazione di targhe di ciclomotori era punita a titolo di illecito amministrativo. Pertanto esclusivamente le azioni commesse durante questo arco temporale non sono rilevanti penalmente. Dal gennaio 2003 la falsificazione di targhe di ciclomotori è nuovamente fattispecie di reato anche a seguito dell’esplicito richiamo operato dall’art. 100 CdS, comma 14.      
FATTO E DIRITTO       La Corte di appello di Palermo, con sentenza del giorno 11.1.2006, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale P. E. fu condannato alla pena di giustizia in quanto ritenuto colpevole del delitto ex art 482 cp (in relaz.ne all'art 477 stesso codice) per aver formato una falsa targa di un ciclomotore. Con il ricorso il difensore deduce violazione di legge e carenza di motivazione, atteso che il giudice di secondo grado si è limitato a recepire pedissequamente le motivazioni del primo giudicante. In particolare, in ordine alla grossolanità del falso, la Corte palermitana, sostiene il ricorrente, non ha dato risposta alle censure sollevate con i motivi di appello, affidandosi alla affermazione congetturale in base alla quale i verbalizzanti, solo a seguito di controllo eseguito di persona, si accorsero della non conformità alla legge del contrassegno di identificazione del veicolo. In realtà, se i giudicanti avessero preso visione della "targa", non avrebbero potuto non rendersi conto della rozzezza della imitazione. Tanto premesso, va subito osservato:   1) che -ratione temporis- la condotta ascritta al P. è riconducibile allo schema normativo di cui all'art. 97 del CdS, come modificato dal D. Lsvo 30.12.1999 n. 507 (in vigore sino al 31.12.2002) e non a quello di cui agli artt. 482-477 cp, con la conseguenza: 2) che, all'epoca in cui, secondo la ipotesi di accusa, il P. tenne la condotta di cui sopra (29.9.2002), il fatto non era (più) previsto dalla legge come reato.   Invero la formazione di falsa targa di un ciclomotore era, fino a tutto il 2002, punita con sanzione amministrativa, essendo stata, appunto, depenalizzata tale condotta. A seguito della entrata in vigore (cóme si è anticipato, dal 1.1.2003) del D. Lsvo 15.1.2002 n. 9, recante ulteriori modificazioni e integrazioni al CdS, l'art 97 è stato ancora una volta riformulato (dall'art. 3 del predetto decreto): nella "stesura" vigente, invero, esso non prevede più che la condotta in questione sia punita a titolo di illecito amministrativo. Ne consegue che ormai tale condotta deve necessariamente essere inquadrata nella fattispecie criminosa del falso materiale in certificazioni, commesso dal privato (un esplicito rinvio è viceversa previsto al comma XIV dell'art 100 del CdS vigente, relativo alle targhe degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: "chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sènsi del codice penale").   In ragione di tutto quanto premesso, è di tutta evidenza che il P. agì nell'arco temporale (dicembre 1999-dicembre 2002) in cui il fatto non era sanzionato penalmente. La sentenza impugnata va, di conseguenza, annullata senza rinvio con la corrispondente formula Essendo poi prescritta la contravvenzione prevista dall'art 97 CdS nel testo originario, non deve esser disposta trasmissione alla Autorità amministrativa.      
PQM      
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.  

 

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