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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Falso tagliando di revisione

Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza n.38119 del 13 settembre 2016

Carta di circolazione – falso tagliando di revisione – confisca carta di circolazione – non  sussiste – cancellazione ex art 537 comma 2 cpc - sussiste

Soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione,  a norma dell’art 80, comma 17 del codice della strada, colui che produce agli organi compatenti una falsa attestazione di avvenuta revisione. La falsa attestazione contenuta nella carta di circolazione, può essere cancellata tramite la procedura prevista dall’art. 537, comma 2, cpp. Pertanto è illegittimo disporre la confisca della carta di circolazione.

 

(…)

Ritenuto in fatto

 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Perugia, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., dichiarava la nullità del decreto di convalida del sequestro della carta di circolazione relativa alla vettura KKK di proprietà dell'indagato, in quanto munita di falso tagliando di revisione, qualificando la condotta ai sensi degli artt. 476 e 482 cod. pen.; ritenuto carente di motivazione il provvedimento in relazione alle esigenze probatorie, non disponeva, tuttavia, la restituzione del bene, in quanto suscettibile di confisca obbligatoria.

 

2. Con ricorso il difensore dell'indagato, Avv.to B. B., ricorre per:

2.1.

violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 498, 476, 482 cod. pen., ritenendo, nella specie, qualificabile la condotta ai sensi dell'art. 80, comma 17, CdS, norma speciale rispetto alle norme del codice penale, la quale prevede il ritiro della carta di circolazione ad opera del Prefetto e l'irrogazione di sanzione amministrativa;

2.2.

vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del Riesame non avrebbe potuto emettere un provvedimento che in sostanza raggiungeva gli stessi effetti di quello dichiarato nullo, in quanto avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente.

3.

Il P.G., in persona del dott. C. C., ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 12/05/2016, con cui ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso, citando in proposito giurisprudenza di questa Corte e, quanto al secondo motivo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, in quanto la falsa attestazione di revisione regolare non inficia la validità del documento, per cui è sufficiente che la stessa venga eliminata con sentenza dichiarativa della falsità, essendo, quindi, illegittima la confisca della carta di circolazione (Sez. 5, sentenza n. 756 del 19/02/11996).

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi di seguito specificati.

 1. Non vi è dubbio che l'art. 80, comma 17, CdS sanzioni in via amministrativa chiunque produca agli organi competenti una falsa attestazione di revisione, condotta del tutto eccentrica rispetto alla falsità materiale di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., che si realizza allorquando il privato formi una falsa attestazione di revisione di un autoveicolo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione (Sez. 5, sentenza n. 46499 del 01/07/2014, Bellone, Rv. 261019; Sez. 5, sentenza n. 23670 del 02/04/2004, Giusti, Rv. 228903)

 Dalla differenza ontologica della condotta materiale, costituita dalla semplice esibizione agli organi competenti nel caso dell'art. 80, comma 17, CdS, ossia dall'uso di un atto falso, a fronte della formazione di falsa attestazione nel caso del delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., discende la infondatezza del primo motivo di ricorso, apparendo del tutto logicamente motivato il provvedimento impugnato nella parte in cui ha osservato che l'unica persona interessata alla contraffazione della carta di circolazione fosse il ricorrente in quanto proprietario del veicolo non sottoposto a regolare procedura di revisione.

 2. Appare, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, atteso che la falsa attestazione di revisione determina una parziale falsità della carta di circolazione, che può essere emendata con la procedura di cui all'art. 537, comma 2, cod. proc. pen., attraverso la cancellazione parziale del documento nella parte in cui lo stesso risulta non veritiero.

 Ne consegue, pertanto, che in tal caso, all'esito del giudizio, la pronuncia di confisca del documento risulterebbe del tutto illegittima (Sez. 5, sentenza n. 9046 del 18/12/2001, P.G. in proc. Console, Rv. 220925; Sez. 5, sentenza n. 756 del 19/02/1996, Vallelonga, Rv. 204481).

 Sotto detto aspetto, concernente la mancata restituzione della carta di circolazione, quindi, l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.

 

La semplicità delle questioni trattate impone la motivazione della presente sentenza in forma semplificata.

 

Per questi motivi

 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione della carta di circolazione. Rigetta nel resto il ricorso. Motivazione semplificata.

 

Così deciso in Roma, il 08 luglio 2016.

 

Il Presidente: PALLA

Il Consigliere estensore: CATENA

 

 

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2016.