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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Fascia di rispetto autostradale

Tar Toscana II sez.
25 giugno 2007, n. 934

Aree autostradale – zona di rispetto - vincolo di inedificabilità – incondonabilità delle opere abusive

 

Nella fascia di rispetto autostradale ( ampia 60 m ex D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 ) il vincolo di inedificabilità è assoluto, stante l’esigenza di assicurare la libera utilizzabilità da parte del concessionario dell’autostrada.
In tal senso, ai fini del condono in sanatoria, irrilevanti, sono le caratteristiche dell’opera abusiva, per la quale deve procedersi alla demolizione.

 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - 1. Con istanza del 29.3.1986 il signor Pulcinelli Giuliano chiese la concessione in sanatoria condono edilizio, ai sensi dell’art. 31, legge n. 47/1985, per l’abusivo ampliamento di un locale destinato a garage personale realizzato nel 1983 a Vecchiano, loc. Migliarino, Via del Paradiso 30, ma, con nota notificata il 2 nov. 1989 al sig. Pulcinelli ed a sua moglie Saviozzi Luana, il Comune di Vecchiano comunicò il rigetto dell’istanza di condono in conformità al parere negativo reso (ai sensi dell’art. 32 legge n. 47/1985) dalla Soc. S.A.L.T. –Soc. Autostrade Ligure Toscana S.p.A., titolare della tutela del vincolo di inedificabilità; (per rispetto autostradale), dell’area su cui l’opera abusiva era stata realizzata.
1.1. Avverso tale provvedimento negativo i coniugi comproprietari presentarono il ricorso R.G. 227/1990 chiedendone l’annullamento per i seguenti articolati motivi:
1) e 2) Violazione degli artt. 32 e 33 legge n. 47/1985 ed eccesso di potere sotto i profili della carenza istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, genericità ed illogicità.
Le opere abusive per la loro modestia (mq. 8 di ampliamento) sarebbero suscettibili di sanatoria poiché non modificano la destinazione d’uso della costruzione la cui ristrutturazione era stata eseguita su regolare concessione edilizia n. 143/1983, mentre non verrebbe precisamente indicata la portata del vincolo ed inoltre non verrebbe considerato che il manufatto si troverebbe ad oltre 50 metri di distanza dalla sede autostradale ed é nei pressi di numerosi altri immobili; pertanto sarebbe illegittimo anche il parere negativo dell’A.N.A.S., non conosciuto dai ricorrenti i quali si riservano motivi aggiunti.
Con atto formale si é costituita in giudizio l’A.N.A.S. chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Nelle more del giudizio con ordinanza 28.2.1990 n. 17, notificata ai signori Pulcinelli Giuliano e Saviozzi Luana il 28.2.1990, il Comune di Vecchiano ha disposto la demolizione entro giorni 90 del manufatto ad uso garage abusivo per il quale era stata respinta l’istanza di condono presentata dal proprietario autore dell’abuso.
Avverso tale ordinanza i comproprietari hanno proposto il ricorso R.G. 1321/1990 (notificato il 13 e 14 aprile 1990) chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per vizi di illegittimità derivata corrispondenti alle censure già dedotte nel precedente ricorso avverso il presupposto diniego di condono.
Con atto meramente formale si é costituita in giudizio l’A.N.A.S. chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare 26 luglio 1990 n. 354 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione della ingiunzione di demolizione.
2.1. Dopo che nel maggio 2006 l’Avvocatura dello Stato (per il ricorso R.G. 1321/1990) aveva depositato alcuni documenti tra cui il parere A.N.A.S. 6.6.1988 n. 437 posto a fondamento del diniego di condono, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, di contenuto analogo, in entrambi i ricorsi (notificati il 8 e 10 luglio 2006) deducendo i seguenti ulteriori vizi per i provvedimenti impugnati:
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e violazione della legge n. 765/1967 art. 19.
Nel caso di specie non sarebbe applicabile la disposizione legislativa che nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati prescriveva distanze minime (ed in particolare per le autostrade mt. 60), poiché si tratta di interventi di rifacimento di opere esistenti, e non di realizzazione di una unità immobiliare nuova;
2) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento delle circostanze e sviamento di potere.
Nessun pregiudizio deriverebbe dall’immobile in questione all’utilizzazione della zona di rispetto da parte del concessionario autostradale sia per la modesta portata dell’ampliamento solo su due lati (nord-sud) sia perché il manufatto si trova inserito fra altri immobili, più vicini alla sede stradale, ed é retrostante l’abitazione che, invece, é prospiciente la sede stradale.
Nelle more del giudizio nel dicembre 2006, si é costituita anche in entrambi i ricorsi la Soc. S.A.L.T. s.p.a. (con sede in Camaiore, LU), che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi e, poi, con memoria unica ha insistito per il rigetto dell’atto introduttivo e dei motivi aggiunti, depositando anche il parere negativo 14.6.1988 n. 7383 dato dalla Società medesima al Comune di Vecchiano circa la richiesta condono dell’opera in questione.
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2007, chiamati entrambi i ricorsi ed uditi i difensori presenti Ivan Marrone in sostituzione dell’avv. Vittorio Chierroni e l’avv. dello Stato Gabriella Onano, le due cause sono passate in decisione.
3. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto preliminarmente i due ricorsi in epigrafe vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva al fine di deciderli congiuntamente.
La questione concerne la contestata legittimità del diniego di condono edilizio chiesto dall’autore dell’abuso, proprietario insieme al coniuge di un fabbricato (sito in Vecchiano, fraz. Migliarino, Via del Paradiso 30, classificato in catasto al foglio 28, mapp. 108/1) nel quale – nel corso di lavori di risistemazione assentiti con concessione edilizia n. 143/1983 - veniva ampliata abusivamente di circa mq. 8 una capanna retrostante il fabbricato (da destinare a garage) portando la lunghezza da mt. 8 a mt. 10,10 e la larghezza da mt. 5,05 a mt. 5,45; nella domanda di condono il proprietario ha dichiarato che il manufatto é ubicato in zona E, in area sottoposta a vincolo.
In punto di fatto dagli atti di causa é emerso che il condono é stato chiesto per opere di ristrutturazione di preesistente capanna difformi da quelle assentite e per ampliamento del medesimo fabbricato da entrambi i lati; il fabbricato é situato in zona esterna al perimetro del centro abitato di Vecchiano, e dista dall’autostrada soltanto m. 45, per cui ricade all’interno della fascia di rispetto autostradale che (ai sensi del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404) ha una ampiezza di mt. 60.
Nell’ambito della fascia di rispetto autostradale o stradale, come é stato chiarito dalla giurisprudenza (vedi ex multis C.d..S. 25.9.2002 n. 4927), il vincolo di inedificabilità é assoluto per cui sono irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire é infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada all’occorrenza per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale.
3.1. Né si tratta di un modesto intervento edilizio classificabile come variante in corso d’opera di un progetto di ristrutturazione approvato con regolare concessione edilizia del 1983: infatti ai sensi dell’art. 15 della legge n. 47/1985 configurano varianti in corso d’opera non essenziali soltanto le modifiche del progetto approvato che non comportano modifiche della sagoma e delle superfici utili della costruzione, mentre nel caso di specie l’aumento della superficie della preesistente capanna ammonta a circa il 35%.
3.2. Né appare condivisibile la tesi dei ricorrenti (esposta nel primo motivo aggiunto) secondo cui, poiché l’intervento da condonare ha interessato una capanna al 1968, e non un manufatto realizzato ex novo, non troverebbero applicazione le disposizioni della legge n. 765/1967, art. 19, e del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 che impongono per la “edificazione” una fascia di rispetto dal nastro stradale di ampiezza di mt. 60: infatti, premesso che il divieto di edificazione nell’ambito della fascia di rispetto é assoluto, nel caso di specie le opere abusive non risultano condonabili poiché innegabilmente hanno comportato un aumento della superficie utile del fabbricato preesistente, inoltre, secondo la citata giurisprudenza seguita anche da questo T.A.R. (vedi Sez. 3°, 12.2.2003 n. 277), le opere abusive realizzate all’interno della fascia di rispetto  autostradale, al di fuori del perimetro del centro abitato, se realizzate dopo l’imposizione del vincolo, non sono suscettibili di sanatoria anche se si tratta di mere sopraelevazioni di manufatti preesistenti ed anche se l’opera resti al di sotto del livello della strada.
La norma transitoria di cui alla legge n. 765/1967 art. 19 (che ha introdotto l’art. 41 septies della legge urbanistica del 1942), invocata dalla parte ricorrente a suo favore (.....Fino all’emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all’art. 9 legge 24 luglio 1961 n. 129), in realtà si riferiva alla individuazione delle distanze da rispettare in relazione alle autostrade per le quali, prima del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, era prevista una fascia di rispetto di soli mt. 25; pertanto l’interpretazione seguita dalla parte ricorrente circa la valenza della nozione “edificazione” contenuta nella legge n. 765/1967, art. 19, non solo non é esatta, ma non é neanche coerente con l’intero assetto normativo.
3.3. Né sussiste la dedotta genericità della motivazione del diniego di condono in relazione alla mancata specifica indicazione della fonte normativa del vincolo ostativo alla sanatoria (secondo motivo dell’atto introduttivo): infatti, da un lato, il parere della S.A.L.T. s.p.a. fa espresso riferimento sia all’art. 33 della legge n. 47/1985 sia al fatto che si tratta di opere in zona di rispetto autostradale non sanabili perché “in contrasto con i vincoli imposti da leggi statali prima dell’esecuzione delle opere stesse”, mentre, dall’altro, il regime vincolistico dell’area era conosciuto dallo stesso proprietario-ricorrente in quanto la stessa planimetria quotata, presentata allegata all’istanza di condono, reca l’indicazione della fascia di rispetto stradale; peraltro, poiché la specifica indicazione della fonte normativa del vincolo in questione é, comunque, inserita nella successiva ordinanza di demolizione del 28.2.1990 n. 17 (impugnata in via derivata con il secondo ricorso), per la censura in questione il ricorso sarebbe improcedibile in parte qua, dato il nesso di presupposizione sussistente tra i due provvedimenti.
Per le esposte considerazioni le censure mosse avverso il diniego di condono sia con l’atto introduttivo sia con i  motivi aggiunti sono infondate e, quindi, il ricorso R.G. 227/1990 va respinto.
3.4. In conseguenza, quanto al ricorso R.G.1321/1990, prescindendo per economia di mezzi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti nei confronti della soc. S.A.L.T. s.p.a., anche il medesimo deve essere respinto atteso che avverso l’ordinanza di demolizione sono formulate soltanto censure di illegittimità derivata corrispondenti a quelle del primo ricorso.
4. Concludendo, quindi, preliminarmente riuniti i due ricorsi in epigrafe, nel merito il collegio li respinge perché infondati.
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e pertanto, complessivamente liquidati in € 1.500,00 oltre gli oneri accessori, sono posti a carico della parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, preliminarmente riuniti i ricorsi in epigrafe, nel merito li respinge entrambi.
Pone gli oneri di lite liquidati in complessivi € 1.500,00 oltre gli accessori di legge, a carico della parte ricorrente, a favore delle sole parti costituite.

 

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