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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Fermo amministrativo

Commissione tributaria di Napoli
23 novembre 2006 n. 295

Iscrizione di fermo amministrativo – presupposti di legge – intimazione di pagamento –necessità – notifica cartella esattoriale – necessità – mancanza – illegittimità del provvedimento – annullabilità

 

E’ illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo qualora sia adottato in assenza dei presupposti di legge.
In particolare, ai fini della sua legittimità è necessaria la previa intimazione di pagamento e la notifica della cartella esattoriale, in base alla quale il provvedimento è iscritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  - Con ricorso in epigrafe Tizio, rapp.to e difeso …., impugna il provvedimento di iscrizione di FERMO AMMINISTRATIVO, notificato il 3/01/2006, relativo all'autovettura Skoda Felicia tg BAxxxxx.
Il ricorrente sostiene che la notifica delle cartelle poste a supporto del fermo amministrativo non è mai avvenuta ed eccepisce la prescrizione/decadenza della pretesa tributaria.
Eccepisce, altresì,che il fermo amministrativo presuppone un'intimazione di pagamento che non gli è stata notificata.
Chiede, pertanto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato. Non si costituisce la GEST LINE S.p.A.
All'udienza del 27/09/2006 viene deliberata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio, esaminati gli atti di causa, osserva che le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate e vanno tenute nella dovuta considerazione .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dagli atti di causa è dato rilevare chiaramente che le cartelle esattoriali su cui si fonda il provvedimento di fermo amministrativo impugnato non sono mai state notificate al ricorrente, né il Concessionario del Servizio Riscossione dei tributi ha fornito la prova della loro notificazione; anzi, non costituendosi neppure in giudizio, pur essendo stata regolarmente citata, la GEST LINE S.p.A. ha mostrato totale disinteresse per la controversia in esame.
Il provvedimento di fermo amministrativo si appalesa del tutto illegittimo, non sussistendo i presupposti di legge per l'applicazione della misura cautelare adottata dalla GEST LINE S.p.A. a garanzia del credito tributario. Invero, le cartelle di pagamento poste a fondamento dell'atto impugnato non sono state mai notificate al ricorrente, né si è avuta la comunicazione della preventiva intimazione di pagamento.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Collegio accoglie il ricorso e dispone la cancellazione del provvedimento impugnato a cura e spese della GEST LINE S.p.A. che va condannata anche al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
PQM  accoglie il ricorso e dispone la cancellazione del provvedimento impugnato a cura e spese della Gest Line S.p.A. , che va condannata anche al pagamento delle spese ed onorari del giudizio che si liquidano equitativamente in euro 700 (settecento) oltre IVA e cpa a favore del procuratore costituito   

 

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