- Giurisprudenza
- Economia dei trasporti e della mobilità, Sanzioni accessorie
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Fermo amministrativo
Tar Calabria sez. Reggio-Calabria
22 marzo 2007, n. 254
Il fermo amministrativo è un provvedimento autoritativo adottato dalla pubblica amministrazione nell’esercizio di autotutela nell’ambito del procedimento di riscossione coattiva.
Esso, incidendo autoritativamente nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, importa un vincolo di indisponibilità sul bene che implica la temporanea privazione del diritto di godimento.
E’ pertanto radicata la giurisdizione del Giudice amministrativo a nulla innovando l’art. 35 comma 26-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. n. 248 del 4 agosto 2006, che pur prevedendo la giurisdizione speciale delle Commissioni Tributarie, non incide sulla natura del provvedimento de qua e, in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis, non si applica ai procedimenti in corso.
Nell’adozione del provvedimento di fermo amministrativo la pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi al principio di proporzionalità tra somma richiesta e vincolo imposto, motivando in maniera congrua e specifica l’esigenza che giustifica l’adozione del provvedimento de qua.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – per l’annullamento previa sospensiva, del provvedimento di fermo dell’autovettura Toyota Previa 2.0 TDI 01995 tg. XXXXX, comunicato con nota del 16 gennaio 2004.
Espone la ricorrente che con la nota impugnata veniva informata che era stato disposto il fermo del proprio veicolo a motore Toyota Previa 2.0 TDI 01995 tg. XXXXXXX in ragione dell’asserito credito di € 1.387,07, riconducibile a tre cartelle esattoriali indicate negli allegati alla medesima nota.
Avverso tale atto il ricorrente deduceva:
Violazione ed errata applicazione dell’art. 86 DPR n. 602/73, come modif. dall’art. 1 D.lgs. n. 193/01, e degli artt. 24, 97 e 111 Cost. Carenza di potere: in mancanza del regolamento di esecuzione che stabilisca modalità, termini e procedure, il fermo non può essere emesso;
Violazione dell’art. 28 l. 24 novembre 1981 n. 689 – carenza assoluta di potere, in quanto il credito si sarebbe prescritto;
Violazione degli artt. 5, 7 e 8 l.n. 241/90, nella parte in cui prevedono e disciplinano la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e la partecipazione del cittadino a detto procedimento, non avendo l’amministrazione mai comunicato al ricorrente l’avvio di un procedimento amministrativo nei suoi confronti;
Violazione dell’art. 3 l.n. 241/90 e dell’art. 24 Cost., mancando, non solo l’indicazione del termine per ricorrere ed il foro competente, ma anche una motivazione che individui le specifiche esigenze che giustificano il fermo in rapporto all’entità del credito tributario ed alle circostanze concrete, attinenti al debitore, atte a compromettere la garanzia del credito;
Violazione dell’art. 7 l.n. 212/00, non essendo stati allegati nè le cartelle di pagamento né il provvedimento che dispone il fermo;
Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà tra richiesta e vincolo imposto, essendovi una considerevole differenza di valore tra il bene sottoposto a fermo e l’ammontare del preteso credito;
Violazione dell’art. 86, co. 1, DPR n. 602/73 in comb.disp. con l’art. 50 dello stesso DPR, in quanto le cartelle di pagamento non sono state notificate;
Violazione dell’art. 86, co. 1, DPR n. 602/73 ed eccesso di potere, in quanto risulta una richiesta di fermo dell’ente creditore, secondo un procedimento disciplinato dal previdente art. 91 bis DPR n. 602/73.
Concludeva, dunque, per l’annullamento degli atti impugnati e per il risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali da liquidarsi in via equitativa.
L’intimata E.TR. si è costituita, eccependo il difetto di giurisdizione e replicando ai singoli motivi di ricorso ed insistendo per il rigetto dello stesso.
Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2007 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
Con riguardo all’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il Collegio ritiene di dover sottolineare che il fermo amministrativo, introdotto dall'art. 91 bis d.P.R. n. 602 del 1973 e attualmente disciplinato dall'art 86 del citato d.P.R., consistente nella facoltà del concessionario del servizio nazionale di riscossione di procedere, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, alla sottoposizione a fermo amministrativo dei beni mobili registrati del debitore e dei coobbligati, ha subito delle innovazioni legislative in particolare ad opera dall’art. 1 comma 2 lettera q) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, emanato in base alla legge delega 28 settembre 1998, n. 337. che portano ragionevolmente a configurare il fermo come un provvedimento amministrativo in senso proprio (da ultimo in tal senso Cons. St., VI, 18 luglio 2006 n. 4581). Esso è, infatti, configurato come strumento di autotutela nell'ambito del procedimento amministrativo di riscossione coattiva, che si estrinseca in un atto unilaterale idoneo ad incidere in modo autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, con la imposizione di un vincolo di indisponibilità del bene che implica la temporanea privazione del diritto di godimento.
Il Collegio ritiene, pertanto, in conformità ad un orientamento già recepito dal Tribunale (Tar Reggio Calabria, n. 528/2006, Cons. Stato, IV, ord.za 13.7.2004, n.3259, T.A.R. Puglia, Bari, I, 26.5.2004, n.2331) che la giurisdizione sulla legittimità del fermo spetti al giudice amministrativo.
Deve aggiungersi che, di recente, il legislatore con l'articolo 35, comma 26-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, conv. in l. n. 248 del 4 agosto 2006, ha aggiunto all'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie, proprio quella del fermo di beni mobili registrati, di cui all'articolo 86 del DPR n. 602/1973 e successive modificazioni.
Si tratta di una disposizione innovativa – ovviamente non incidente sui processi già in corso, in virtù del principio della perpetuatio jurisdictionis, fissato nell’art. 5 c.p.c. - che non sembra negare l'appartenenza del provvedimento di fermo al novero degli atti autoritativi di natura pubblicistica nè avallare la linea interpretativa della Corte di Cassazione, che aveva ritenuto sussistente, invece, la giurisdizione del giudice ordinario (così S.U., 31 gennaio 2006 n. 2053; Id, 23 giugno 2006 n. 14701).
Ciò premesso, con riguardo alla fattispecie di cui al presente ricorso, il Tribunale ritiene che il gravame meriti accoglimento, con assorbimento degli ulteriori motivi non oggetto di espressa trattazione, sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità, tra somma richiesta e vincolo imposto, e del difetto di motivazione, E’ indiscutibile che il principio di proporzionalità rientra tra i principi generali cui deve essere ispirato l’esercizio della discrezionalità amministrativa e, dunque, tra gli standards di controllo dell’attività dei pubblici poteri utilizzati dai giudici per garantire la giustizia sostanziale nella tutela delle posizioni giuridiche degli amministrati.
E’ inoltre indubitabile che il fermo debba essere motivato in modo congruo e specifico e che la motivazione debba individuare le specifiche esigenze che giustificano l’adozione della misura cautelare in rapporto all’entità del credito tributario e a circostanze concrete, attinenti al debitore, atte a compromettere la garanzia del credito, e che nella specie tali profili sono del tutto mancanti.
In questi termini appare indiscutibilmente viziato, con riguardo alla fattispecie di cui al presente ricorso, il provvedimento di fermo di un veicolo a motore quale disposto dal soggetto concessionario del servizio nazionale della riscossione in ragione di un credito complessivo di € 1.387,07.
Si aggiunga che una delle cartelle di pagamento menzionate nell’atto in esame (la n. 09420010078024601000) è stata annullata con sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria n. 1182 dell’8 ottobre 2004.
Per questi motivi il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento, eccezion fatta per la domanda di risarcimento, non essendo stata fornita la prova dell’esistenza di danni risarcibili connessi all’adozione dell’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.
Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
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