- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Filtri antiparticolato
Circolare del Ministero dei Trasporti
Prot. n. 10868 del 5 febbraio 2008
Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
DIV 3
Prot. in uscita n. 10868 Roma, 5.02.2008
Ai Direttori dei Settori Trasporti dei SIIT – Loro Sedi
Agli Uffici Motorizzazione Civile - Loro Sedi
Al C.S.R.P.A.D. – Roma
Ai C.P.A. - Loro Sedi
All' Assessorato ai Trasporti, Turismo e Comunicazioni della
Regione Sicilia – Palermo
Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Comunicazioni e
Trasporti
Motorizzazione Civile – Trento
Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Traffico e
Trasporti – Bolzano
e, p.c.
All’ A.N.F.I.A. – Torino
All’ U.N.R.A.E. – Roma
OGGETTO: decreto interministeriale: “Disposizioni concernenti l’omologazione e l’installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N1”.
In relazione all’esigenza di adottare misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, l’Amministrazione dei trasporti ha predisposto il decreto interministeriale indicato in oggetto, che disciplina l’utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato da installare sugli autoveicoli in circolazione dotati di motore ad accensione spontanea.
Il decreto, di natura regolamentare, dispone le procedure per l’omologazione e l’installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1, dotati di motori ad accensione spontanea.
Nelle more della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del citato decreto, che peraltro è stato già firmato dai Ministri interessati, si trasmette la stesura definitiva dello stesso.
I Centri Prove Autoveicoli, con la presente nota, sono autorizzati ad accettare eventuali domande di omologazione dei sistemi in argomento, effettuare le verifiche e prove secondo le prescrizioni fissate nello stesso decreto e procedere alla conseguente verbalizzazione.
Si rammenta, tuttavia, che il certificato di omologazione del sistema potrà essere rilasciato soltanto a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del citato decreto.
Di tale prassi dovranno essere preventivamente edotti i costruttori dei sistemi che presenteranno le richieste di omologazione durante il periodo transitorio.
Si precisa, inoltre, che eventuali istanze di riconoscimenti di sistemi, già omologati da Stati membri dell’Unione Europea, di cui all’art. 10 del citato decreto, saranno esaminate soltanto a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del citato decreto.
IL Capo del Dipartimento
(Dr. Ing. Amedeo Fumero)
PC/