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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Fondo di garanzia vittime della strada

Corte di Cassazione sez. III civ. – 5 maggio 2009, n. 10301

 

 

 

Rc auto – Sinistri cagionati da veicoli non identificati – Fatti dolosi di terzi - Risarcimento danni – Fondo di garanzia vittime della strada.

 

Il Fondo di garanzia delle vittime della strada ha l'obbligo di risarcire i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli quando il sinistro è cagionato da mezzi non identificati.

Tale garanzia opera anche nel caso in cui il danno da circolazione stradale derivi dalla condotta dolosa del terzo nonché in assenza di urto materiale tra i veicoli.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Napoli del 27 febbraio-4 giugno 2004, con la quale era stata confermata la sentenza del locale Tribunale del 2-16 maggio 2000, di rigetto della domanda del (omissis) intesa ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni derivati dall'incidente stradale occorso il (omissis).

L'attore aveva convenuto in giudizio la Generali assicurazioni nella qualità di Fondo Garanzia Vittime della Strada, deducendo che in quel giorno, mentre era alla guida del proprio ciclomotore, era stata affiancato da altro scooter, con tre malviventi a bordo, che gli avevano intimato di fermarsi e di consegnare il ciclomotore.

Poiché il (omissis) aveva resistito alla aggressione, i malviventi lo avevano spintonato violentemente, facendogli perdere il controllo del motoveicolo che aveva così invaso il lato opposto della carreggiata, per cui egli era stato investito dalla vettura di proprietà di (omissis) che proveniva dal senso opposto di marcia.

A seguito dell'incidente, il (omissis) aveva subito lesioni gravi ed era stato sottoposto a diversi interventi chirurgici e ad una lunghissima riabilitazione che lo avevano costretto a sospendere gli studi per oltre un anno e ad abbandonare definitivamente le attività sportive in precedenza praticate.

Il giudice di appello concordava con quanto già affermato dal primo giudice e cioè che i fatti descritti dall'attore non erano riconducibili all'art. 19, lett. a) della legge 990 del 1969 (tale norma sarebbe invece applicabile solo quando i sinistri vengono causati dalla "condotta di veicoli".

Avverso tale decisione il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre distinti motivi.

Resiste la Assicurazioni generali spa con controricorso, illustrato da memoria.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso, ex art. 375 c.p.c., per l'accoglimento del ricorso con richieste scritte 13 luglio 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge (art. 19, lett. a) legge 990 del 1969, ).

La disposizione di legge richiamata pone a carico della società designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della strada (FGVS) l'obbligo di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli quanto il sinistro risulti cagionato da veicoli o natanti non identificati.

Tale obbligo non viene meno - secondo il ricorrente - neppure nel caso di danno da circolazione derivante da fatto doloso di un terzo.

Nel caso di specie non vi era dubbio che il fatto era avvenuto durante la circolazione stradale dei due motocicli interessati.

Di conseguenza, la affermazione dei giudici di appello secondo i quali il fatto illecito sarebbe stato solo occasionalmente collegato alla circolazione dei veicoli appariva destituita di ogni fondamento e comunque contrastante con le risultanze processuali.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia errata, omessa e/o contraddittoria motivazione.

Le argomentazioni svolte dai giudici di appello non consentivano di ripercorrere in modo chiaro l'iter logico da questi seguito per giungere alla decisione.

L'affermazione della Corte napoletana secondo la quale era stato proprio il (omissis) a provocare il sinistro, per evitare la aggressione da parte dei tre malviventi, si poneva in radicale contrasto con tutte le risultanze processuali.

Dalle testimonianze raccolte, ed in particolare dalla deposizione del teste (omissis), era emerso che il (omissis) non si era affatto "buttato di sua spontanea volontà nella corsia opposta" essendovi stato sospinto dal ciclomotore dei malviventi.

Di conseguenza la sentenza di appello doveva considerarsi deficitaria nella motivazione.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia errata, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione al comportamento processuale tenuto dal giudice di appello.

Dal comportamento tenuto dai primi giudici del collegio e dal primo giudice istruttore emergeva chiara la intenzione degli stessi di accogliere l'appello.

La Corte aveva infatti disposto una consulenza tecnica di ufficio, provvedimento questo che poteva spiegarsi solo con il proposito di accogliere l'appello ed aveva confermato, con ordinanza fuori udienza, il provvedimento di ammissione della prova testimoniale.

Osserva il Collegio:

I tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono manifestamente fondati, nei limiti di seguito indicati.

I giudici di appello hanno escluso la applicabilità dell'art. 19, lett. a) della legge 990 del 1969, ricordando che l'incidente era avvenuto a causa dello sconfinamento del motorino condotto dal (omissis) nella opposta corsia di marcia, a seguito di manovra compiuta dallo stesso (omissis) per sfuggire ad alcuni malviventi che, procedendo nel suo stesso senso di marcia a bordo di una moto, lo avevano affiancato e quindi sospinto, allo scopo di rapinarlo.

Sulla base di tale, incontestata, ricostruzione dei fatti, i giudici di appello hanno concluso che "il tentativo criminoso ordito dai malviventi nei confronti del (omissis) e la sua materiale esecuzione non hanno nulla a che vedere con il rischio della circolazione; e ciò in mancanza di una collisione, tra i due motoveicoli o di una materiale interferenza insorta tra gli stessi lungo il percorso da ciascuno di essi seguito".

La decisione impugnata si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il Fondo di Garanzia deve rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatti dolosi di terzi (Cass. n. 4798 del 17 maggio 1999).

Ed ancora: "L'istituto del fondo di garanzia per le vittime della strada, dì cui all'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e la relativa disciplina di risarcimento di cui all'art. 21 della stessa legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si ispirano tuttavia ai principii fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché l'obbligazione che scaturisce a carico di tale fondo, nel caso di atto illecito imputabile ad un veicolo non identificato, ha natura risarcitoria del danno e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. (Cass. n. 6532 del 27 giugno 1990).

Nel caso di specie, i giudici di appello non hanno considerato che il (omissis) era finito nella opposta corsia, urtando una vettura proveniente in senso inverso, allo scopo di sfuggire ad un tentativo di rapina da parte di tre malviventi (e che secondo lo stesso ricorrente egli sarebbe stato addirittura sospinto dal motociclo condotto da questi contro la vettura che precorreva la opposta corsia di marcia: circostanza questa ammessa dalla stessa società resistente: pag. 6: "non vi fu alcuna collisione, ma neppure un accenno di scontro, tra il motociclo dei malviventi e quello del (omissis), ma solo spintoni inferti dai malviventi nel tentativo di arrestare la marcia del (omissis) per concretizzare la rapina".

Del tutto in contrasto con la giurisprudenza richiamata, dunque, è la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello, secondo i quali solo in caso di urto materiale tra i due motoveicoli (e non nella ipotesi di semplici spintoni e strattonamenti da parte dei conducenti o di passeggeri dello stesso) sarebbe applicabile la disposizione di cui all'art. 19, lett. a) della legge n. 990 del 1969.

Infatti, nel caso di specie, il sinistro è stato indubbiamente "cagionato da veicolo...non identificato" (art. 19, lett. a) della legge n. 990 del 1969, ).

Il ricorso deve essere accolto con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di Appello di Napoli.

 

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