- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Formazione professionale nel settore dell'autotrasporto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 19 giugno 2014 - Decreto7 luglio 2014
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 giugno 2014
Modalita' per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative
per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.
(14A06824)
(GU n.208 del 8-9-2014)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante
modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate
agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83
bis, comma 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9
luglio 2009;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in
base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le
indicazioni che le stesse dovranno contenere;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare
l'art. 87;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media
impresa;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
giugno 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato;
Considerato che la Commissione europea ha adottato definitivamente,
nella seduta del 21 maggio 2014, il nuovo Regolamento generale in
materia di esenzione dagli aiuti di Stato, che entrera' in vigore dal
1° luglio 2014, ma e' gia' applicabile agli aiuti che corrispondono
ai requisiti ivi previsti, e che tale Regolamento prevede
specificamente l'esenzione per aiuti per progetti di formazione
professionale, analogamente a quanto a suo tempo previsto dal citato
Regolamento (CE) n. 800/2008;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 21 novembre 2009, n. 272, recante modalita' operative per
l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la
formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilita' 2014), che ha autorizzato per l'anno 2014 la
spesa di 330 milioni di euro per interventi in favore del settore
dell'autotrasporto;
Considerato che, in relazione all'accantonamento di somme rese
indisponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014,
n. 4, e dell'art. 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, la
disponibilita' corrente del citato capitolo 1337 risulta pari a euro
300.113.793,00;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
prot. 224 in data 20 maggio 2014, in corso di registrazione, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra le diverse misure
per le esigenze del settore;
Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto
assegna l'importo di euro 10 milioni sul fondo per il proseguimento
degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione
professionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007,
n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
11 dicembre 2007, n. 287, recante le modalita' di ripartizione e di
erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma
dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui
all'art. 6, comma 8, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, con particolare
riferimento all'art. 2, comma 2, lettera f);
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse
finanziarie dei fondi stessi;
Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai
sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle
«Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1,
comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' stata prorogata
l'attivita' della Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM,
da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso
Ministero, e le azioni della Societa' stessa sono state cedute, a
titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che
esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Viste le Convenzioni stipulate con la Societa' RAM S.p.A., con le
quali se' stata affidata alla stessa RAM la gestione operativa
dell'attivita' istruttoria relativa alle domande presentate ai sensi
dei decreti attuativi del citato regolamento n. 83/2009;
Vista in particolare l'ultima Convenzione prot. n. 15148, stipulata
in data 14 giugno 2013;
Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che hanno
evidenziato l'opportunita' di definire immediatamente le procedure
per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di
formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno;
Ritenuto definire le modalita' operative per l'erogazione dei
contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel
settore dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Finalita', beneficiari e intensita' del contributo
1. Le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di
formazione professionale specifica o generale nel settore
dell'autotrasporto di cui al presente decreto, ammontano
complessivamente ad euro 10 milioni, per effetto dell'art. 1, comma
1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, prot. 224 in data 20 maggio 2014.
2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti purche' inquadrati nel
Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto e Spedizioni,
partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento
professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di
competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie,
allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitivita',
l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro, con esclusione dei corsi di formazione finalizzati
all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione
o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di
una determinata attivita' di autotrasporto.
3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per
filiere, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti
previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano
formativo proposto, potranno essere oggetto di finanziamento
esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari che
possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2.
4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa potra' essere
avviata soltanto a partire dal 1° dicembre 2014 e va in ogni caso
terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 3,
comma 3. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data,
purche' successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente decreto.
5. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente
decreto, l'intensita' massima del contributo, le relative
maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto
previsto dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di
esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in
data 21 maggio 2014.
Art. 2
Termine di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria in Italia iscritte al Registro
Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero,
relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli
di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture societarie iscritte nella sezione speciale del
predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge
6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui
al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI,
capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del
codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.
2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 2
e dal comma 1 del presente articolo, puo' presentare una sola domanda
di contributo e, a tal fine, puo' conferire delega alla presentazione
della domanda di ammissione al contributo al soggetto prescelto come
attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del
contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima.
3. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente - a pena di
inammissibilita' - il modulo che si allega, come parte integrante, al
presente decreto (Allegato 1), riempiendo tutti i campi di interesse
e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere
presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine perentorio del
15 settembre 2014 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita',
Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione
generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria
della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta
consegna.
4. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati - a pena
di inammissibilita' - gli elementi previsti dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83,
nonche' il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente
all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83, il quale non potra' in alcun caso essere
modificato. In nessun caso l'ente attuatore designato puo' a sua
volta delegare una o piu' operazioni inerenti all'attivita' formativa
a soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti dal
citato all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pena l'esclusione del progetto dal
finanziamento. Ove la domanda sia proposta dai soggetti di cui alla
lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovra' essere allegato
obbligatoriamente - a pena di inammissibilita' - l'elenco delle
imprese partecipanti all'attivita' formativa, con indicazione del
numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito dal
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano
esclusivamente con veicoli di massa complessiva conto di terzi fino a
1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi. Durante lo svolgimento dell'attivita' formativa
non sono ammesse sostituzioni di imprese associate o consorziate
superiori al 10% dei partecipanti, come risultanti dall'elenco di cui
al periodo che precede.
5. Il contributo massimo erogabile per l'attivita' formativa,
fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di
imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso
concretamente partecipi all'attivita' formativa, e' comunque limitato
ai seguenti massimali:
Ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
Compenso della docenza in aula: centoventi euro/ora;
Compenso dei tutor: trenta euro/ora;
Servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale
dei costi ammissibili.
Relativamente ad ogni progetto formativo la formazione a distanza
non potra' superare il 10% del totale delle ore di formazione.
6. Alla domanda dovranno essere allegati - a pena di
inammissibilita' - un programma del corso comprendente le materie di
insegnamento, la durata dello stesso e il numero complessivo delle
ore di insegnamento, il numero dei destinatari dell'iniziativa, il
preventivo della spesa (suddiviso per formazione generale e
formazione specifica e nelle seguenti voci: costi della docenza in
aula, costi dei tutor, altri costi per l'erogazione della formazione,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da
riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi
dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa
programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di
formazione e spese generali indirette, secondo le modalita' dettate
dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli
aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 21 maggio
2014) e il calendario del corso (giorno, ora e sede ove si svolge il
corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o piu' elementi del
calendario del corso o spostamento della sede dello stesso deve
essere comunicata all'indirizzo incentivoformazione@ramspa.it
perentoriamente almeno tre giorni prima rispetto alla prima data
utile che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di forza
maggiore, pena l'esclusione del progetto.
Art. 3
Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi
1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita'
istruttoria finalizzata all'erogazione dei contributi per la
formazione professionale il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete
Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).
2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83,
avvalendosi della Societa' RAM, procede entro la data del 28 novembre
2014 alla verifica dei requisiti di ammissibilita' e comunica
l'eventuale inammissibilita'. Sono inammissibili le istanze:
a) per le quali la domanda di finanziamento risulti non conforme
o carente anche di uno solo dei requisiti previsti ai precedenti
articoli;
b) per le quali le dichiarazioni autocertificate risultino
mancanti o non conformi o carenti anche di uno solo dei requisiti
previsti;
c) pervenute oltre i termini previsti;
d) presentate da imprese, anche se associate ad un consorzio o a
una cooperativa, che hanno gia' inoltrato una istanza;
e) nelle quali il preventivo della spesa formulato risulti
difforme dai massimali stabiliti all'art. 2, comma 5;
f) nelle quali l'impresa beneficiaria o il soggetto attuatore non
risultino conformi a quanto richiesto dall'art. 2.
Qualora in esito all'istruttoria di ammissibilita' emergano vizi
che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', non e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, mentre per il
riconoscimento del contributo si procedera' alla verifica dei costi
rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti
previsti.
3. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra'
essere completato entro il termine perentorio del 22 Maggio 2015.
Entro e non oltre la data del 29 maggio 2015 dovra' essere inviata,
con le medesime modalita' previste all'art. 2 comma 3, specifica
rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato
alla domanda, risultanti dalle fatture in originale o copia conforme,
accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova
certa del loro pagamento, indicate in apposito elenco, ovvero con
fatture pro-forma unitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima
richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per
il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese
rendicontate - e non ancora pagate - a fronte dell'iniziativa
formativa effettuata, IVA inclusa. Per la data di invio fara' fede il
timbro postale o la ricevuta del Ministero qualora la consegna
avvenga a mano.
A tale documentazione dovra' essere allegata una relazione di fine
attivita' sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di espressa
delega, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano
formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della
mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti
documenti:
1. Elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione del Contratto di lavoro applicato. In caso di strutture
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), andra' allegato l'elenco
completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con
relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro
elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di
trasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi per le imprese che esercitano esclusivamente
con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5
tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli
partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo
Contratto di lavoro applicato;
2. Dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla
formazione generale e/o specifica;
3. Documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori
svantaggiati o disabili;
4. Documentazione comprovante la caratteristica di piccola o
media impresa;
5. Calendario definitivo dei corsi svolti;
6. Registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati
dall'ente attuatore;
7. Tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning;
8. Dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto
alle materie oggetto del corso;
9. Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
10. Coordinate bancarie dell'impresa.
Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di
cui al comma 5 dell'art. 2 del presente decreto venga superato, il
piano dei costi verra' d'ufficio riparametrato sulla base dei limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti giustificativi delle attivita' o dei costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati per una sola volta ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni, decorsi infruttuosamente il
quale l'istruttoria verra' conclusa sulla base della solo
documentazione valida disponibile.
4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83,
valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria sulle rendicontazioni
presentate, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo
medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto
stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti. La
Commissione valuta anche l'attivita' di R.A.M. S.p.A., al fine
dell'erogazione di quanto ad essa dovuto ai sensi della Convenzione
di cui al comma 1.
5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per
la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza delle
risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Ove al termine delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa,
il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto fra tutte
le imprese richiedenti.
Art. 4
Verifiche, controlli e revoca dai contributi
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' si riserva
la facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi di
formazione, durante la loro effettuazione o al termine, e di
controllare l'esatto adempimento dei costi sostenuti per
l'iniziativa, anche attraverso la verifica delle registrazioni delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione.
2. In caso di accertamento di irregolarita' o violazioni della
vigente normativa o del presente decreto, di mancata effettuazione
del corso alla data e nella sede indicata nel calendario allegato
alla domanda, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 2,
comma 6, di una dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non
corrispondente al vero ovvero di constatazione di una condotta non
partecipativa degli iscritti, la Commissione istituita ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83, provvede ad escludere la domanda dell'impresa e,
ove il contributo fosse gia' stato erogato, l'impresa sara' tenuta
alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi,
ferma restando la denuncia all'Autorita' Giudiziaria per i reati
eventualmente configurabili.
3. In caso di presentazione della garanzia fideiussoria di cui
all'art. 3, comma 3, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione
generale per il trasporto stradale, almeno trenta giorni prima della
scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate corredate di
copia del bonifico dei versamenti effettuati a favore dell'ente di
formazione. In caso di mancato adempimento, la Direzione Generale per
il trasporto stradale procede, senza indugio, con l'escussione della
garanzia, fatti salvi i diritti di regresso del fideiussore nei
confronti del debitore.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 giugno 2014
Il Ministro: Lupi
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
registro n. 1, foglio n. 3283
Allegato 1
8-9-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 208
ALLEGATO 1
Modello di domanda da compilare preferibilmente in stampatello, e da recapitare tramite raccomandata A.R., ovvero
mediante consegna a mano, entro il 15 settembre 2014
DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
(incentivi a favore della formazione professionale)
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità,
Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.
Sezione 1/a . Dati del richiedente
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ ( Prov. _______ )
in data ____/ ____ / ______ e residente in ____________________________________________
( Prov. _______ ) Via ____________________________________________________ n. _______
c.a.p. ___________________
Cod. Fisc.
Sezione 1/b. Dati dell’Impresa
Il dichiarante, come sopra generalizzato, nella qualità di_____________________________________
dell’Impresa di autotrasporto/raggruppamento di imprese ____________________________________
__________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________ ( Prov. _______ )
Via __________________________________________ n. ________ c.a.p. ___________________
recapito telefonico ________ / ____________________ Fax. ________ /_______________________
e-mail (posta elettronica certificata) __________________________________ iscritta al Registro elettronico
nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (ovvero all’Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di
massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate) al n. _________________________________
partita IVA
Cod. Fisc.
iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________ con n. ______________________
dal ____/ ____ / ___
— 14 —
8-9-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 208
Sezione 1/c. Dati dell’organismo delegato
il sig. _______________________________, nella qualità di responsabile dell’Ente formativo
__________________________________________________, è autorizzato alla presentazione della
domanda di ammissione al contributo, giusta delega allegata al presente modello di domanda.
Sezione 2
CHIEDE
Che l’impresa come sopra generalizzata, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui
all’articolo 2, del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009. A tal fine:
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze
che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a
quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
di essere a conoscenza che sono incentivabili esclusivamente i progetti posti in essere
successivamente al 1° dicembre 2014 e che potranno essere ammessi costi di preparazione
ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale n. ……. del …………
2014;
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto ministeriale, in caso di
accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, il
contributo per la formazione sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati
e dei relativi interessi;
di avere in programma le iniziative, ed i progetti di formazione, specifica o generale,
specificati nell’allegato alla presente domanda;
che il numero delle persone destinatarie dell’iniziativa, le finalità perseguite con il progetto
formativo (incluse le materie di insegnamento), che le modalità di svolgimento dei corsi
(durata del corso e numero delle ore di insegnamento) nonché il calendario dei corsi stessi
(giorno, ora e sede di svolgimento) risultano dalla allegata relazione;
che il personale dipendente e gli addetti che parteciperanno ai corsi sono inquadrati nel
Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni;
che il soggetto attuatore è il seguente ente o istituto specializzato, che risulta avere i
requisiti di cui all’art.3,comma2,lett.a),ob),delD.P.R.29maggio2009,n.83;
_________________________________________________________________________
e che ai sensi del decreto ministeriale n. 119 del 21 marzo 2013 non potrà essere
successivamente modificato;
— 15 —
8-9-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 208
che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del decreto ministeriale, il soggetto attuatore:
risulta essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al
Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che,
all’atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo
svolgimento di attività formativa nel settore dell’autotrasporto, ed abbiano prodotto apposita
lettera di accreditamento dell’associazione nazionale cui aderiscono;
costituisce associazione temporanea di imprese o associazione temporanea di scopo
comprendente enti o istituti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto.
In tal caso allegare circostanziato prospetto da cui risultino i soggetti coinvolti, e l’ente di
formazione accreditato presso il Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi.
ALLEGA
1. programma del corso comprendente le materie di insegnamento, durata del corso, numero
dei destinatari dell’iniziativa e numero complessivo di ore di insegnamento;
2. preventivo della spesa (suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle
seguenti voci: costi del personale docente, costi del tutor, spese di trasferta, materiali e
forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di
consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti
al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall’articolo
31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla
Commissione europea in data 21 maggio 2014);
3. calendario del corso (luogo, giorno ed ora delle lezioni previste);
4. elenco delle imprese partecipanti all’attività formativa, con indicazione del numero di
iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese
che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate,
all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (solo per i soggetti di cui
alla lettera b) del comma 1 dell’art. 2 del decreto ministeriale).
SI IMPEGNA
in caso di ricezione del preavviso di non ammissibilità, a non avviare l’attività formativa
fino al completamento della fase procedimentale prevista dall’art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241.
a comunicare secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale
ogni modifica di uno o più elementi del calendario del corso;
a completare il progetto formativo entro e non oltre la data del 22 maggio 2015;
a produrre, entro il termine perentorio del 29 maggio 2015 tutta la documentazione
prevista dall’articolo 3, comma 3, punti da 1 a 10, del decreto ministeriale;
a produrre, entro il termine perentorio del 29 maggio 2015, idonea documentazione
comprovante i costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti
dalle fatture in originale o copia conforme quietanzate, i cui estremi dovranno essere
specificati in un apposito elenco, nonché allegata documentazione contabile attestante la
— 16 —
8-9-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 208
prova certa del loro pagamento, così come previsto dall’art. 3, comma 3 del decreto
ministeriale, la cui omissione comporterà l’impossibilità di erogare il relativo beneficio;
a stipulare una garanzia fideiussoria “a prima richiesta”, a favore dello Stato, per il
periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere
l’iniziativa formativa effettuata, nel caso le fatture di cui al punto precedente non siano
quietanzate.
a presentare, entro e non oltre il 29 maggio 2015, opportuna dichiarazione resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si dichiara giusta
quanto previsto dall’art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante “Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee” (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
a comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l’intermodalità, ogni variazione intervenuta nell’indirizzo dell’impresa, al fine di rendere
possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d’aiuto (le
conseguenze connesse all’omissione di tale adempimento graveranno unicamente in
capo ai soggetti richiedenti).
Data……………………
FIRMA
del legale rappresentante dell’impresa di autotrasporto
________________________________
Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
14A06824
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 luglio 2014
Proroga dei termini previsti dal decreto 19 giugno 2014 relativo alle
modalita' per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative
per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.
(14A06825)
(GU n.208 del 8-9-2014)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
ha autorizzato per l'anno 2014 la spesa di 330 milioni di euro (poi
ridotti ad euro 300.113.793,00 per effetto delle successive manovre
di finanza pubblica) per interventi in favore del settore
dell'autotrasporto di merci;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20
maggio 2014, n. 224, con il quale sono state ripartite le risorse
stanziate fra i diversi settori d'intervento;
VIsto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 giugno 2014, n. 283, che in applicazione del suddetto decreto
ministeriale ha previsto le disposizioni operative per l'erogazione
dei contributi a favore della formazione professionale nel settore
dell'autotrasporto;
Visti in particolare l'art. 1, comma 4, l'art. 2, comma 3, e l'art.
3, comma 3 del suddetto decreto che fissano rispettivamente il
termine per la proposizione delle domande (15 settembre 2014), il
termine per l'avvio dell'attivita' formativa (1° dicembre 2014), il
termine per la realizzazione del progetto formativo (22 maggio 2015)
e il termine per l'invio della relativa rendicontazione (29 maggio
2015);
Valutate positivamente le richieste di proroga dei suddetti termini
formulate dalle associazioni di categoria dell'autotrasporto che ne
hanno lamentato l'eccessiva ristrettezza, anche considerando che il
periodo temporale per proporre le domande coincide in gran parte con
il mese di agosto;
Preso atto che il termine finale per proporre le domande scadra' il
15 settembre 2014, e che pertanto sussistono i presupposti normativi
per poter operare la proroga;
Ritenuto, per mantenere l'equilibrio fra i vari termini temporali
previsti dal citato decreto ministeriale n. 283/2014, di dover
prorogare anche questi ultimi di trenta giorni;
Decreta:
Art. 1
Per le ragioni di cui alle premesse il termine finale, gia'
previsto al 15 settembre 2014, per presentare le domande di
ammissione ai contributi di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2014, n. 283,
e' prorogato di trenta giorni. Sono altresi' prorogati di trenta
giorni i termini di cui all'art. 1, comma 4, all'art. 3, comma 3,
previsti per l'avvio e per l'ultimazione dei percorsi formativi,
nonche' per l'invio della rendicontazione dei corsi.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 luglio 2014
Il Ministro: Lupi