• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Formazione professionale nel settore dell'autotrasporto

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 19 giugno 2014 - Decreto7 luglio 2014

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 giugno 2014

Modalita' per l'erogazione dei contributi a favore  delle  iniziative
per  la  formazione  professionale  nel  settore  dell'autotrasporto.
(14A06824)

(GU n.208 del 8-9-2014)

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  n.  157  del  9  luglio  2009,  recante
modalita' di ripartizione e di  erogazione  delle  risorse  destinate
agli incentivi per la formazione professionale  di  cui  all'art.  83
bis, comma 28 del decreto legge 25 giugno 2008,  n.  112  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  n.  157  del  9
luglio 2009;
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato  regolamento  in
base al quale, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono  stabiliti  termini  e  modalita'  per  accedere  agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni che le stesse dovranno contenere;
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare
l'art. 87;
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media
impresa;
  Visto il Regolamento (CE)  n.  800/2008  della  Commissione  del  6
giugno 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato;
  Considerato che la Commissione europea ha adottato definitivamente,
nella seduta del 21 maggio 2014, il  nuovo  Regolamento  generale  in
materia di esenzione dagli aiuti di Stato, che entrera' in vigore dal
1° luglio 2014, ma e' gia' applicabile agli aiuti  che  corrispondono
ai  requisiti  ivi  previsti,  e   che   tale   Regolamento   prevede
specificamente l'esenzione  per  aiuti  per  progetti  di  formazione
professionale, analogamente a quanto a suo tempo previsto dal  citato
Regolamento (CE) n. 800/2008;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 21 novembre 2009, n. 272, recante  modalita'  operative  per
l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative  per   la
formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83  e  successive
modifiche e integrazioni;
  Visto l'art. 1, comma 89 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita' 2014), che ha autorizzato  per  l'anno  2014  la
spesa di 330 milioni di euro per interventi  in  favore  del  settore
dell'autotrasporto;
  Considerato che, in  relazione  all'accantonamento  di  somme  rese
indisponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014,
n. 4, e dell'art. 16 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  la
disponibilita' corrente del citato capitolo 1337 risulta pari a  euro
300.113.793,00;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
prot. 224 in data 20 maggio 2014, in corso di registrazione, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra  le  diverse  misure
per le esigenze del settore;
  Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera c), del  citato  decreto
assegna l'importo di euro 10 milioni sul fondo per  il  proseguimento
degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione
professionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007,
n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
11 dicembre 2007, n. 287, recante le modalita' di ripartizione  e  di
erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento  della  riforma
dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di  cui
all'art. 6, comma 8, del decreto legge  28  dicembre  2006,  n.  300,
convertito dalla legge 26  febbraio  2007,  n.  17,  con  particolare
riferimento all'art. 2, comma 2, lettera f);
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
La stessa norma dispone che gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a  carico  delle  risorse
finanziarie dei fondi stessi;
  Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31  dicembre  2007,
n. 248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai
sensi del quale,  per  l'attuazione  del  Programma  nazionale  delle
«Autostrade del mare» ed in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  stata  prorogata
l'attivita' della Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.,  RAM,
da  svolgersi  secondo  direttive  adottate   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e  sotto  la  vigilanza  dello  stesso
Ministero, e le azioni della Societa' stessa  sono  state  cedute,  a
titolo gratuito, al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  che
esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Viste le Convenzioni stipulate con la Societa' RAM S.p.A.,  con  le
quali se' stata  affidata  alla  stessa  RAM  la  gestione  operativa
dell'attivita' istruttoria relativa alle domande presentate ai  sensi
dei decreti attuativi del citato regolamento n. 83/2009;
  Vista in particolare l'ultima Convenzione prot. n. 15148, stipulata
in data 14 giugno 2013;
  Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che  hanno
evidenziato l'opportunita' di definire  immediatamente  le  procedure
per  l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative   di
formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno;
  Ritenuto definire  le  modalita'  operative  per  l'erogazione  dei
contributi per l'avvio di progetti di  formazione  professionale  nel
settore dell'autotrasporto;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
 
         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo
 
  1. Le risorse da destinare all'agevolazione  per  nuove  azioni  di
formazione   professionale   specifica   o   generale   nel   settore
dell'autotrasporto   di   cui   al   presente   decreto,    ammontano
complessivamente ad euro 10 milioni, per effetto dell'art.  1,  comma
1, lettera c), del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, prot. 224 in data 20 maggio 2014.
  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese  di
autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti purche'  inquadrati  nel
Contratto Collettivo Nazionale  Logistica,  Trasporto  e  Spedizioni,
partecipino   ad   iniziative   di   formazione    o    aggiornamento
professionale,  generale  o  specifico,  volte  all'acquisizione   di
competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie,
allo  scopo  di  promuovere   lo   sviluppo   della   competitivita',
l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di  sicurezza  sul
lavoro,  con  esclusione  dei   corsi   di   formazione   finalizzati
all'accesso alla professione di autotrasportatore e  all'acquisizione
o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di
una determinata attivita' di autotrasporto.
  3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, interaziendali, territoriali o  strutturati  per
filiere, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei  requisiti
previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano
formativo  proposto,  potranno  essere   oggetto   di   finanziamento
esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari  che
possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2.
  4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa  potra'  essere
avviata soltanto a partire dal 1° dicembre 2014 e  va  in  ogni  caso
terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo  art.  3,
comma  3.  Potranno  essere  ammessi   costi   di   preparazione   ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,
purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale
del presente decreto.
  5. Ai fini  dell'erogazione  del  contributo  di  cui  al  presente
decreto,   l'intensita'   massima   del   contributo,   le   relative
maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a  quanto
previsto  dall'art.  31  del  Regolamento  generale  in  materia   di
esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea  in
data 21 maggio 2014.

                               Art. 2
 
 
          Termine di proposizione delle domande e requisiti
 
  1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede  principale  o  secondaria  in  Italia  iscritte   al   Registro
Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  ottobre  2009  ovvero,
relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con  veicoli
di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale  degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    b) le strutture societarie iscritte nella  sezione  speciale  del
predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del  decreto-legge
6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui
al precedente punto a), costituite a norma del  libro  V  titolo  VI,
capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II  e  II-bis,  del
codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto  di  merci
per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.
  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 2
e dal comma 1 del presente articolo, puo' presentare una sola domanda
di contributo e, a tal fine, puo' conferire delega alla presentazione
della domanda di ammissione al contributo al soggetto prescelto  come
attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione  del
contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima.
  3. Le domande, redatte  utilizzando  esclusivamente  -  a  pena  di
inammissibilita' - il modulo che si allega, come parte integrante, al
presente decreto (Allegato 1), riempiendo tutti i campi di  interesse
e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere
presentate successivamente alla data di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine  perentorio  del
15 settembre 2014 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per il trasporto stradale e per  l'intermodalita',
Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la  Direzione
generale medesima. In tale ultima ipotesi,  l'ufficio  di  segreteria
della Direzione generale rilascera' ricevuta  comprovante  l'avvenuta
consegna.
  4. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati - a  pena
di inammissibilita' - gli elementi previsti dall'art. 5, comma 1, del
decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,
nonche' il soggetto attuatore delle azioni  formative,  conformemente
all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  29
maggio 2009, n.  83,  il  quale  non  potra'  in  alcun  caso  essere
modificato. In nessun caso l'ente  attuatore  designato  puo'  a  sua
volta delegare una o piu' operazioni inerenti all'attivita' formativa
a soggetti che non siano  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal
citato  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pena l'esclusione del progetto  dal
finanziamento. Ove la domanda sia proposta dai soggetti di  cui  alla
lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovra' essere  allegato
obbligatoriamente - a  pena  di  inammissibilita'  -  l'elenco  delle
imprese partecipanti all'attivita'  formativa,  con  indicazione  del
numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito  dal
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano
esclusivamente con veicoli di massa complessiva conto di terzi fino a
1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose
per conto di terzi. Durante lo svolgimento  dell'attivita'  formativa
non sono ammesse sostituzioni  di  imprese  associate  o  consorziate
superiori al 10% dei partecipanti, come risultanti dall'elenco di cui
al periodo che precede.
  5. Il  contributo  massimo  erogabile  per  l'attivita'  formativa,
fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento  di
imprese, per ogni impresa che all'interno del  raggruppamento  stesso
concretamente partecipi all'attivita' formativa, e' comunque limitato
ai seguenti massimali:
    Ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
    Compenso della docenza in aula: centoventi euro/ora;
    Compenso dei tutor: trenta euro/ora;
    Servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale
dei costi ammissibili.
  Relativamente ad ogni progetto formativo la formazione  a  distanza
non potra' superare il 10% del totale delle ore di formazione.
  6.  Alla  domanda  dovranno   essere   allegati   -   a   pena   di
inammissibilita' - un programma del corso comprendente le materie  di
insegnamento, la durata dello stesso e il  numero  complessivo  delle
ore di insegnamento, il numero dei  destinatari  dell'iniziativa,  il
preventivo  della  spesa  (suddiviso  per   formazione   generale   e
formazione specifica e nelle seguenti voci: costi  della  docenza  in
aula, costi dei tutor, altri costi per l'erogazione della formazione,
spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto,
ammortamento degli strumenti e delle attrezzature  per  la  quota  da
riferire al loro uso esclusivo per il progetto di  formazione,  costi
dei  servizi  di   consulenza   relativi   all'iniziativa   formativa
programmata, costi di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di
formazione e spese generali indirette, secondo le  modalita'  dettate
dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di  esenzione  dagli
aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data  21  maggio
2014) e il calendario del corso (giorno, ora e sede ove si svolge  il
corso medesimo). Qualsiasi  modifica  di  uno  o  piu'  elementi  del
calendario del corso o  spostamento  della  sede  dello  stesso  deve
essere   comunicata    all'indirizzo    incentivoformazione@ramspa.it
perentoriamente almeno tre giorni  prima  rispetto  alla  prima  data
utile che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di forza
maggiore, pena l'esclusione del progetto.

                               Art. 3
 
 
         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi
 
  1.  Per  i   profili   connessi   all'espletamento   dell'attivita'
istruttoria  finalizzata  all'erogazione  dei   contributi   per   la
formazione professionale il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  si  avvale,  mediante  apposita  convenzione,  della  Rete
Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).
  2. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,
avvalendosi della Societa' RAM, procede entro la data del 28 novembre
2014  alla  verifica  dei  requisiti  di  ammissibilita'  e  comunica
l'eventuale inammissibilita'. Sono inammissibili le istanze:
    a) per le quali la domanda di finanziamento risulti non  conforme
o carente anche di uno solo  dei  requisiti  previsti  ai  precedenti
articoli;
    b)  per  le  quali  le  dichiarazioni  autocertificate  risultino
mancanti o non conformi o carenti anche di  uno  solo  dei  requisiti
previsti;
    c) pervenute oltre i termini previsti;
    d) presentate da imprese, anche se associate ad un consorzio o  a
una cooperativa, che hanno gia' inoltrato una istanza;
    e) nelle  quali  il  preventivo  della  spesa  formulato  risulti
difforme dai massimali stabiliti all'art. 2, comma 5;
    f) nelle quali l'impresa beneficiaria o il soggetto attuatore non
risultino conformi a quanto richiesto dall'art. 2.
  Qualora in esito all'istruttoria di  ammissibilita'  emergano  vizi
che possano determinare l'inammissibilita' della domanda, l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,
n. 241.
  Resta  fermo  che,  anche  in  caso  di  ammissibilita',   non   e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato  quale  massimale,  mentre  per  il
riconoscimento del contributo si procedera' alla verifica  dei  costi
rendicontati e del mantenimento in  capo  all'impresa  dei  requisiti
previsti.
  3. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro il termine perentorio  del  22  Maggio  2015.
Entro e non oltre la data del 29 maggio 2015 dovra'  essere  inviata,
con le medesime modalita' previste  all'art.  2  comma  3,  specifica
rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il  preventivo  allegato
alla domanda, risultanti dalle fatture in originale o copia conforme,
accompagnate da idonea documentazione contabile attestante  la  prova
certa del loro pagamento, indicate in  apposito  elenco,  ovvero  con
fatture pro-forma unitamente ad una garanzia  fideiussoria  «a  prima
richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello  Stato,  per
il  periodo  di  un  anno,  per  l'esatto   pagamento   delle   spese
rendicontate -  e  non  ancora  pagate  -  a  fronte  dell'iniziativa
formativa effettuata, IVA inclusa. Per la data di invio fara' fede il
timbro postale o  la  ricevuta  del  Ministero  qualora  la  consegna
avvenga a mano.
  A tale documentazione dovra' essere allegata una relazione di  fine
attivita' sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di  espressa
delega,  dalla  quale  si  evinca  la  corrispondenza  con  il  piano
formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della
mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti
documenti:
    1. Elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione del Contratto di lavoro applicato. In caso  di  strutture
di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  b),  andra'  allegato  l'elenco
completo  delle  aziende  partecipanti  al  progetto  formativo,  con
relativo codice partita  IVA  e  numero  di  iscrizione  al  Registro
elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione  di
trasportatore su strada (ovvero all'Albo degli  autotrasportatori  di
cose per conto di terzi per le imprese che esercitano  esclusivamente
con  veicoli  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  fino  a   1,5
tonnellate),  e,  per  ciascuna  di  esse,  il  numero   di   singoli
partecipanti e,  in  caso  di  dipendenti  ed  addetti,  il  relativo
Contratto di lavoro applicato;
    2. Dettaglio  dei  costi  per  singole  voci  relativamente  alla
formazione generale e/o specifica;
    3. Documentazione comprovante l'eventuale presenza di  lavoratori
svantaggiati o disabili;
    4. Documentazione comprovante  la  caratteristica  di  piccola  o
media impresa;
    5. Calendario definitivo dei corsi svolti;
    6. Registri di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati
dall'ente attuatore;
    7. Tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning;
    8. Dichiarazione dell'ente  di  formazione,  resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso di competenze da parte  dei  docenti  rispetto
alle materie oggetto del corso;
    9. Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
    10. Coordinate bancarie dell'impresa.
  Qualora in sede di  istruttoria  della  rendicontazione,  l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di
cui al comma 5 dell'art. 2 del presente decreto  venga  superato,  il
piano dei costi verra' d'ufficio riparametrato sulla base dei  limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati per una sola volta ad integrare la documentazione  entro  il
termine perentorio di quindici giorni,  decorsi  infruttuosamente  il
quale  l'istruttoria  verra'   conclusa   sulla   base   della   solo
documentazione valida disponibile.
  4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,
valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria  sulle  rendicontazioni
presentate, redige  l'elenco  delle  imprese  ammesse  al  contributo
medesimo e lo comunica  alla  Direzione  generale  per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita', per i  conseguenti  adempimenti.  La
Commissione valuta  anche  l'attivita'  di  R.A.M.  S.p.A.,  al  fine
dell'erogazione di quanto ad essa dovuto ai sensi  della  Convenzione
di cui al comma 1.
  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per
la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza delle
risorse  richiamate  all'art.  1,  comma  1.  Ove  al  termine  delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,
il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto  fra  tutte
le imprese richiedenti.

                               Art. 4
 
 
            Verifiche, controlli e revoca dai contributi
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' si  riserva
la facolta' di  verificare  il  corretto  svolgimento  dei  corsi  di
formazione,  durante  la  loro  effettuazione  o  al  termine,  e  di
controllare   l'esatto   adempimento   dei   costi   sostenuti    per
l'iniziativa, anche attraverso la verifica delle registrazioni  delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione.
  2. In caso di accertamento  di  irregolarita'  o  violazioni  della
vigente normativa o del presente decreto,  di  mancata  effettuazione
del corso alla data e nella sede  indicata  nel  calendario  allegato
alla domanda, come eventualmente modificato  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 6, di una dichiarazione di presenza o frequenza  ai  corsi  non
corrispondente al vero ovvero di constatazione di  una  condotta  non
partecipativa degli  iscritti,  la  Commissione  istituita  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  29
maggio 2009, n. 83, provvede ad escludere la domanda dell'impresa  e,
ove il contributo fosse gia' stato erogato,  l'impresa  sara'  tenuta
alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi,
ferma restando la denuncia  all'Autorita'  Giudiziaria  per  i  reati
eventualmente configurabili.
  3. In caso di presentazione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui
all'art. 3, comma 3, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione
generale per il trasporto stradale, almeno trenta giorni prima  della
scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate  corredate  di
copia del bonifico dei versamenti effettuati a  favore  dell'ente  di
formazione. In caso di mancato adempimento, la Direzione Generale per
il trasporto stradale procede, senza indugio, con l'escussione  della
garanzia, fatti salvi i  diritti  di  regresso  del  fideiussore  nei
confronti del debitore.
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
 
    Roma, 19 giugno 2014
 
                                                    Il Ministro: Lupi
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
registro n. 1, foglio n. 3283

                                                           Allegato 1
 
             
 

8-9-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 208
ALLEGATO 1
Modello di domanda da compilare preferibilmente in stampatello, e da recapitare tramite raccomandata A.R., ovvero
mediante consegna a mano, entro il 15 settembre 2014
DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
(incentivi a favore della formazione professionale)
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità,
Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.
Sezione 1/a . Dati del richiedente
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ ( Prov. _______ )
in data ____/ ____ / ______ e residente in ____________________________________________
( Prov. _______ ) Via ____________________________________________________ n. _______
c.a.p. ___________________
Cod. Fisc.
Sezione 1/b. Dati dell’Impresa
Il dichiarante, come sopra generalizzato, nella qualità di_____________________________________
dell’Impresa di autotrasporto/raggruppamento di imprese ____________________________________
__________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________ ( Prov. _______ )
Via __________________________________________ n. ________ c.a.p. ___________________
recapito telefonico ________ / ____________________ Fax. ________ /_______________________
e-mail (posta elettronica certificata) __________________________________ iscritta al Registro elettronico
nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (ovvero all’Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di
massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate) al n. _________________________________
partita IVA
Cod. Fisc.
iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________ con n. ______________________
dal ____/ ____ / ___
— 14 —
8-9-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 208
Sezione 1/c. Dati dell’organismo delegato
il sig. _______________________________, nella qualità di responsabile dell’Ente formativo
__________________________________________________, è autorizzato alla presentazione della
domanda di ammissione al contributo, giusta delega allegata al presente modello di domanda.
Sezione 2
CHIEDE
Che l’impresa come sopra generalizzata, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui
all’articolo 2, del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009. A tal fine:
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze
che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a
quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
􀀐 di essere a conoscenza che sono incentivabili esclusivamente i progetti posti in essere
successivamente al 1° dicembre 2014 e che potranno essere ammessi costi di preparazione
ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale n. ……. del …………
2014;
􀀐 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto ministeriale, in caso di
accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, il
contributo per la formazione sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati
e dei relativi interessi;
􀀐 di avere in programma le iniziative, ed i progetti di formazione, specifica o generale,
specificati nell’allegato alla presente domanda;
􀀐 che il numero delle persone destinatarie dell’iniziativa, le finalità perseguite con il progetto
formativo (incluse le materie di insegnamento), che le modalità di svolgimento dei corsi
(durata del corso e numero delle ore di insegnamento) nonché il calendario dei corsi stessi
(giorno, ora e sede di svolgimento) risultano dalla allegata relazione;
􀀐 che il personale dipendente e gli addetti che parteciperanno ai corsi sono inquadrati nel
Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni;
􀀐 che il soggetto attuatore è il seguente ente o istituto specializzato, che risulta avere i
requisiti di cui all’art.􀈱3,􀈱comma􀈱2,􀈱lett.􀈱a),􀈱o􀈱b),􀈱del􀈱D.P.R.􀈱29􀈱maggio􀈱2009,􀈱n.􀈱83;
_________________________________________________________________________
e che ai sensi del decreto ministeriale n. 119 del 21 marzo 2013 non potrà essere
successivamente modificato;
— 15 —
8-9-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 208
􀀐 che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del decreto ministeriale, il soggetto attuatore:
risulta essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al
Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che,
all’atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo
svolgimento di attività formativa nel settore dell’autotrasporto, ed abbiano prodotto apposita
lettera di accreditamento dell’associazione nazionale cui aderiscono;
costituisce associazione temporanea di imprese o associazione temporanea di scopo
comprendente enti o istituti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto.
In tal caso allegare circostanziato prospetto da cui risultino i soggetti coinvolti, e l’ente di
formazione accreditato presso il Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi.
ALLEGA
1. programma del corso comprendente le materie di insegnamento, durata del corso, numero
dei destinatari dell’iniziativa e numero complessivo di ore di insegnamento;
2. preventivo della spesa (suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle
seguenti voci: costi del personale docente, costi del tutor, spese di trasferta, materiali e
forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di
consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti
al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall’articolo
31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla
Commissione europea in data 21 maggio 2014);
3. calendario del corso (luogo, giorno ed ora delle lezioni previste);
4. elenco delle imprese partecipanti all’attività formativa, con indicazione del numero di
iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese
che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate,
all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (solo per i soggetti di cui
alla lettera b) del comma 1 dell’art. 2 del decreto ministeriale).
SI IMPEGNA
􀁸 in caso di ricezione del preavviso di non ammissibilità, a non avviare l’attività formativa
fino al completamento della fase procedimentale prevista dall’art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241.
􀁸 a comunicare secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale
ogni modifica di uno o più elementi del calendario del corso;
􀁸 a completare il progetto formativo entro e non oltre la data del 22 maggio 2015;
􀁸 a produrre, entro il termine perentorio del 29 maggio 2015 tutta la documentazione
prevista dall’articolo 3, comma 3, punti da 1 a 10, del decreto ministeriale;
􀁸 a produrre, entro il termine perentorio del 29 maggio 2015, idonea documentazione
comprovante i costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti
dalle fatture in originale o copia conforme quietanzate, i cui estremi dovranno essere
specificati in un apposito elenco, nonché allegata documentazione contabile attestante la
— 16 —
8-9-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 208
prova certa del loro pagamento, così come previsto dall’art. 3, comma 3 del decreto
ministeriale, la cui omissione comporterà l’impossibilità di erogare il relativo beneficio;
􀁸 a stipulare una garanzia fideiussoria “a prima richiesta”, a favore dello Stato, per il
periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere
l’iniziativa formativa effettuata, nel caso le fatture di cui al punto precedente non siano
quietanzate.
􀁸 a presentare, entro e non oltre il 29 maggio 2015, opportuna dichiarazione resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si dichiara giusta
quanto previsto dall’art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante “Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee” (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
􀁸 a comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l’intermodalità, ogni variazione intervenuta nell’indirizzo dell’impresa, al fine di rendere
possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d’aiuto (le
conseguenze connesse all’omissione di tale adempimento graveranno unicamente in
capo ai soggetti richiedenti).
Data……………………
FIRMA
del legale rappresentante dell’impresa di autotrasporto􀀔􀀔
________________________________
􀀔 Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
14A06824
    

    

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 luglio 2014

Proroga dei termini previsti dal decreto 19 giugno 2014 relativo alle
modalita' per l'erogazione dei contributi a favore  delle  iniziative
per  la  formazione  professionale  nel  settore  dell'autotrasporto.
(14A06825)

(GU n.208 del 8-9-2014)

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
  Visto l'art. 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  che
ha autorizzato per l'anno 2014 la spesa di 330 milioni di  euro  (poi
ridotti ad euro 300.113.793,00 per effetto delle  successive  manovre
di  finanza  pubblica)  per  interventi   in   favore   del   settore
dell'autotrasporto di merci;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20
maggio 2014, n. 224, con il quale sono  state  ripartite  le  risorse
stanziate fra i diversi settori d'intervento;
  VIsto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
19 giugno 2014, n. 283, che  in  applicazione  del  suddetto  decreto
ministeriale ha previsto le disposizioni operative  per  l'erogazione
dei contributi a favore della formazione  professionale  nel  settore
dell'autotrasporto;
  Visti in particolare l'art. 1, comma 4, l'art. 2, comma 3, e l'art.
3, comma 3  del  suddetto  decreto  che  fissano  rispettivamente  il
termine per la proposizione delle domande  (15  settembre  2014),  il
termine per l'avvio dell'attivita' formativa (1° dicembre  2014),  il
termine per la realizzazione del progetto formativo (22 maggio  2015)
e il termine per l'invio della relativa  rendicontazione  (29  maggio
2015);
  Valutate positivamente le richieste di proroga dei suddetti termini
formulate dalle associazioni di categoria dell'autotrasporto  che  ne
hanno lamentato l'eccessiva ristrettezza, anche considerando  che  il
periodo temporale per proporre le domande coincide in gran parte  con
il mese di agosto;
  Preso atto che il termine finale per proporre le domande scadra' il
15 settembre 2014, e che pertanto sussistono i presupposti  normativi
per poter operare la proroga;
  Ritenuto, per mantenere l'equilibrio fra i vari  termini  temporali
previsti dal  citato  decreto  ministeriale  n.  283/2014,  di  dover
prorogare anche questi ultimi di trenta giorni;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  Per le ragioni  di  cui  alle  premesse  il  termine  finale,  gia'
previsto  al  15  settembre  2014,  per  presentare  le  domande   di
ammissione ai contributi di cui all'art. 2, comma 3 del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2014, n. 283,
e' prorogato di trenta giorni.  Sono  altresi'  prorogati  di  trenta
giorni i termini di cui all'art. 1, comma 4,  all'art.  3,  comma  3,
previsti per l'avvio e  per  l'ultimazione  dei  percorsi  formativi,
nonche' per l'invio della rendicontazione dei corsi.
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
 
    Roma, 7 luglio 2014
 
                                                    Il Ministro: Lupi