- Normativa
- Patente di guida
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 31 maggio 2017
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 maggio 2017
Qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori per il
conseguimento delle patenti di guida a mente dell'art. 121, comma 5,
del codice della strada. (17A04384)
(GU n.153 del 3-7-2017)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la decisione 85/368/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985,
relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione
professionale tra gli Stati membri delle Comunita' europee, il
relativo allegato concernente la struttura dei livelli di formazione
e, in particolare, il livello di formazione 3 il quale prevede che
per l'accesso e' necessaria l'istruzione obbligatoria e/o formazione
tecnica complementare o formazione tecnica scolastica o altra, di
livello secondario;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e, in particolare, l'art. 121 che stabilisce che il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,
determina le norme, le modalita' di effettuazione nonche' i contenuti
dei corsi di qualificazione iniziale per l'abilitazione del personale
da adibire alle funzioni di esaminatore per il conseguimento delle
patenti di guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e, in particolare, l'art. 332 concernente le competenze dei
dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. (ora Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) in materia di
esami di idoneita' per il conseguimento della patente di guida e la
connessa tabella IV 1;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive
modificazioni, e, in particolare, l'allegato IV concernente
disposizioni per gli esaminatori per il conseguimento delle patenti
di guida che, al punto 2.1, lettera d), richiama la corrispondenza
delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri
delle Comunita' europee prevista dalla richiamata decisione
85/368/CEE del Consiglio del 15 luglio 1985;
Ritenuto che i programmi di qualificazione iniziale per gli
esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida debbano
conformarsi a quanto previsto dal citato allegato alla decisione
85/368/CEE per il livello 3;
Considerata la necessita' di emanare disposizioni per
l'abilitazione del personale esaminatore del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
conformi a quanto stabilito dal citato allegato IV del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59;
Decreta:
Art. 1
Corsi di qualificazione iniziale per esaminatori
1. Il corso comune di qualificazione iniziale per svolgere
attivita' di esaminatore per il conseguimento della patente di guida
o degli altri titoli abilitativi alla guida di veicoli a motore, il
cui programma e' stabilito all'allegato I al presente decreto che ne
e' parte integrante, puo' essere frequentato da dipendenti del
Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
appartenenti alle qualifiche previste dalla tabella IV.1 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbiano
compiuto almeno il ventitreesimo anno di eta', che siano in possesso
di uno dei titoli di studio previsti nella medesima tabella e che
siano titolati almeno della patente di categoria B conseguita da non
meno di tre anni.
2. I funzionari che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi
dell'art. 2, svolgono le funzioni di esaminatore per il conseguimento
delle categorie di patenti individuate agli articoli 3, 4 e 5.
3. E' consentito frequentare piu' corsi e sostenere, in un'unica
seduta d'esame, la prova per il conseguimento delle abilitazioni di
cui agli articoli 2, 3, 4 e 5. In tal caso il candidato deve
sostenere, in via prioritaria, la prova per il conseguimento
dell'abilitazione ai sensi dell'art. 2 e, in caso di esito positivo,
sostenere la prova per il conseguimento anche delle altre
abilitazioni.
Art. 2
Abilitazione a svolgere l'attivita' di esaminatore per il
conseguimento delle patenti di guida AM, A1, B1, B e BE
1. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di
qualificazione iniziale di cui all'allegato I, consente,
all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria B, di
svolgere le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per
il conseguimento delle categorie AM, A1, B1, B, nonche' le prove di
verifica delle conoscenze relative al conseguimento di tutte le
categorie di patente.
2. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di
qualificazione iniziale di cui all'allegato I, consente,
all'esaminatore in possesso della patente di guida comprendente
almeno una delle seguenti categorie BE, C1E, CE, D1E, DE, di svolgere
le prove d'esame per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1, B,
BE.
3. Il corso di cui all'allegato I e' articolato in quarantasei ore
di teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria e' consentito
un numero di ore di assenza non superiore a dieci, non sono
consentite assenze alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza
superiori a quanto previsto dal presente articolo, il corso deve
essere integralmente ripetuto per poter accedere all'esame di
abilitazione.
Art. 3
Abilitazione a svolgere l'attivita' di esaminatore
per il conseguimento delle patenti di guida A2 e A
1. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di
qualificazione iniziale, di cui all'allegato II al presente decreto
che ne e' parte integrante, consente all'esaminatore in possesso
della patente di guida di categoria A di svolgere le prove di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento
delle categorie AM, A1, A2, A.
2. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di
qualificazione iniziale, di cui all'allegato II, consente
all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria A2 di
svolgere le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per
il conseguimento delle categorie AM, A1, A2.
3. Il corso, di cui all'allegato II, e' articolato in dieci ore di
teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria e' consentito un
numero di assenze non superiore a due, non sono consentite assenze
alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza superiori a quanto
previsto dal presente articolo, il corso deve essere integralmente
ripetuto per poter accedere all'esame di abilitazione.
Art. 4
Abilitazione a svolgere l'attivita' di esaminatore per il
conseguimento delle patenti di guida C1, C1E, C, CE
1. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di
qualificazione iniziale, di cui all'allegato III al presente decreto
che ne e' parte integrante, consente all'esaminatore in possesso
della patente di guida di categoria C di svolgere le prove di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento
delle categorie AM, A1, B1 B, C1, C.
2. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di
qualificazione iniziale, di cui all'allegato III, consente
all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria CE di
svolgere le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per
il conseguimento delle categorie AM, A1, B1 B, BE, C1, C1E, C, CE.
3. Il corso, di cui all'allegato III, e' articolato in dieci ore di
teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria e' consentito un
numero di ore di assenza non superiore a due, non sono consentite
assenze alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza superiori
a quanto previsto dal presente articolo, il corso deve essere
integralmente ripetuto per poter accedere all'esame di abilitazione.
Art. 5
Abilitazione a svolgere l'attivita' di esaminatore per il
conseguimento delle patenti di guida D1, D1E, D, DE
1. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di
qualificazione iniziale, di cui all'allegato IV al presente decreto
che ne e' parte integrante, comprendente dieci ore di teoria e due
ore di pratica, consente all'esaminatore in possesso della patente di
guida di categoria D di svolgere le prove di verifica delle capacita'
e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1
B, D1, D.
2. L'abilitazione conseguita previa frequenza del corso di
qualificazione iniziale, di cui all'allegato IV, consente
all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria DE di
svolgere le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per
il conseguimento delle categorie AM, A1, B1 B, BE, D1, D1E, D, DE.
3. Il corso, di cui all'allegato IV, e' articolato in dieci ore di
teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria e' consentito un
numero di ore di assenza non superiore a due, non sono consentite
assenze alle lezioni di guida. Nel caso di ore di assenza superiori a
quanto previsto dal presente articolo, il corso deve essere
integralmente ripetuto per poter accedere all'esame di abilitazione.
Art. 6
Esercitazioni pratiche
1. Le lezioni pratiche dei corsi di qualificazione iniziale possono
essere svolte, oltre che sui veicoli delle categorie per le quali si
intende conseguire l'abilitazione, anche su un simulatore di guida di
alta qualita', conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai
sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2014,
n. 214.
Art. 7
Esami per il conseguimento delle abilitazioni di esaminatore per il
conseguimento delle patenti di guida
1. L'abilitazione alle funzioni di esaminatore o l'estensione
dell'abilitazione ad altre categorie di patente consiste in una prova
di valutazione dei programmi di cui agli articoli precedenti ed una
prova di guida su veicolo previsto nel programma del corso per ogni
categoria di abilitazione da conseguire. La prova pratica ha durata
non inferiore a trenta minuti per ogni abilitazione da conseguire.
2. La commissione esaminatrice e' formata da un presidente,
che appartiene ai ruoli dirigenziali del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale, da un
dirigente tecnico o un funzionario tecnico appartenente almeno
all'area III, posizione economica F4, e da un dirigente
amministrativo o un funzionario amministrativo appartenente almeno
all'area III, posizione economica F4, nonche' da due membri
supplenti, uno di area tecnica ed uno di area amministrativa aventi
almeno le predette qualifiche funzionali. La commissione e' nominata
dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari
generali ed il personale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2017
Il Ministro: Delrio
Allegato I
(art. 1, comma 1)
PROGRAMMA COMUNE DEL CORSO
DI QUALIFICAZIONE INIZIALE PER ESAMINATORI
Il programma comune del corso di qualificazione iniziale per
esaminatori del corso comprende i seguenti argomenti
1. Inquadramento giuridico della figura dell'esaminatore e
responsabilita' connesse (5 ore).
2. Organizzazione e competenze del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed il personale (2 ore).
3. Codice della strada (12 ore):
classificazione delle strade e definizioni stradali e di
traffico;
segnaletica stradale;
classificazione dei veicoli, documenti di circolazione e di
immatricolazione dei veicoli;
normativa concernente i conducenti ed i titoli abilitativi alla
guida;
norme di comportamento sulla strada.
4. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli (6 ore):
conoscenza generale degli organi dei veicoli a motore;
conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come
velocita', attrito, dinamica, energia;
nozioni sulla sicurezza di carico.
5. Conoscenza delle procedure degli esami informatizzati di
teoria (1 ora).
6. Conoscenza dei programmi d'esame di guida categorie B1, B,
B96, BE (3 ore):
conoscenza delle caratteristiche dei veicoli idonei per
sostenere la prova d'esame;
gestione prima fase - Verifica della capacita' del conducente
di prepararsi ad una guida sicura;
gestione seconda fase - Manovre;
gestione terza fase - Comportamento nel traffico.
7. Nozioni sull'agganciamento e sul traino di rimorchi (1 ora).
8. Tecnica di guida dei ciclomotori e dei motocicli leggeri (3
ore).
9. Competenze richieste all'esaminatore di guida (6 ore):
capacita' di comunicazione nelle fasi precedenti all'esame
trattando i candidati con rispetto e senza discriminazione
(comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il
linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto, affrontare le
richieste dei candidati controllare i documenti, spiegare le
modalita' di svolgimento dell'esame, fornire risposte a richieste dei
candidati);
capacita' di gestire altre persone, non candidate all'esame,
che sono presenti nel luogo di svolgimento della prova;
capacita' di comunicazione durante l'esame di guida (richiesta
percorsi e manovre);
capacita' di comunicare in maniera chiara e motivata l'esito
dell'esame.
10. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione al
fine di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (2 ore):
postura di guida;
teoria del comportamento al volante;
guida previdente e prevenzione degli incidenti;
guida prudente;
guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente.
11. Capacita' di osservare la prestazione globale del candidato
(2 ore):
riconoscimento dei «punti deboli» del candidato (eccessiva
sicurezza, eccessiva indecisione, superficialita' ecc.);
riconoscimento corretto e complessivo, da parte del candidato,
delle situazioni pericolose;
riconoscimento della padronanza dimostrata dal candidato nel
controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il
traffico.
12. Tecniche di valutazione (3 ore):
riconoscimento degli errori commessi dal candidato;
percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante
tutto lo svolgimento della prova);
percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti
fondamentali;
uniformita' e coerenza della valutazione.
13. Esercitazione su un veicolo della categoria B (2 ore per ogni
candidato).
Allegato II
(art. 3, comma 1)
Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori
per il conseguimento delle categorie A2, A comprende i seguenti
argomenti.
1. Conoscenza dei programmi d'esame di guida categorie AM, A1,
A2, A (3 ore):
conoscenza delle caratteristiche dei veicoli idonei per
sostenere la prova d'esame;
gestione prima fase - Verifica della capacita' del conducente
di prepararsi ad una guida sicura;
gestione seconda fase - Manovre;
gestione terza fase - Comportamento nel traffico.
2. Tecnica di guida dei veicoli a due ruote (3 ore).
3. Capacita' di osservare la prestazione globale del candidato (2
ora):
riconoscimento dei «punti deboli» del candidato (eccessiva
sicurezza, eccessiva indecisione, superficialita' ecc.);
riconoscimento corretto e complessivo, da parte del candidato,
delle situazioni pericolose;
riconoscimento della padronanza dimostrata dal candidato nel
controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il
traffico.
4. Tecniche di valutazione (3 ore):
riconoscimento degli errori commessi dal candidato;
percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante
tutto lo svolgimento della prova);
percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti
fondamentali;
uniformita' e coerenza della valutazione.
5. Esercitazione su un veicolo della categoria A2 o A (2 ore per
ogni candidato).
Allegato III
(art. 4, comma 1)
Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori
per il conseguimento delle categorie C1, C1E, C, CE comprende i
seguenti argomenti.
1. Conoscenza programma d'esame di guida delle categorie C1, C1E,
C, CE (3 ore):
conoscenza delle caratteristiche dei veicoli idonei per
sostenere la prova d'esame;
gestione prima fase - Verifica della capacita' del conducente
di prepararsi ad una guida sicura;
gestione seconda fase - Manovre particolari;
gestione terza fase - Comportamento nel traffico.
2. Nozioni sull'agganciamento e sul traino di rimorchi (1 ora).
3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione al fine
di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (3 ore):
postura di guida;
teoria del comportamento al volante;
guida previdente e prevenzione degli incidenti;
guida prudente;
guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente.
4. Tecniche di valutazione (3 ore):
riconoscimento degli errori commessi dal candidato;
percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante
tutto lo svolgimento della prova);
percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti
fondamentali;
uniformita' e coerenza della valutazione.
5. Esercitazione su un veicolo della categoria C (2 ore per ogni
candidato).
Allegato IV
(art. 5, comma 1)
Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori
per il conseguimento delle categorie D1, D1E, D, DE comprende i
seguenti argomenti.
4. Conoscenza programma d'esame di guida delle categorie D1, D1E,
D, DE (3 ore):
conoscenza delle caratteristiche dei veicoli idonei per
sostenere la prova d'esame;
gestione prima fase - Verifica della capacita' del conducente
di prepararsi ad una guida sicura;
gestione seconda fase - Manovre particolari;
gestione terza fase - Comportamento nel traffico.
5. Nozioni sull'agganciamento e sul traino di rimorchi (1 ora).
6. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione al fine
di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (3 ore):
postura di guida;
teoria del comportamento al volante;
guida previdente e prevenzione degli incidenti;
guida prudente;
guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente.
4. Tecniche di valutazione (3 ore):
riconoscimento degli errori commessi dal candidato;
percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante
tutto lo svolgimento della prova);
percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti
fondamentali;
uniformita' e coerenza della valutazione.
5. Esercitazione su un veicolo della categoria D (2 ore per ogni
candidato).