• Normativa
  • Patente di guida
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 31 maggio 2017

Qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida a mente dell'art. 121, comma 5, del codice della strada

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 maggio 2017

Qualificazione   iniziale   dei   funzionari   esaminatori   per   il
conseguimento delle patenti di guida a mente dell'art. 121, comma  5,
del codice della strada. (17A04384)

(GU n.153 del 3-7-2017)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
  Vista la decisione 85/368/CEE del Consiglio  del  16  luglio  1985,
relativa  alla  corrispondenza   delle   qualifiche   di   formazione
professionale tra  gli  Stati  membri  delle  Comunita'  europee,  il
relativo allegato concernente la struttura dei livelli di  formazione
e, in particolare, il livello di formazione 3 il  quale  prevede  che
per l'accesso e' necessaria l'istruzione obbligatoria e/o  formazione
tecnica complementare o formazione tecnica  scolastica  o  altra,  di
livello secondario;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, e, in particolare, l'art. 121 che  stabilisce  che  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con  proprio  decreto,
determina le norme, le modalita' di effettuazione nonche' i contenuti
dei corsi di qualificazione iniziale per l'abilitazione del personale
da adibire alle funzioni di esaminatore per  il  conseguimento  delle
patenti di guida;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, e, in particolare, l'art. 332 concernente le  competenze  dei
dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. (ora  Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il  personale
del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti)  in  materia  di
esami di idoneita' per il conseguimento della patente di guida  e  la
connessa tabella IV 1;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  e  successive
modificazioni,  e,  in   particolare,   l'allegato   IV   concernente
disposizioni per gli esaminatori per il conseguimento  delle  patenti
di guida che, al punto 2.1, lettera d),  richiama  la  corrispondenza
delle qualifiche di formazione professionale  tra  gli  Stati  membri
delle  Comunita'  europee   prevista   dalla   richiamata   decisione
85/368/CEE del Consiglio del 15 luglio 1985;
  Ritenuto  che  i  programmi  di  qualificazione  iniziale  per  gli
esaminatori per il  conseguimento  delle  patenti  di  guida  debbano
conformarsi a quanto previsto  dal  citato  allegato  alla  decisione
85/368/CEE per il livello 3;
  Considerata   la   necessita'   di   emanare    disposizioni    per
l'abilitazione del  personale  esaminatore  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la  navigazione,  gli  affari  generali  ed  il  personale
conformi a quanto  stabilito  dal  citato  allegato  IV  del  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
          Corsi di qualificazione iniziale per esaminatori
 
  1.  Il  corso  comune  di  qualificazione  iniziale  per   svolgere
attivita' di esaminatore per il conseguimento della patente di  guida
o degli altri titoli abilitativi alla guida di veicoli a  motore,  il
cui programma e' stabilito all'allegato I al presente decreto che  ne
e' parte  integrante,  puo'  essere  frequentato  da  dipendenti  del
Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti
appartenenti alle qualifiche previste dalla tabella IV.1 del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbiano
compiuto almeno il ventitreesimo anno di eta', che siano in  possesso
di uno dei titoli di studio previsti nella  medesima  tabella  e  che
siano titolati almeno della patente di categoria B conseguita da  non
meno di tre anni.
  2. I  funzionari  che  hanno  conseguito  l'abilitazione  ai  sensi
dell'art. 2, svolgono le funzioni di esaminatore per il conseguimento
delle categorie di patenti individuate agli articoli 3, 4 e 5.
  3. E' consentito frequentare piu' corsi e  sostenere,  in  un'unica
seduta d'esame, la prova per il conseguimento delle  abilitazioni  di
cui agli articoli 2, 3,  4  e  5.  In  tal  caso  il  candidato  deve
sostenere,  in  via  prioritaria,  la  prova  per  il   conseguimento
dell'abilitazione ai sensi dell'art. 2 e, in caso di esito  positivo,
sostenere  la  prova  per  il   conseguimento   anche   delle   altre
abilitazioni.

                               Art. 2
 
Abilitazione  a  svolgere   l'attivita'   di   esaminatore   per   il
  conseguimento delle patenti di guida AM, A1, B1, B e BE
 
  1.  L'abilitazione  conseguita  previa  frequenza  del   corso   di
qualificazione   iniziale   di   cui   all'allegato   I,    consente,
all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria B, di
svolgere le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per
il conseguimento delle categorie AM, A1, B1, B, nonche' le  prove  di
verifica delle conoscenze  relative  al  conseguimento  di  tutte  le
categorie di patente.
  2.  L'abilitazione  conseguita  previa  frequenza  del   corso   di
qualificazione   iniziale   di   cui   all'allegato   I,    consente,
all'esaminatore in  possesso  della  patente  di  guida  comprendente
almeno una delle seguenti categorie BE, C1E, CE, D1E, DE, di svolgere
le prove d'esame per il conseguimento delle categorie AM, A1, B1,  B,
BE.
  3. Il corso di cui all'allegato I e' articolato in quarantasei  ore
di teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria e'  consentito
un numero  di  ore  di  assenza  non  superiore  a  dieci,  non  sono
consentite assenze alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza
superiori a quanto previsto dal  presente  articolo,  il  corso  deve
essere  integralmente  ripetuto  per  poter  accedere  all'esame   di
abilitazione.

                               Art. 3
 
         Abilitazione a svolgere l'attivita' di esaminatore
         per il conseguimento delle patenti di guida A2 e A
 
  1.  L'abilitazione  conseguita  previa  frequenza  del   corso   di
qualificazione iniziale, di cui all'allegato II al  presente  decreto
che ne e' parte  integrante,  consente  all'esaminatore  in  possesso
della patente di guida  di  categoria  A  di  svolgere  le  prove  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
delle categorie AM, A1, A2, A.
  2.  L'abilitazione  conseguita  previa  frequenza  del   corso   di
qualificazione   iniziale,   di   cui   all'allegato   II,   consente
all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria A2 di
svolgere le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per
il conseguimento delle categorie AM, A1, A2.
  3. Il corso, di cui all'allegato II, e' articolato in dieci ore  di
teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria e' consentito  un
numero di assenze non superiore a due, non  sono  consentite  assenze
alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza superiori a quanto
previsto dal presente articolo, il corso  deve  essere  integralmente
ripetuto per poter accedere all'esame di abilitazione.

                               Art. 4
 
Abilitazione  a  svolgere   l'attivita'   di   esaminatore   per   il
         conseguimento delle patenti di guida C1, C1E, C, CE
 
  1.  L'abilitazione  conseguita  previa  frequenza  del   corso   di
qualificazione iniziale, di cui all'allegato III al presente  decreto
che ne e' parte  integrante,  consente  all'esaminatore  in  possesso
della patente di guida  di  categoria  C  di  svolgere  le  prove  di
verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il  conseguimento
delle categorie AM, A1, B1 B, C1, C.
  2.  L'abilitazione  conseguita  previa  frequenza  del   corso   di
qualificazione  iniziale,   di   cui   all'allegato   III,   consente
all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria CE di
svolgere le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per
il conseguimento delle categorie AM, A1, B1 B, BE, C1, C1E, C, CE.
  3. Il corso, di cui all'allegato III, e' articolato in dieci ore di
teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria e' consentito  un
numero di ore di assenza non superiore a  due,  non  sono  consentite
assenze alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza  superiori
a quanto  previsto  dal  presente  articolo,  il  corso  deve  essere
integralmente ripetuto per poter accedere all'esame di abilitazione.

                               Art. 5
 
Abilitazione  a  svolgere   l'attivita'   di   esaminatore   per   il
         conseguimento delle patenti di guida D1, D1E, D, DE
 
  1.  L'abilitazione  conseguita  previa  frequenza  del   corso   di
qualificazione iniziale, di cui all'allegato IV al  presente  decreto
che ne e' parte integrante, comprendente dieci ore di  teoria  e  due
ore di pratica, consente all'esaminatore in possesso della patente di
guida di categoria D di svolgere le prove di verifica delle capacita'
e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie AM,  A1,  B1
B, D1, D.
  2.  L'abilitazione  conseguita  previa  frequenza  del   corso   di
qualificazione   iniziale,   di   cui   all'allegato   IV,   consente
all'esaminatore in possesso della patente di guida di categoria DE di
svolgere le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per
il conseguimento delle categorie AM, A1, B1 B, BE, D1, D1E, D, DE.
  3. Il corso, di cui all'allegato IV, e' articolato in dieci ore  di
teoria e due ore di pratica. Alle lezioni di teoria e' consentito  un
numero di ore di assenza non superiore a  due,  non  sono  consentite
assenze alle lezioni di guida. Nel caso di ore di assenza superiori a
quanto  previsto  dal  presente  articolo,  il  corso   deve   essere
integralmente ripetuto per poter accedere all'esame di abilitazione.

                               Art. 6
 
                       Esercitazioni pratiche
 
  1. Le lezioni pratiche dei corsi di qualificazione iniziale possono
essere svolte, oltre che sui veicoli delle categorie per le quali  si
intende conseguire l'abilitazione, anche su un simulatore di guida di
alta qualita', conforme alle caratteristiche tecniche  stabilite  con
il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai
sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2014,
n. 214.

                               Art. 7
 
Esami per il conseguimento delle abilitazioni di esaminatore  per  il
                conseguimento delle patenti di guida
 
  1. L'abilitazione  alle  funzioni  di  esaminatore  o  l'estensione
dell'abilitazione ad altre categorie di patente consiste in una prova
di valutazione dei programmi di cui agli articoli precedenti  ed  una
prova di guida su veicolo previsto nel programma del corso  per  ogni
categoria di abilitazione da conseguire. La prova pratica  ha  durata
non inferiore a trenta minuti per ogni abilitazione da conseguire.
  2.  La  commissione  esaminatrice  e'  formata  da  un  presidente,
che appartiene  ai  ruoli  dirigenziali  del   Dipartimento   per   i
trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale, da  un
dirigente  tecnico  o  un  funzionario  tecnico  appartenente  almeno
all'area  III,  posizione   economica   F4,   e   da   un   dirigente
amministrativo o un funzionario  amministrativo  appartenente  almeno
all'area  III,  posizione  economica  F4,  nonche'  da   due   membri
supplenti, uno di area tecnica ed uno di area  amministrativa  aventi
almeno le predette qualifiche funzionali. La commissione e'  nominata
dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli  affari
generali ed il personale.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2017
 
                                                  Il Ministro: Delrio

 
                                                           Allegato I
                                                    (art. 1, comma 1)
 
                     PROGRAMMA COMUNE DEL CORSO
             DI QUALIFICAZIONE INIZIALE PER ESAMINATORI
 
    Il programma comune del  corso  di  qualificazione  iniziale  per
esaminatori del corso comprende i seguenti argomenti
    1.  Inquadramento  giuridico  della  figura  dell'esaminatore   e
responsabilita' connesse (5 ore).
    2. Organizzazione e competenze del Dipartimento per i  trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed il personale (2 ore).
    3. Codice della strada (12 ore):
      classificazione  delle  strade  e  definizioni  stradali  e  di
traffico;
      segnaletica stradale;
      classificazione dei veicoli, documenti  di  circolazione  e  di
immatricolazione dei veicoli;
      normativa concernente i conducenti ed i titoli abilitativi alla
guida;
      norme di comportamento sulla strada.
    4. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli (6 ore):
      conoscenza generale degli organi dei veicoli a motore;
      conoscenza delle  caratteristiche  fisiche  del  veicolo,  come
velocita', attrito, dinamica, energia;
      nozioni sulla sicurezza di carico.
    5. Conoscenza  delle  procedure  degli  esami  informatizzati  di
teoria (1 ora).
    6. Conoscenza dei programmi d'esame di  guida  categorie  B1,  B,
B96, BE (3 ore):
      conoscenza  delle  caratteristiche  dei  veicoli   idonei   per
sostenere la prova d'esame;
      gestione prima fase - Verifica della capacita'  del  conducente
di prepararsi ad una guida sicura;
      gestione seconda fase - Manovre;
      gestione terza fase - Comportamento nel traffico.
    7. Nozioni sull'agganciamento e sul traino di rimorchi (1 ora).
    8. Tecnica di guida dei ciclomotori e dei  motocicli  leggeri  (3
ore).
    9. Competenze richieste all'esaminatore di guida (6 ore):
      capacita' di  comunicazione  nelle  fasi  precedenti  all'esame
trattando  i  candidati  con   rispetto   e   senza   discriminazione
(comunicare chiaramente, scegliendo il  contenuto,  lo  stile  ed  il
linguaggio adatti agli interlocutori e  al  contesto,  affrontare  le
richieste  dei  candidati  controllare  i  documenti,   spiegare   le
modalita' di svolgimento dell'esame, fornire risposte a richieste dei
candidati);
      capacita' di gestire altre persone,  non  candidate  all'esame,
che sono presenti nel luogo di svolgimento della prova;
      capacita' di comunicazione durante l'esame di guida  (richiesta
percorsi e manovre);
      capacita' di comunicare in maniera chiara  e  motivata  l'esito
dell'esame.
    10. Nozioni e conoscenze relative alla  guida  e  valutazione  al
fine di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (2 ore):
      postura di guida;
      teoria del comportamento al volante;
      guida previdente e prevenzione degli incidenti;
      guida prudente;
      guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente.
    11. Capacita' di osservare la prestazione globale  del  candidato
(2 ore):
      riconoscimento dei  «punti  deboli»  del  candidato  (eccessiva
sicurezza, eccessiva indecisione, superficialita' ecc.);
      riconoscimento corretto e complessivo, da parte del  candidato,
delle situazioni pericolose;
      riconoscimento della padronanza dimostrata  dal  candidato  nel
controllare il  veicolo  e  nell'affrontare  in  piena  sicurezza  il
traffico.
    12. Tecniche di valutazione (3 ore):
      riconoscimento degli errori commessi dal candidato;
      percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante
tutto lo svolgimento della prova);
      percepire le informazioni velocemente ed  estrapolare  i  punti
fondamentali;
      uniformita' e coerenza della valutazione.
    13. Esercitazione su un veicolo della categoria B (2 ore per ogni
candidato).

 
                                                          Allegato II
                                                    (art. 3, comma 1)
    Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori
per il conseguimento delle  categorie  A2,  A  comprende  i  seguenti
argomenti.
    1. Conoscenza dei programmi d'esame di guida  categorie  AM,  A1,
A2, A (3 ore):
      conoscenza  delle  caratteristiche  dei  veicoli   idonei   per
sostenere la prova d'esame;
      gestione prima fase - Verifica della capacita'  del  conducente
di prepararsi ad una guida sicura;
      gestione seconda fase - Manovre;
      gestione terza fase - Comportamento nel traffico.
    2. Tecnica di guida dei veicoli a due ruote (3 ore).
    3. Capacita' di osservare la prestazione globale del candidato (2
ora):
      riconoscimento dei  «punti  deboli»  del  candidato  (eccessiva
sicurezza, eccessiva indecisione, superficialita' ecc.);
      riconoscimento corretto e complessivo, da parte del  candidato,
delle situazioni pericolose;
      riconoscimento della padronanza dimostrata  dal  candidato  nel
controllare il  veicolo  e  nell'affrontare  in  piena  sicurezza  il
traffico.
    4. Tecniche di valutazione (3 ore):
      riconoscimento degli errori commessi dal candidato;
      percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante
tutto lo svolgimento della prova);
      percepire le informazioni velocemente ed  estrapolare  i  punti
fondamentali;
      uniformita' e coerenza della valutazione.
    5. Esercitazione su un veicolo della categoria A2 o A (2 ore  per
ogni candidato).

 
                                                         Allegato III
                                                    (art. 4, comma 1)
    Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori
per il conseguimento delle categorie  C1,  C1E,  C,  CE  comprende  i
seguenti argomenti.
    1. Conoscenza programma d'esame di guida delle categorie C1, C1E,
C, CE (3 ore):
      conoscenza  delle  caratteristiche  dei  veicoli   idonei   per
sostenere la prova d'esame;
      gestione prima fase - Verifica della capacita'  del  conducente
di prepararsi ad una guida sicura;
      gestione seconda fase - Manovre particolari;
      gestione terza fase - Comportamento nel traffico.
    2. Nozioni sull'agganciamento e sul traino di rimorchi (1 ora).
    3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione al fine
di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (3 ore):
      postura di guida;
      teoria del comportamento al volante;
      guida previdente e prevenzione degli incidenti;
      guida prudente;
      guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente.
    4. Tecniche di valutazione (3 ore):
      riconoscimento degli errori commessi dal candidato;
      percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante
tutto lo svolgimento della prova);
      percepire le informazioni velocemente ed  estrapolare  i  punti
fondamentali;
      uniformita' e coerenza della valutazione.
    5. Esercitazione su un veicolo della categoria C (2 ore per  ogni
candidato).

 
                                                          Allegato IV
                                                    (art. 5, comma 1)
    Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori
per il conseguimento delle categorie  D1,  D1E,  D,  DE  comprende  i
seguenti argomenti.
    4. Conoscenza programma d'esame di guida delle categorie D1, D1E,
D, DE (3 ore):
      conoscenza  delle  caratteristiche  dei  veicoli   idonei   per
sostenere la prova d'esame;
      gestione prima fase - Verifica della capacita'  del  conducente
di prepararsi ad una guida sicura;
      gestione seconda fase - Manovre particolari;
      gestione terza fase - Comportamento nel traffico.
    5. Nozioni sull'agganciamento e sul traino di rimorchi (1 ora).
    6. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione al fine
di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (3 ore):
      postura di guida;
      teoria del comportamento al volante;
      guida previdente e prevenzione degli incidenti;
      guida prudente;
      guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente.
    4. Tecniche di valutazione (3 ore):
      riconoscimento degli errori commessi dal candidato;
      percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante
tutto lo svolgimento della prova);
      percepire le informazioni velocemente ed  estrapolare  i  punti
fondamentali;
      uniformita' e coerenza della valutazione.
    5. Esercitazione su un veicolo della categoria D (2 ore per  ogni
candidato).