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  • Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci

Furto di auto nello spazio di sosta del centro commerciale: responsabilità

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
Ordinanza 9 luglio 2022, n. 267 - massima a cura della dott.ssa Maristella Giuliano

Risarcimento danno - furto auto – parcheggio nello spazio di sosta di un centro commerciale – parcheggio non custodito – contratto locazione – contratto atipico – contratto deposito – non sussiste

Il parcheggio gestito da un centro commerciale, non comporta nessun obbligo di custodia dei veicoli su di esso parcheggiati, se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo visibile. Il rapporto è riconducibile allo schema contrattuale della locazione (contratto atipico) e non a quello del deposito delle cose in custodia.

Di conseguenza il gestore non è responsabile del furto del veicolo nell’area di sosta. Nel caso di specie il giudice ha respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla proprietaria di un’autovettura oggetto di un furto mentre l’auto era parcheggiata nello spazio di sosta, gratuito, situato all’interno di un centro commerciale, in cui erano presenti cartelli che avvisavano la clientela che il parcheggio era incustodito. 

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Giudice dott. Mirko Intravaia,

letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 267/2022;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.06.2022;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato,(...) proponeva appello avverso la sentenza n. 35/2021 con la quale il Giudice di Pace di Novara di Sicilia, rigettava la domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellante a seguito del furto della propria autovettura - allorché la stessa si trovava parcheggiata nello spazio di sosta antistante il punto vendita (...) di (...) sito all'interno del centro commerciale (...)- e, dichiarata la contumacia del terzo chiamato in causa (...), condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della(...) (terza chiamata in causa dall'attrice), e dichiarava altresì l'estromissione dal giudizio della convenuta (...), disponendo la compensazione delle spese giudiziali tra quest'ultima e la(...)

In particolare, l'odierna appellante contestava l'illegittimità della statuizione nella parte in cui il Giudice, disattendendo le risultanze istruttorie - e segnatamente le dichiarazioni rese dai testi - qualificava erroneamente il rapporto intercorso tra la(...) il proprietario dello spazio di sosta come "contratto di parcheggio senza custodia", riconducibile allo schema negoziale della locazione, escludendo ogni responsabilità dei convenuti per il furto del veicolo. Ancor più nello specifico, l'appellante invocava l'applicazione, in via analogica, del contratto di deposito, deducendo che "tutti gli elementi che erano in possesso del Giudice di Pace avrebbero dovuto indurlo a ritenere che il parcheggio de quo è un parcheggio custodito. Più precisamente: 1 - vi è una recinzione; - vi sono sbarre all'ingresso che consentono al proprietario dello spazio di chiudere l'accesso al parcheggio; - vi sono telecamere di video sorveglianza puntate sul parcheggio; - vi sono guardie giurate che hanno la loro postazione proprio di fronte al punto in cui il furto si è verificato; - non vi sono tabelle con la dicitura "parcheggio non custodito". Sebbene fosse questo il quadro probatorio acquisito agli atti, come detto il Giudice di Pace ha rigettato la richiesta della Sig.ra (...) perché ha interpretato in modo fuorviante le prove espletate, ritenendo che il parcheggio fosse un parcheggio non custodito. III) Trattandosi di parcheggio custodito, sia la convenuta (...) quale utilizzatrice esclusiva del parcheggio, che le società chiamate in causa, quali proprietarie del parcheggio, sono responsabili per il furto subito dalla attrice". Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata nei confronti delle società appellate - ossia della (...) e della (...) s.r.l., quali comproprietarie degli spazi, nonché della utilizzatrice (...)- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta, la (...) ribadiva la sua estraneità ai fatti di causa, precisando l' avvenuta estromissione dal giudizio da parte del Giudice di Pace per carenza di legittimazione passiva, statuizione non espressamente impugnata dall'appellante e, pertanto, ormai coperta da giudicato. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese con l'aggravio previsto, in caso di lite c.d. temeraria, dall'art. 96 c.p.c..

Costituendosi anch'esse in giudizio, la(...) e la (...) (quest'ultima contumace in primo grado), deducevano in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestavano i motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.

All'udienza di prima comparizione del 21.06.2022, le parti insistevano nelle rispettive posizioni e, in particolare, parie appellante insisteva nelle richieste istruttorie disattese dal primo decidente.

Ciò premesso, alla luce delle difese spiegate dalle parti e dei motivi di appello proposti, ritenuta l'insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, l'impugnazione va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.

Ed invero, acclarata l'assenza di contestazione circa il verificarsi furto della vettura della(...) delle circostanze di tempo e di luogo dedotte, deve ritenersi che i motivi di appello articolati non consentono di ravvisare alcun vizio nell'interpretazione operata dal Giudice di prime cure in relazione alle emergenze probatorie nonché della conseguente qualificazione dell'area di sosta teatro dell'evento come parcheggio non custodito. Ed infatti, la presenza dei cartelli che indicavano la non custodia del parcheggio è stata confermata dalle concordi dichiarazioni rese dai testi (...) e (...) Parimenti, teste (...)-figlio dell'odierna appellante - dichiarava di non aver pagato nessun biglietto per accedere al parcheggio e di non aver visto le tabelle che indicavano la non custodia del parcheggio: non ne escludeva, dunque, la presenza, affermando solo di non averli visti. Dichiarava, inoltre, di non ricordare eventuali modalità di delimitazione del parcheggio. Dello stesso tenore risultano essere le dichiarazioni del teste(...) la quale affermava di non ricordare se il parcheggio fosse o meno recintato e che, anzi, confermava che: "C'erano delle tabelle attaccate all'interno del parcheggio uguali a quelle che mi vengono mostrate nelle foto esibitemi e contenute nel fascicolo di parte convenuta...".

Senz'altro incensurabile appare, pertanto, la statuizione del Giudice di Pace laddove ha escluso la responsabilità degli odierni appellati, non ravvisando in capo ad essi alcun obbligo di custodia in conseguenza dell'utilizzo, da parte della(...) del parcheggio in questione, correttamente qualificato come non custodito e riconducibile allo schema contrattuale della locazione e non anche a quello, invocato dall'appellante, del deposito. Tale assunto trova peraltro conforto nella consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale, dopo aver chiarito che nel caso di utilizzo di un parcheggio non custodito (premesso che trattasi più sempre di contratto atipico) deve farsi riferimento alla fattispecie della locazione, mentre qualora si tratti di spazio custodito deve farsi riferimento alla fattispecie del deposito delle cose in custodia, ha statuito che la presenza di aree di sosta, anche a pagamento, "non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perché l'esclusione della custodia attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad esempio l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l'obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta" con la conseguenza che il gestore di un parcheggio non custodito "non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta" (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 28/06/2011 n. 14319).

In ogni caso, in disparte le superiori considerazioni, non vale a fornire ima diversa qualificazione dei rapporti tra le parti la presenza di guardie giurate e di telecamere di videosorveglianza, atteso che esse devono ritenersi adibite alla tutela del centro commerciale e dei negozi ivi presenti, a protezione di fiuti di merce e di illecite intrusioni, ma non anche alla tutela dell'area di sosta adiacente. Proprio la gratuità dell'offerta al pubblico del parcheggio - come emerso dalle stesse dichiarazioni testimoniali - induce, difatti, a ritenere inesistente l'obbligo di custodia in capo agli odierni appellati. Come, peraltro, affermato dalla più condivisibile giurisprudenza di merito, "le aree adiacenti ai centri commerciali soddisfano due interessi, l'uno del cliente-conducente di parcheggiare il proprio veicolo in prossimità dell'ingresso del centro commerciale cui intende accedere velocemente e gratuitamente; l'altro del centro commerciale di favorire il più possibile l'agevole accesso ai propri negozi, senza alcuna spesa aggiuntiva per i propri clienti. E' evidente che un sinallagma siffatto non giustifica l'ulteriore obbligo di custodia in capo al centro commerciale, senza una controprestazione in denaro da parte della clientela" (v. Tribunale Milano sez. VII, 09/05/2016, n. 5769).

Il superiore assunto è stato, peraltro, fatto proprio dalla Corte di Cassazione, che in un recentissimo pronunciamento, avente ad oggetto una vicenda analoga a quella che occupa, ha statuito che il parcheggio gratuito della vettura all'interno di un ipermercato deve essere ricondotto nell'ambito del contratto di locazione, con esclusione dell'obbligo di custodia in capo al gestore dell'esercizio commerciale, evidenziando altresì che in simili fattispecie l'obbligo di custodia non è escluso a priori, ma può dirsi ricorrente solo se risulti che l'utente abbia inteso ex professo assicurarsi la conservazione del bene, ad esempio, nel caso di parcheggio oneroso, prevedendo un corrispettivo più elevato (cfr. Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9883).

Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, delle risultanze probatorie in atti nonché dei motivi di impugnazione formulati, considerata la manifesta infondatezza della censura relativa alla omessa qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come contratto atipico di parcheggio custodito, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

Le spese dell'odierno giudizio, sulla scorta del richiamo all'art. 91 c.p.c. ad opera dell'art. 348 ter c.p.c., seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata - tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e decisionale -, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Infine, stante la declaratoria di inammissibilità dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi e temporali per il versamento, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, nel procedimento iscritto al R.G. n. 267/2022, visto l'art. 348 bis c.p.c.:

- dichiara inammissibile l'appello;

- condanna (...) alla rifusione, in favore della (...) delle spese processuali, liquidate per ciascuna in complessivi Euro 406,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

- dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Conclusione

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 9 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2022.