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  • Dott.ssa Maristella Giuliano, Dott.ssa Micaela Ercolani e Dott.ssa Tiziana Santucci

Furto di portafogli in auto: non ricorre l'aggravante dell’esposizione a pubblica fede

Corte di Cassazione, V Sezione penale - massima a cura della Dott.ssa Maristella Giuliano
Sentenza 29 luglio 2020, n. 23068

Furto in abitacolo - aggravante dell’esposizione a pubblica fede – oggetti in normale dotazione – furto portafogli - assenza di situazioni concrete ed impellenti – non sussiste

Ricorre l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede ex art. 625 cp comma 1, n. 7, nel reato di furto se il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza. L’aggravante in questione importa un notevole incremento di pena (reclusione da due a sei anni) mentre il furto semplice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di furto nell'abitacolo di un autoveicolo, l’aggravante in oggetto ricorre sia nel caso di furto di oggetti posti a servizio dell'autoveicolo o in sua normale dotazione o a quelli di difficile asporto e sia nel caso di furto di oggetti lasciati nell'abitacolo a causa di situazioni concrete, impellenti ed indifferibili, che abbiano impedito alla persona offesa di portarli con sé o di custodirli diversamente e più adeguatamente. Nel caso di specie, il  furto del portafogli all'interno dell'abitacolo dell'auto, non essendo un oggetto di dotazione del veicolo, non deriva da concrete ed impellenti situazioni, ma piuttosto discende da una libera scelta della vittima, che per sue esigenze personali o per comodità ha ritenuto opportuno custodire l'oggetto in tale modo. 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Maria VESSICHELLI

Rel. Consigliere:

Eduardo DE GREGORIO

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

Ritenuto in fatto

 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti degli imputati A. A., C. C. e B. B., condannati alla pena giustizia per più delitti di furto in abitazione, furto su automobile parcheggiata in luogo pubblico ed il solo B. B. anche per evasione, riducendo la pena per C. C. e confermando la pronunzia nel resto; fatti di Marzo 2017.

 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso, tramite difensore di fiducia, C. C., che con unico articolato motivo ha lamentato l'omessa valutazione ed il travisamento delle prove quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Ha sostenuto il ricorrente che il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini non sarebbe probante, poiché l'autore del furto indossava cappello ed occhiali da vista; inoltre le descrizioni dello stesso soggetto effettuate dai due testi oculari sarebbero tra loro divergenti.

 1.1 Per altro verso ci si è doluti della ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza della condizione di procedibilità. Sul punto si è posto in evidenza che la persona offesa aveva lasciato l'auto non chiusa a chiave e si era allontanata di pochi metri e, pertanto, avrebbe mantenuto la sorveglianza sulla stessa, essendo insussistente in tale ipotesi l'aggravante in discussione, come opinato da giurisprudenza di questa Corte citata.

 1.2 Secondo il ricorrente l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede sarebbe assente anche per il diverso profilo che l'auto era stata lasciata non chiusa a chiave per mera trascuratezza o comodità della persona offesa ed ancora per l'ulteriore ragione che il portafogli non costituisce parte integrante del veicolo; in proposito sono state citate a sostegno più pronunzie di questa Corte.

 2. Ha proposto ricorso A. A. tramite il difensore di fiducia, avvocato E. E., che ha dedotto il vizio di omessa motivazione circa le prove a discarico offerte dalla difesa nel giudizio abbreviato e presenti agli atti.

 Infatti, da un lato la descrizione della donna come autrice del reato era incompatibile con l'immagine della stessa nelle fotografie di poco successive alla data del fatto-reato, che rappresentano una persona magra, diversamente da quanto dichiarato dai testi presenti al furto.

 D'altro lato sarebbero state trascurate le informazioni e le certificazioni del dottore che aveva curato la figlia della giudicabile il medesimo giorno del delitto in una località distante ed alla presenza costante della madre. In proposito la Corte, errando, aveva osservato che gli imputati avevano scelto la definizione del giudizio col rito abbreviato semplice, dopo il rigetto dell'istanza di abbreviato condizionato all'assunzione delle prove proposte, quindi, non potevano legittimamente dolersi della mancata considerazione delle medesime prove. La difesa ha sostenuto nell'atto di ricorso che gli elementi probatori in parola erano in ogni caso presenti negli atti a disposizione del Giudice del rito semplificato, essendo stati allegati alle istanze di revoca delle misure cautelari, come emerge dai provvedimenti di rigetto delle stesse.

 3. Hanno proposto ricorso A. A. e B. B. tramite il comune difensore di fiducia, avvocato D. D., con unico atto, lamentando vizio di omessa motivazione quanto alle prove a discarico ed ai motivi di appello per la prima, analogamente a quanto dedotto nel ricorso E. E.; per B. B. ugualmente trascurata sarebbe la prova difensiva costituita dalla dichiarazione del datore di lavoro del giudicabile, che aveva dichiarato che questi nel giorno del delitto era al lavoro presso il suo ristorante.

 3.1. Sotto altro profilo è stata ribadita l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede quanto al delitto di tentato furto sull'auto, invocandosi gli stessi argomenti e principi già esposti nel ricorso nell'interesse di C. C.

 

All'odierna udienza il PG, dr. Birritteri, ha concluso per il rigetto.

 

Considerato in diritto

 

I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito esposte.

 1. Deve, in primis, osservarsi che le censure che riguardano la ritenuta aggravante dell'esposizione alla pubblica fede quanto al tentativo di furto del portafogli lasciato sull'auto, delitto di cui al capo c), appaiono fondate.

 In proposito la giurisprudenza tradizionale di questa Corte regolatrice ha considerato il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura, lasciata incustodita sulla pubblica via, aggravato per la esposizione alla pubblica fede, quando si tratti di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l'autovettura viene lasciata incustodita. In motivazione si è chiarito il concetto, con argomentazione a contrario, precisandosi che non sono esposti alla pubblica fede gli oggetti che solo occasionalmente si trovano all'interno dell'autovettura, che non costituiscono il normale corredo dell'auto, ovvero che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza, come ad esempio la busta contenente generi alimentari lasciata nell'abitacolo se l'auto è in sosta sulla pubblica - via. (Sez. 5, Sentenza n. 30358 del 21/06/2016, (dep. 15/07/2016) Rv. 267466).

 In senso conforme, Sez. 5, Sentenza n. 44580 del 30/06/2015 (dep. 04/11/2015) Rv. 264744, nel confermare, ai fini dell'integrazione dell'aggravante in parola, il requisito che il bene sottratto appartenga alla normale dotazione dell'autoveicolo, ha esplicitamente esteso la nozione di necessità alle cose che non possono agevolmente essere portate con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall'auto, escludendo la ravvisabilità dell'aggravante nel caso di furto di supporti musicali custoditi nell'abitacolo di un automezzo parcheggiato sulla pubblica via.

 1.1 Si è successivamente registrato un orientamento diverso, che ha tentato di definire il concetto di necessità dell'esposizione alla pubblica fede non solo in relazione al rapporto di connessione tra la res e l'autoveicolo e/o all'oggetto di difficile asporto, come nelle ipotesi in precedenza ricordate, ma ha fatto riferimento a situazioni concrete da accertare puntualmente, definite impellenti ed indifferibili, che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva.

 In tal senso Sez. 5, Sentenza n. 33863 del 08/06/2018 (dep. 19/07/2018), Rv. 273898. Conforme: Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019 (dep. 19/12/2019) Rv. 277524. Tale ultima pronunzia ha affrontato, altresì, il tema dell'esposizione a pubblica fede per consuetudine, meglio intesa quale prassi generale e costante, rientrante negli usi e nelle abitudini comuni di vita associata o di relazione, ancorché non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere. Sulla base di tali premesse si è ritenuta condivisibile la decisione che ha giudicato integrata l'aggravante in discussione nel comportamento di chi lasci il portafoglio nella borsa aperta e poggiata su una poltroncina di una discoteca, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica diffusa lasciare incustodita la propria borsa da parte di chi abbandoni temporaneamente il posto per andare a ballare. In tale prospettiva non è stata ritenuta riconoscibile l'aggravante in relazione alla condotta di chi lasci la cosa incustodita per motivi personali, quali la comodità, la dimenticanza o la fretta. (Sez. 5, n. 44035 del 01/10/2014, El Abid e altro, Rv. 262117); (Sez. 5, n. 11423 del 17/12/2014 - dep. 18/03/2015).

 1.2 In senso diametralmente opposto a tali ultime pronunzie la recente Sez. 5, Sentenza n. 38900 del 14/06/2019 (dep. 20/09/2019) Rv. 277119, che ha ritenuto di allargare il concetto di cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede agli oggetti ingombranti o pesanti che la persona offesa abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità oppure per semplice comodità. Tale ultimo orientamento sembra volto ad estendere il significato delle parole di cui si discute - necessità, consuetudine - fino alle ordinarie esigenze di vita e, quindi, anche alla comodità, avendone ricostruito i concetti in riferimento alle esigenze di una quotidianità scandita da ritmi di esistenza molto intensi, nella quale l'auto è considerata dalla generalità dei consociati un supporto logistico necessario. Si declinano, così, non implausibilmente, le nozioni normative di necessità e consuetudine in funzione delle ordinarie incombenze della vita quotidiana.

 

2. Tuttavia il Collegio non condivide questa interpretazione per due ragioni.

 Da un lato essa appare in inevitabile frizione con la lettera della norma, che ne risulterebbe ampliata oltre misura, fino a tradirne la ragione giustificatrice, rendendo l'aggravante applicabile ad un'infinità di casi concreti, dipendenti da libere se non arbitrarie opzioni del possessore della cosa, difficilmente collocabili nell'ambito di criteri oggettivi e verificabili, come quelli della normale dotazione del veicolo o delle situazioni concrete impellenti ed indifferibili, che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé la res furtiva o custodirla più adeguatamente. D'altro lato l'esegesi cui non si aderisce non sembra tenere in giusto conto la natura di aggravante speciale della norma in questione, che importa un consistente incremento di pena per l'autore del delitto - essendo il furto semplice punito con la reclusione da sei mesi a tre anni mentre il furto monoaggravato con la reclusione da due a sei anni - e che, pertanto, ne impone una interpretazione assolutamente rigorosa.

 La pronunzia risulta, allo stato, isolata e, pertanto, il Collegio non ritiene necessario coltivare l'opzione della rimessione del possibile contrasto alle Sezioni Unite ex ad 618 cpp.

 2.1 Nel quadro interpretativo appena delineato si intende dare seguito all'indirizzo che ha valorizzato la presenza di situazioni concrete impellenti e non diversamente risolvibili, che abbiano indotto la persona offesa a lasciare in auto i beni in seguito divenuti oggetto di furto.

 L'orientamento che qui si preferisce, infatti, presenta il pregio di ancorare l'aggravante in parola alla presenza di situazioni concrete oggettive ed in tal senso verificabili dall'interprete, al quale è imposto un onere di puntuale ricerca e motivazione, lasciando nel contempo la possibilità di considerare una consistente, ma non indefinita, casistica di eventi, che pure possono verificarsi nella realtà relazionale di ogni giorno, nelle quali la volontà del possessore del bene è condizionata dalle suindicate circostanze a non portarlo con sé ma a lasciarlo all'interno del veicolo.

 Diversamente la giurisprudenza tradizionale, che non si intende respingere ma soltanto rimodulare nel senso anzidetto, riferendosi esclusivamente agli oggetti posti a servizio dell'autoveicolo o in sua normale dotazione o a quelli di difficile asporto, riduce impropriamente il campo dell'applicabilità dell'aggravante, lasciandone fuori una pluralità di circostanze di fatto che pure appaiono meritevoli della maggiore tutela apprestata dall'inasprimento sanzionatorio derivante dall'aggravante.

 2.2 Applicando il principio alla fattispecie in esame deve constatarsi che il fatto che la vittima del tentativo di furto abbia lasciato il portafogli all'interno dell'abitacolo dell'auto, in alcun modo è dipeso da concrete ed impellenti situazioni fattuali che a tanto lo abbiano indotto, essendo piuttosto riconducibile ad una libera scelta della parte lesa, che ha ritenuto semplicemente più comodo per le sue personali esigenze di quel momento custodire l'oggetto in tale modo.

 Sul punto resta da osservare che il Tribunale - alla cui motivazione si è richiamata la Corte di Appello anche su questo specifico punto di diritto - ha evocato l'indirizzo di legittimità incentrato sulle impellenti situazioni che in definitiva incidono sulla volontà del possessore del bene di lasciarlo all'interno del veicolo, utilizzandolo erroneamente per la fattispecie in esame, nella quale neppure una traccia di tali connotazioni di fatto è dato riscontrare.

 3. Restano da esaminare le doglianze avanzate specificamente dalle difese di A. A. - giudicata responsabile anche per il capo a) - in entrambi gli atti di ricorso e B. B., relative all'omesso esame e conseguente omessa motivazione circa le prove a discarico presentate dalla difesa, doglianze costituenti oggetto dei motivi di appello, presenti nell'incarto processuale e consultati dal Collegio. Anche la difesa di C. C. ha elevato una censura di omessa motivazione riguardante, peraltro, la mancata risposta ai motivi di appello.

 I ricorrenti tutti hanno inteso criticare la giustificazione dei Giudici territoriali in relazione alle individuazioni fotografiche ed alla mancata considerazione delle prove d'alibi proposte da A. A., in relazione ai capi a) e c), e da B. B., in relazione al solo capo c).

 3.1 In proposito occorre premettere che dagli atti di ricorso e dalle sentenze di primo e secondo grado si ricava che i difensori davanti al Tribunale avevano chiesto il rito abbreviato condizionato alla ricognizione personale da parte delle persone offese e del teste F. F. ed all'acquisizione dei verbali di informazioni rese in sede di investigazioni difensive ex art. 391 bis cpp dal dr H. H. e da tale G. G. Il Giudice aveva respinto la richiesta di abbreviato condizionato, giudicandola incompatibile con la finalità del rito e i difensori procuratori speciali avevano avanzato istanza di abbreviato "secco", celebrandosi il processo nella forma semplificata.

 3.2 Nei motivi di appello la difesa di A. A. - avvocato D. D. - si era doluta della ritenuta responsabilità dell'imputata, le cui descrizioni fisionomiche fatte dalle persone offese non sarebbero rispondenti né a quanto aveva dato atto il Gip nell'interrogatorio di convalida, né a fotografie di epoca molto vicina ai reati addebitati. Lo stesso difensore aveva lamentato la mancata valutazione delle dichiarazioni rilasciate dalla figlia e dal genero dell'imputata, nonché dal dr, H. H., medico curante della giovane, dalle quali risultava che la giudicabile nel medesimo giorno e nelle stesse ore in cui si consumavano i furti, era lontana dal luogo dei delitti, trovandosi nel paese di Scafa per assistere la figlia, afflitta da un serio problema di salute. Puntualizzava il difensore che De Rosa era stata in grado di ricordare gli eventi del 17 Marzo 2017 - epoca dei commessi reati - in quanto il giorno successivo avrebbe festeggiato il cinquantesimo compleanno. Analoghe lamentele circa la forza probante delle individuazioni fotografiche sono state formulate nell'interesse di B. B., per il quale si è pure rappresentata la mancata considerazione della dichiarazione resa dal ristoratore presso il quale B. B. si sarebbe trovato il 17 Marzo, in vista della festa di compleanno della madre prevista per l'indomani. Tutti i suindicati elementi di prova risultano prodotti dalla difesa nella fase delle indagini preliminari, come dedotto nell'attuale impugnazione e documentato, ai fini della specificità del ricorso, dai tre provvedimenti di rigetto di altrettante istanze di revoca delle misure custodiali ad esso allegati.

 3.3 La Corte d'Appello, investita dei suindicati motivi di gravame, ha inteso rispondere facendo richiamo all'approfondito giudizio valutativo espresso dal Tribunale ed osservando, quanto alla mancata assunzione delle prove alle quali la difesa aveva subordinato il rito abbreviato, che non assumeva rilevanza, a seguito della scelta di procedere comunque col rito semplificato, mentre gli imputati ben avrebbero potuto optare per il contraddittorio pieno, accettando il relativo giudizio dibattimentale e facendo valere in quella sede le prove difensive.

 

4. In quest'ultimo passaggio si annida l'errore che inficia la correttezza dell'intera motivazione.

 Invero, se esatto appare il rinvio della sentenza impugnata alle argomentazioni del Tribunale quanto alle censure incentrate sulle dedotte discrasie tra le descrizioni fisionomiche di A. A. e le sue reali fattezze, anche in riferimento al viso, poiché la richiamata pronunzia di primo grado se ne è ampiamente ed adeguatamente occupata alle pagine da 5 a 8, affrontando e confutando le esposizioni difensive, di talché le attuali lagnanze si riducono ad una inammissibile richiesta di rivisitazione delle pronunzie di merito, altrettanto non è a dirsi per le critiche circa il mancato esame delle prove a discarico.

 4.1 Queste ultime, infatti, in nessun modo sono state analizzate dal Tribunale e, dunque, risulta solo apparente la giustificazione resa dalla Corte d'Appello nella specifica parte in cui ha inteso far propri i motivi della decisione di primo grado, per il semplice motivo che questi non sono stati sul punto dispiegati.

 4.2 D'altra parte ha ugualmente errato la Corte romana nell'opinare che i difensori, avendo acceduto al rito abbreviato "semplice", avessero rinunziato all'assunzione dei suddetti elementi di prova, in quanto li ha ritenuti inesattamente oggetto della condizione. In senso contrario i ricorrenti hanno dedotto con gli attuali mezzi di impugnazione, e dimostrato, che i dati di prova di cui si parla erano presenti in atti e, dunque, la loro ponderazione, richiesta nei motivi di appello ed invocata nella discussione orale, avrebbe necessariamente dovuto compiersi.

 4.3 In proposito deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte in tema di utilizzabilità e valore probante degli elementi di prova raccolti dalla difesa ex art. 391 bis cpp, che sono ritenuti equiparabili a quelli raccolti dal pubblico ministero e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo. Così Sez. 2, Sentenza n. 13552 del 30/01/2002 Ud. (dep. 09/04/2002) Rv. 221550, con specifico riferimento alla prova d'alibi, come nel caso che ci occupa. In senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 28662 del 27/05/2008 Cc. (dep. 10/07/2008) Rv. 240654, che ha ribadito la necessità di valutazione ed il conseguente obbligo, ove siano disattesi, di motivazione circa le ragioni della ritenuta minore valenza rispetto alle altre risultanze processuali; Sez. 5, Sentenza n. 24908 del 08/02/2013 Cc. (dep. 06/06/2013) Rv. 257569, nell'ipotesi di giudizio del riesame.

 4.4 In conclusione le prove d'alibi offerte dalla difesa di A. A. e B. B. non sono state oggetto di giudizio nell'intera fase di merito e tale grave lacuna di analisi e di successiva giustificazione non è colmabile né con gli apodittici riferimenti al giudizio valutativo approfondito espresso dal Tribunale di cui discorrono i Giudici di appello, né con il più strutturato percorso logico-argomentativo tracciato dal primo Giudice, che, però, ha trascurato di confrontarsi con le prove d'alibi, per definizione idonee a disfare, se verificate positivamente, l'ordito motivazionale che ha ritenuto dimostrata la presenza degli imputati sui luoghi e nei tempi dei delitti, senza confrontarsi con la loro tesi difensiva.

 4.5. Le considerazioni che precedono valgono ad infirmare anche la pronunzia circa l'affermazione di responsabilità nei confronti di B. B. per il delitto di evasione, logicamente connesso al tentativo di furto, in quanto - a tenore di imputazione e secondo le sentenze di merito - realizzato proprio allo scopo di perpetrarlo. Ma ne risulta - all'evidenza - travolta anche la motivazione circa la responsabilità di C. C., la cui posizione quale autore del delitto è intimamente collegata nel ragionamento giustificativo redatto dai Giudici del merito a quelle dei coimputati.

 5. Infine e per completezza deve annotarsi che il difensore delle parti civili costituite in relazione al delitto di cui al capo a), per il quale resta giudicabile esclusivamente A. A., ha ricevuto avviso il 20 Aprile 2020, senza il rispetto pieno del termine a comparire di trenta giorni. Sul punto deve essere richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il termine di trenta giorni previsto dall'ad 610, comma quinto, cod. proc. pen. ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza può dar luogo a nullità relativa, solo nel caso in cui abbia prodotto una effettiva violazione dei diritti della difesa. (Sez. 3, Sentenza n. 27068 del 30/04/2014 Ud. dep. 23/06/2014 Rv. 259635) ed in tal senso la parte civile alcuna segnalazione ha fatto pervenire, restando, pertanto, sanata l' ipotizzabile nullità.

 6. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.

 Il Giudice del rinvio verificherà in primo luogo la presenza in atti della querela per il delitto di tentativo di furto di cui al capo c), essendo stata esclusa dal Collegio la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e non essendo rinvenibili in questa sede tranquillizzanti elementi informativi sul punto.

 Procederà, quindi, alla valutazione delle prove a discarico degli imputati A. A., anche in relazione al capo a), e B. B. e ne valuterà i riflessi sulla posizione C. C.

 

Per questi motivi

 

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma.

 

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2020.

 

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