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Gare automobilistiche autorizzate
Corte di Cassazione IV Sezione Penale
Sentenza n. 39284 del 30 agosto 2018 - massima a cura della Dott.ssa Michaela Ercolani
Chi partecipa a gare automobilistiche su circuito chiuso in qualità di conducente è tenuto a rispettare il generale principio del “neminem laedere” e a comportarsi secondo le normali regole di prudenza, perizia e diligenza che la situazione richiede. Trovano applicazione, pertanto, la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito ex art. 2043 c.c. ed il principio ex art. 2050 c.c. sull’esercizio di attività pericolose, dunque il concorrente che causasse un danno all’incolumità delle persone è tenuto al risarcimento e ne risponde penalmente. La presunzione di colpa del danneggiante può venire meno solo provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Non trovano applicazione, invece, le norme contenute nel Nuovo Codice della Strada DLgs 285/1992. La Suprema Corte rigetta il ricorso del conducente che, a seguito di un sinistro occorso per un’avaria del sistema frenante durante una gara automobilistica su circuito chiuso, aveva causato lesioni personali a due spettatori.
SENTENZA CORTE CASSAZIONE
30 agosto 2018, n. 39284
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Patrizia PICCIALLI
Rel. Consigliere:
Daniela DAWAN
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ritenuto in fatto
1. A. A., a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza resa in data 11 settembre 2017 dal Tribunale di Pavia in funzione di giudice di appello che, preso atto della rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, ha confermato la sentenza del Giudice di pace la quale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha condannato l'imputato alla pena di euro 800 di multa nonché al pagamento (in solido con i coimputati per i quali ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione) di euro 50.000,00 in favore di B. B. e 205.581,65 in favore di C. C., parti civili costituite, statuendo altresì una provvisionale immediatamente esecutiva (pari ad euro 20.000,00 per B. B. e 60.000,00 per C. C.).
2. Al A. A. era ascritto il reato di cui all'art. 590, commi 1, 2, 3 e 4 cod. pen., perché, quale partecipante alla gara automobilistica relativa al 3° Trofeo Austeri "Formula Challenge" Pista delle Colline e conducente dell'autovettura LLL telaio n. 000000, per imprudenza, negligenza e imperizia - consistite nel non effettuare o nel non far effettuare adeguate verifiche tecniche sul sistema frenante, nell'adottare una traiettoria di inserimento in curva con raggio troppo stretto e nel non moderare la velocità prima dell'inserimento in curva, scalando la marcia - giunto in corrispondenza di una curva a 90° volgente a destra, situata alla fine di un tratto quasi rettilineo della pista Le Colline, lunga circa 170 metri, a causa di un'avaria del sistema frenante, proseguiva la sua corsa, seguendo una traiettoria rettilinea, spazzando i new jersey di plastica ed abbattendo due recinzioni in rete metallica, urtando contro l'autovettura PPP 000 PPP, parcheggiata nella zona box ed investendo alcuni spettatori, tra cui C. C. e B. B., cagionando loro lesioni personali da cui derivava, per il primo, una malattia di durata superiore a 60 giorni e per il secondo una malattia di durata superiore a 40 giorni. Fatto occorso in Chignolo Po, località Solaroli, il 12 ottobre 2008.
3. Quanto all'individuazione delle cause dell'incidente, la sentenza del Tribunale di Pavia, richiamando quella del primo grado che si era avvalsa dei risultati di una consulenza tecnica ex art. 360 cod. proc. pen., l'ha specificamente ravvisata nella omessa adeguata manutenzione (in specie, la mancata sostituzione dell'olio) da parte del prevenuto (meccanico con specifiche competenze al riguardo) e nella eccessiva velocità tenuta per non averla il A. A. adeguata al tipo di percorso, facendo così ingresso nella curva senza preventiva impostazione della corretta traiettoria, con conseguente perdita di controllo del mezzo.
4. Il ricorrente precisa che il ricorso è presentato anche contro l'ordinanza dibattimentale del 17 luglio 2017 con cui il Tribunale ha rigettato tutte le istanze istruttorie, tra queste anche la rinnovazione istruttoria per svolgere una perizia tecnica.
4.1. Il ricorso si affida a due motivi. Con il primo si deduce violazione dell'art. 9 cod. strada e dell'art. 590, comma 3, cod. pen. L'incidente si è verificato nel corso di una gara automobilistica disputata in un autodromo privato, a circuito chiuso e destinato esclusivamente all'attività agonistica. I Giudici del merito erroneamente hanno utilizzato come parametro di valutazione della condotta del ricorrente, ai fini dell'affermazione di responsabilità, il codice della strada, trascurando completamente i limiti di operatività e di applicabilità dello stesso espressamente indicati dall'art. 9. Nel contesto di una gara automobilistica che si svolge su pista chiusa e specificamente destinata all'utilizzo sportivo, non si pone invero un problema di osservanza delle norme da parte di un pilota partecipante. La responsabilità non va ascritta al pilota dovendo essa ricadere unicamente sui proprietari, sui gestori dell'impianto e sugli organizzatori della gara.
Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione: l'impugnata sentenza è priva di motivazione perché non contiene alcun riferimento alle questioni dedotte con l'atto di appello né indica le ragioni del rigetto delle richieste avanzate che si limita a respingere senza neppure indicarle.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
2. Le gare automobilistiche rientrano, come è noto, tra le discipline sportive caratterizzate da un livello di pericolosità in re ipsa in ordine alla quale il pilota, oltre all'indispensabile rispetto delle regole del gioco, é tenuto ad osservare la massima prudenza e la massima perizia commisurate entrambe alle particolari esigenze connesse alla tipologia stessa delle gare per garantire la sicurezza e l'incolumità fisica dei presenti alla competizione.
La partecipazione a competizioni sportive non esclude l'applicabilità ai concorrenti del generale principio del neminem laedere né li esime dall'osservanza delle comuni regole di prudenza, perizia e diligenza adattati alla peculiarità della situazione.
Nel caso di competizioni a circuito chiuso - su strada non aperta al traffico ordinario - non trovano applicazione le norme del codice della strada ma quelle del codice civile, segnatamente gli artt. 2043 e 2050 il quale ultimo, in particolare, stabilisce il principio generale giusta il quale chi svolge un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Proprio in ragione della pericolosità dell'attività che si accinge a svolgere, anche sul pilota partecipante alla gara incombono gli obblighi di diligenza, perizia e prudenza, sollecitati dall'anzidetta regola di diritto comune di cui all'articolo 2050 del codice civile (Sez. 4, n. 32697 del 04/05/2010, Ghedini).
3. Alla luce di queste premesse il primo motivo è privo di pregio. Diversamente da quanto assume il ricorrente, la sentenza impugnata non ne fonda la responsabilità con riguardo alla violazione di norme del codice della strada, segnatamente dell'art. 9.
Al contrario, la stessa, con motivazione congrua, completa ed immune da vizi, afferma - richiamandosi altresì a pronunce di questa Sezione - che i partecipanti ad una corsa automobilistica a circuito chiuso, se sono dispensati dall'osservanza delle norme sulla circolazione stradale, sono, tuttavia tenuti ad osservare i fondamentali criteri di prudenza a tutela dell'incolumità individuale, per il generale principio del neminem laedere che normalmente coincidono con il rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento della gara.
Ne consegue che, in caso di inottemperanza a tali criteri, il partecipante, che abbia provocato un incidente con danno all'incolumità individuale, risponde penalmente, secondo gli eventi, di lesioni od omicidio colposo (Sez. 4, sent. n. 1021 del 28/05/1987 Ud. - dep. 29/01/1988, Giunta, Rv. 177482).
4. Anche il secondo motivo è infondato.
La doglianza esula in parte dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione delle risultanze acquisite e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico - giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni della decisione.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine alla significazione dimostrativa delle acquisizioni disponibili agli atti, bensì di stabilire se il giudice a quo abbia esaminato tutti gli elementi in suo possesso, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., sent. n. 930 del 13/12/1995- dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata dà conto di un'attenta analisi della fattispecie concreta in esame essendo il Giudice pervenuto alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico - giuridico in alcun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico - giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità.
4.1. Né la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie (in specie, la menzionata consulenza del Pubblico ministero), giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U., sent. n. 2110 del 25/11/1995- dep. 23/02/1996, P.G. in proc. Fachini, Rv. 203767).
4.2. In ordine alla denunciata mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, l'articolo 603, comma 1, cod. proc. pen., non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesta per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. In una tale prospettiva, se è vero che il diniego dell'eventualmente invocata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione (sulla quale, nei limiti della illogicità e della non congruità, è esercitabile il controllo di legittimità) può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti (Sez. 6, sent. n. 40496 del 21 maggio 2009, Messina ed altro, Rv. 245009). Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, infatti, si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità.
Ciò che nella specie deve ritenersi essersi verificato, avendo il Giudice di merito esplicitato con adeguata chiarezza il proprio convincimento tanto da rendere superfluo ed inutile un ulteriore approfondimento.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile C. C. in questo giudizio di legittimità che vengono liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile C. C. in questo giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.
Il Presidente: PICCIALLI
Il Consigliere estensore: DAWAN
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2018.
Il Funzionario Giudiziario
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