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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Gare di velocità
Corte di Cassazione IV sez. penale
6 aprile 2007, n. 14463
Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 9 ter del codice della strada non è necessario il previo accordo tra i concorrenti, essendo sufficiente, trattandosi di reato doloso che il fatto (rectius il gareggiare) sia voluto dall’agente. Alla commissione del reato de qua consegue obbligatoriamente il sequestro preventivo del veicolo. L’impugnazione del provvedimento cautelare reale (nella specie il sequestro del veicolo) ex art. 325 comma 1 c.p.p., può avvenire solo per violazione di legge. Ciò comporta, per quanto attiene ai vizi della motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso in questa materia non sono deducibili tutti i vizi della motivazione (nel caso di specie era censurata l’illogicità manifesta) ma solo la sua mancanza assoluta, in quanto solo questa integra la violazione di legge (rectius art. 125 comma 3 c.p.p. che prescrive l’obbligo di motivazione a pena di nullità).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1) R. Francesco ha proposto ricorso contro l’ordinanza 27 aprile 2006 del Tribunale di Cosenza, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, che ha respinto la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di un’autovettura emesso nei suoi confronti per il reato di cui all’articolo 9 ter del D.Lgs 285/92 per aver gareggiato in velocità, alla guida di un’autovettura, con il conducente di altro veicolo a motore. Il ricorrente, a fondamento del ricorso, deduce la violazione dell’indicato articolo 9 ter nonché il vizio di motivazione. Sotto il primo profilo rileva che l’ipotesi di reato in esame richiede che esista un preventivo accordo tra i conducenti dei veicoli per l’effettuazione di una “gara”; diversamente può parlarsi soltanto di ‘“una condotta di guida imprudente ed indisciplinata adottata singolarmente dai conducenti, senza alcuna volontà di gareggiare tra di loro”. Sotto il secondo profilo (vizio di motivazione) sarebbe manifestamente illogica la sentenza impugnata per aver ravvisato la possibilità di gareggiare tra due veicoli dalle potenzialità assolutamente incompatibili (una Fiat Bravo 1900 cc turbodiesel e una Fiat 500). II) Va premesso che la norma incriminatrice originariamente prevista dal codice della strada (articolo 141 comma 9 del D.Lgs 285/92) è stata abrogata dal Dl 27 giugno 2003 convertito nella legge 214/03 che ha introdotto analoga fattispecie incriminatrice (articolo 9 ter del D.Lgs 285/92) peraltro più grave di quella precedente non solo perché la pena è stata aumentata ma altresì per la trasformazione della fattispecie da contravvenzione a delitto. E questa fattispecie è applicabile al caso in esame commesso dopo l’entrata in vigore della modifica normativa. Quanto alla confisca del veicolo utilizzato per la gara si osserva che la vigente normativa (in modo ancor più evidente rispetto a quella precedente) la prevede obbligatoriamente (non si può infatti interpretare diversamente l’espressione, sia pure atecnica, “è punito con l’arresto … nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione”. E dunque esistono i presupposti normativi (la cui esistenza peraltro non è contestata) per il sequestro preventivo del veicolo. III) Il ricorso è peraltro da ritenere inammissibile per essere manifestamente infondato il primo motivo di ricorso e inammissibile nel 9iudizio di legittimità il secondo motivo. Quanto all’interpretazione che il ricorrente propone della norma incriminatrice secondo cui sarebbe necessario un preventivo accordo tra i conducenti per effettuare la gara - questa interpretazione è smentita dalla semplice lettura della norma che, non diversamente dalla precedente normativa già ricordata, descrive la condotta tipica facendo esclusivo riferimento al fatto di gareggiare (“chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore”) senza alcun riferimento all’accordo tra i conducenti. E’ ovvio che, trattandosi oggi di reato di natura dolosa, il fatto vietato (il gareggiare) deve essere voluto dall’agente, ma da ciò non deriva certo che debba essere frutto di un preventivo accordo con gli altri conducenti. E’ dunque sufficiente che i conducenti dei veicoli pongano in essere una competizione in velocità tentando di superarsi e di prevalere perché possa ritenersi integrata la fattispecie di reato in esame. IV) Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso con cui si denunzia la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’evidente disparità di prestazioni tra i due veicoli. Va infatti preliminarmente rilevato che il ricorso in cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame, in materia di misure cautelari reali, è proponibile, per l’espresso disposto dell’articolo 325 comma 1, c.p.p., solo “per violazione di legge”. Ciò vale anche per l’ordinanza del tribunale che si pronunzi sulla richiesta di riesame del decreto del Pm che abbia convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria o sulla richiesta di riesame il sequestro disposto dall’autorità giudiziaria (v. articoli 355 comma 3 e 257 Cpp comma 1 che rinviano entrambi all’articolo 324 con la conseguente applicabilità dell’articolo 325 in tema di ricorso in cassazione). Ciò comporta, in particolare, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso in questa materia non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del medesimo previsti dall’articolo 606, comma 1, lett. e del codice di rito ma soltanto la mancanza assoluta, o materiale, della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell’articolo 125 comma 3 Cpp che prescrive, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dei commi 6 e 7 dell’articolo 111 della Costituzione. Tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può certamente ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela. Non possono invece formare oggetto di ricorso in cassazione le censure dirette ad evidenziare l’insufficienza, l’incompletezza, l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso indicato: cfr. Cassazione, Sezione terza, 11292/02, Salerno; Sezione quinta, 4066/00, Rapisarda (che ha anche dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta su questa limitazione); Sezione sesta, 3265/99, Albanese; Sezione seconda, 3808/97, Baisi; Sezione quinta, 2879/98, Bonelli). Alla luce di questo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (che neppure il ricorrente pone in discussione) le censure rivolte dal ricorrente all’ordinanza impugnata devono essere ritenute inammissibili. Ciò, in particolare, per quanto riguarda le riassunte doglianze relative alla affermata manifesta illogicità per aver ritenuto ipotizzabile una gara in velocità tra due autovetture dalle prestazioni cosi diverse. Per quanto riguarda poi l’esistenza della gara tra i conducenti i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il loro convincimento facendo riferimento alle condotte tenute dai conducenti che sono state descritte nel provvedimento impugnato e la cui interpretazione si sottrae al vaglio di legittimità riguardando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito. Irrilevante in questo giudizio è infine la circostanza che la sanzione amministrativa applicata al ricorrente sia stata annullata dal giudice di pace come da sentenza prodotta in giudizio; tra l’altro, da questa sentenza, emerge che il ministero convenuto neppure si è costituito in giudizio. V) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo. Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 186/00 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in considerazione della palese violazione delle regole del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Sezione quarta penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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