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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Gare in velocità non autorizzate
Corte di Cassazione IV Sezione Penale
Sentenza del 2 agosto 2017 n. 38530
Il reato di omicidio colposo non si esaurisce nella condotta incriminata dall’art. 9 ter del codice della strada che prevede il divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, ma si sviluppa attraverso una ulteriore violazione di precetto, consistita nel "non rallentare al momento dell'ingresso in galleria" in cui è avvenuto il tamponamento, da cui è derivata la conseguente morte del soggetto trasportato nel veicolo tamponato. Del resto, la pericolosissima partecipazione ad una gara in velocità non autorizzata costituisce al tempo stesso reato ex art. 9-ter, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992 e modalità esecutiva, non costituente tuttavia né l'unica causale né la causale direttamente determinante, dell'omicidio colposo nel caso di specie. Al fine di non violare il principio del ne bis in idem sostanziale, non si può imputare l’evento morte due volte in capo al soggetto agente, pertanto costui risponderà di omicidio colposo ex art 589 cp con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale per non aver rallentato all’ingesso in galleria, causando la morte e le lesioni dei soggetti tamponati, e risponderà anche a titolo doloso per aver gareggiato in velocità con veicoli a motore in una gara non autorizzata. In definitiva, non può nel caso di specie ritenersi assorbito l’omicidio colposo nella fattispecie ex art 9 ter cds, poiché le due condotte concretamente contestate ed accertate non sono sovrapponibili.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 14 ottobre 2015 la Corte di Assise di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma di quella resa in data 21 novembre 2014 dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria, appellata da A. A., riconosciuta la fattispecie di cui all'art. 81, comma 1 cod. pen, rideterminava la pena complessivamente inflitta all'imputato in anni tredici di reclusione.
Il giudice di merito ha ritenuto che l'imputato, in concorso con B. B. e C. C., giudicati separatamente, alla guida di un'autovettura C. C. modello MM000NN targata XX000YY, B. B. alla guida di una JJJ modello LLL targata DD000EE e C. C. alla guida di una WWW modello VVV targata FF000GG, avessero gareggiato in velocità sul raccordo autostradale di Reggio Calabria in direzione da Reggio verso Taranto, effettuando reiterati e reciproci sorpassi, guidando pericolosamente, spostandosi repentinamente da una corsia all'altra della carreggiata per ostacolare l'altrui sorpasso, comunicando l'un l'altro goliardicamente con reiterati colpi di clacson, il tutto in presenza di un normale traffico stradale diurno, così cagionando un incidente stradale in cui veniva coinvolta la vettura HHH modello RRR targata PP000QQ, condotta da T. T. e con a bordo anche l'amica S. S., trasportata sul sedile anteriore, ed il figlio, U. U., di otto anni, seduto sul sedile posteriore sinistro. Essendo stata la HHH RRR tamponata all'interno della galleria "Spirito Santo" del raccordo autostradale di Reggio Calabria da parte della C. C., vettura condotta da A. A. e che si trovava in quel momento in testa al trio, tallonata dalla WWW condotta da C. C. e seguita a breve distanza dalla LLL guidata da B. B., il violentissimo urto determinava lesioni personali a T. T. ed a S. S. e la morte di U. U. Tanto in relazione all'accusa di cui al capo A).
Quanto al capo B), si è ritenuto che gli imputati, in cooperazione colposa tra di loro, con la condotta descritta al capo A), abbiano cagionato la morte di U. U. e lesioni della durata superiore a quaranta giorni a T. T., per colpa, sia generica che specifica, consistita: nel percorrere ad alta velocità, non inferiore a 150 km/h ed in presenza di normale traffico diurno, un tratto stradale ove era vigente il limite di 90 km/h, nel non rallentare al momento dell'ingresso in galleria, nel gareggiare in velocità con reiterati e reciproci sorpassi, spostandosi repentinamente da una corsia all'altra della carreggiata per ostacolare l'altrui sorpasso, comunicando l'un l'altro goliardicamente con reiterati colpi di clacson; eventi lesivi causati, secondo l'accusa, in via diretta da A. A., che tamponava la HHH, ed in via indiretta da C. C. e da B. B., i quali, gareggiando con A. A., lo determinavano all'aumento di velocità finalizzato a vincere l'estemporanea competizione, alla concitazione ed alla perdita della necessaria attenzione nella guida, così contribuendo in modo determinante alla realizzazione dell'incidente stradale.
Fatti tutti contestati come commessi in Reggio Calabria il 29 maggio 2011.
Le fonti di prova valorizzate dai giudici di merito consistono, essenzialmente, nei rilievi tecnici della specialità Polizia stradale della Polizia di Stato, nell'esito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, nell'esito della consulenza disposta dal Pubblico Ministero, nelle deposizioni di alcuni testimoni oculari e nelle dichiarazioni degli stessi imputati.
2. Ricorre avverso la sentenza della Corte d'assise di appello, a mezzo del difensore di fiducia, il A. A. La difesa lamenta plurime violazioni di legge e difetti motivazionali che imporrebbero l'annullamento della sentenza.
Si contesta, in primo luogo, il rigetto del primo motivo di appello con cui si chiedeva il riconoscimento di un concorso apparente di norme e la conseguente applicazione al caso di specie della sola fattispecie criminosa di cui all'art. 9 ter comma 2 CDS, in quanto sicuramente speciale rispetto a quella di cui all'art. 589, comma 4, cod. pen. Si richiama sul punto giurisprudenza di legittimità in proposito (sentenza n. 43832 del 2014).
La sentenza sarebbe inoltre illogica ed erronea nella parte in cui ha negato la concessione delle attenuanti generiche. Ulteriore elemento di criticità della decisione sarebbe ravvisabile nella eccessività della pena, non essendo adeguatamente giustificata ai sensi dell'art. 133 cod. pen., la severità del prescelto trattamento sanzionatorio (pp. 17-18 del ricorso).
Considerato in diritto
3. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini che seguono, con riferimento alla esatta qualificazione giuridica del fatto contestato. Il Collegio non intende infatti discostarsi dalle considerazioni operate da questa Corte con riferimento alla vicenda in questione nella sentenza n. 16610 del 2016, relativa agli originari coimputati B. B. e C. C.
Deve quindi premettersi che l'esatta qualificazione giuridica del fatto, anche ove non fosse dedotta nel ricorso, va sempre vagliata dalla Corte di Cassazione (v., ex plurimis, Sez. l, n. 13387 del 16/05/2013, Rossi, Rv. 259730; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, De Juli, Rv. 232773).
Ciò posto, la portata del principio compendiato nel noto brocardo del divieto del bis in idem è espressione di un cardine generale di civiltà dell'ordinamento processuale penale che trova espressione positiva non soltanto nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.), ma anche nelle norme poste per disciplinare i conflitti positivi di competenza (art. 28 e ss. cod. proc. pen.) e l'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.) (in tale senso, Sez. l, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701; Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2014, dep. 2015, Fontana, Rv. 230760); va precisato che a livello di diritto penale sostanziale analoga esigenza di garanzia è espressa dalle norme invocate dal ricorrente (artt. 84 e 15 cod. pen.), che definiscono il reato complesso e che consacrano i tradizionali principi di specialità e di assorbimento (o di consunzione), esplicativi della necessità, avvertita da un moderno ordinamento democratico, di non addebitare all'imputato più volte lo stesso fatto storico, purché esso sia il momento di emersione di • una unica contrapposizione cosciente e consapevole (ergo:colpevole) dell'individuo alle regole che disciplinano la vita dei consociati: si tratta del c.d. "ne bis in idemsostanziale", che però, come noto (cfr. sul punto la parte motiva di Sez. 4, n. 46441 del 03/10/2012, Ciani, Rv. 253839), ha una portata meno forte di quello processuale, con esso esprimendosi solo una linea di tendenza dell'ordinamento.
Il momento di sintesi, di cui è espressione l'art. 84 cod. pen., dell'esigenza di non addebitare, in buona sostanza, lo stesso fatto per due volte all'imputato non è disciplinato, però, da regole predeterminate, assolute ed astratte, ma dipende dal concreto atteggiarsi delle contestazioni elevate dal Pubblico Ministero, ben potendo accadere che una determinata "vicenda di vita" si atteggi nella modulazione delle accuse da parte del titolare dell'azione penale talora ad elemento costitutivo dell'illecito, talaltra a semplice circostanza aggravante.
È quanto si osserva nel caso di specie, in cui, a ben vedere, la concreta contestazione analiticamente descritta al capo B) (omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale ex art. 589, commi 2 e 4, cod. pen., essendo contemporaneamente derivate anche lesioni) non è totalmente ed integralmente sovrapponibile alla condotta descritta al capo A) (contestazione di gara di velocità non autorizzata cui consegua la morte di una o più persone: art. 9-ter, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992), poiché le due ipotesi, per come concretamente strutturate nel capo di accusa, presentano profili di specialità reciproca, tradizionalmente descritti in maniera figurativa mediante ricorso all'immagine dei cerchi (solo) parzialmente coincidenti.
Infatti, la causazione della morte, elemento costitutivo dell'omicidio colposo, siccome evento della condotta, è al tempo stesso elemento costitutivo del reato di cui all'art. 9-ter, comma 2, d.lgs. n. 285 del 1992 cioè gara in velocità con morte di una o più persone come conseguenza della competizione, e che, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, da cui il Collegio non ha motivo per discostarsi e che, anzi, appare opportuno ribadire, ha natura di reato autonomo e non già di mera circostanza aggravante del reato di cui all'art. 9-ter, comma 1, del codice della strada (Sez. 4, n. 43832 del 16/05/2014, Spiga, Rv. 260600, che ha condivisibilmente precisato: che in favore della tesi dell'autonomia milita l'osservazione della rilevante sproporzione di pena detentiva prevista tra il comma 1 - da sei mesi ad un anno di reclusione - ed il comma 2 - da sei anni a dieci anni di reclusione - con vistosa diversità sanzionatoria che trova razionale giustificazione nella rilevante differenza di disvalore dei fatti descritti dai due commi; che il disvalore rischierebbe di essere annichilito se, considerata la morte come mera circostanza aggravante, fosse possibile l'applicazione delle miti pene del comma 1 in virtù dell'esito positivo del giudizio di comparazione con eventuali circostanze attenuanti; che non depone contro tale interpretazione la mera circostanza "topografica" della successione tra commi in un unico articolo, poiché tale tecnica legislativa è stata adottata anche in altre ipotesi, quali ad esempio l'art. 449, comma 2, cod. pen., a proposito del disastro ferroviario o naufragio, considerato delitto autonomo rispetto al comma 1 disciplinante il disastro innominato, richiamandosi, ex plurimis, il precedente di Sez. 4, 26239 del 19/03/2013, Gharby e altri, Rv. 255698).
Ma la gravissima violazione di regola cautelare consistita nel gareggiare in velocità non è la sola condotta imprudente e concausativa di morte e di lesioni che compare in entrambe le imputazioni, presentando il capo B) una specificità, di centrale rilievo, su cui ci si soffermerà, che lo rende non sovrapponibile in toto al capo A).
Ciò posto, non potendosi e non dovendosi addebitare due volte la causazione di morte, oltre che di lesioni, da parte degli imputati, la soluzione da prescegliersi non è quella auspicata dal ricorrente, cioè l'applicazione della norma del codice della strada, in quanto il reato di omicidio colposo, per come concretamente strutturato dal P.M. al capo B) nella vicenda in esame, con ipotesi totalmente validata dal giudicante, non si esaurisce nelle medesime violazioni del codice della strada costituenti l'in sé della condotta di cui al capo A) ma si sviluppa attraverso una violazione di precetto, al contempo generico e specifico, ultronea rispetto alla condotta contestata al capo A), consistita nel "non rallentare al momento dell'ingresso in galleria" in cui è avvenuto il tamponamento, violazione che è risultata immediatamente e direttamente causativa delle gravissime conseguenze di cui si è detto. Infatti, sia la sentenza di appello che quella di primo grado si soffermano sulla rilevanza causale dell'ingresso in galleria di A. A., istigato dagli altri due, alla velocità di non meno di 150 km/h, con conseguente impossibilità temporanea per l'occhio umano, repentinamente passato dalla luce piena al buio, di vedere eventuali ostacoli.
Del resto, la pericolosissima partecipazione ad una gara in velocità non autorizzata costituisce al tempo stesso reato ex art. 9-ter, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992 e modalità esecutiva, non costituente tuttavia né l'unica causale né la causale direttamente determinante, dell'omicidio colposo.
In definitiva, non può nel caso di specie ritenersi assorbito il capo B) di omicidio colposo nel capo A), come richiesto dal P.G. e dalle difese, poiché le due condotte concretamente contestate ed accertate non sono sovrapponibili, presentando quella descritta al capo B) la peculiarità specializzante, di assoluta centralità nella catena causale, del non avere l'autore materiale del tamponamento, cioè A. A., con la cooperazione degli altri originari coimputati, nei termini fattuali ricostruiti nelle sentenze di merito, rallentato la folle andatura al momento dell'ingresso in galleria, così perdendo, come congruamente spiegato nelle sentenze di merito, per effetto del rapidissimo alternarsi lucelbuio, la possibilità di vedere e finendo in pochi attimi per tamponare la HHH della povera mamma del piccolo U. U., sino a sbalzare l'auto contro la calotta della gallerie e a farla accartocciare su se stessa; con le tragiche conseguenze che si sono viste.
Ma non potrebbe nemmeno operarsi in senso inverso, in quanto, ove si procedesse in tal senso, si lascerebbe ingiustamente impunita la pericolosissima condotta di chi partecipa ad una gara tra veicoli a motore non autorizzata su strada pubblica, fatto che, a ben vedere, è parte non essenziale della complessiva e più analitica condotta descritta sub B), in quanto nel caso concreto, così come da contestazione del P.M. e da ricostruzione dei giudici di merito, il clou del disvalore dell'omicidio e delle lesioni colpose si è realizzato nella seconda ed ultima parte della condotta, cioè nei tragici sviluppi della folle corsa poco prima della galleria "Spirito Santo" di Reggio Calabria e dentro la stessa. Del resto, il reato di gara in velocità di cui all'art. 9-ter, del codice della strada è doloso, mentre quello di cui all'art. 589 c.p. è colposo; mediante il primo il legislatore mira a garantire la sicurezza della circolazione e dei trasporti, anche - ma non esclusivamente - sotto il profilo della integrità fisica e della vita degli utenti della strada, mentre il secondo tutela la vita; il primo, infine, almeno con riferimento all'ipotesi di cui al comma 1, incrimina una mera condotta ed è di pericolo, mentre il secondo è chiaramente un illecito di danno e di evento.
Riprova ne è, ove occorra, che ove mai gli imputati, in prossimità dell'imbocco del tunnel, avessero desistito dal persistere nelle rispettive gravi condotte, riducendo la velocità e cessando gli atti di esortazione reciproca, senza cagionare dunque né la morte di U. U. né le lesioni alle due donne, nessuno dubiterebbe che gli stessi avrebbero dovuto, comunque, rispondere di partecipazione a gara in velocità ex art. 9-ter, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992.
In definitiva, l'avere il Pubblico Ministero costruito un capo ricalcando in larghissima parte l'altro, seppure senza identità assoluta tra le accuse sub A) e sub B), ha creato un'aporia, cui dovrà porre rimedio il giudice del rinvio, che dovrà determinare la sanzione da applicarsi in concreto all'odierno ricorrente, tenuto conto di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., per la sussistente violazione dell'art. 9-ter, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, così riqualificata dalla Corte la condotta descritta al capo A). La statuizione adottata esonera la Corte dall'esame delle censure attinenti al trattamento sanzionatorio.
Va tuttavia precisato - in quanto censura dotata di autonomia- che il ricorso appare altresì infondato quanto alla censura - formulata peraltro in maniera del tutto generica - relativa al diniego delle attenuanti generiche. Ed invero il profilo del trattamento sanzionatorio, è rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto - come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza - da esauriente e logica motivazione. La sentenza impugnata, invero, ha congruamente motivato evidenziando quanto segue: "questa Corte non riesce a rinvenire qualsivoglia circostanza che possa attenuare il disvalore della condotta e/o della gravità delle conseguenze e giustificare una diminuzione della pena.
Anzi, la spavalderia che trapela dalle riportate dichiarazioni dell'imputato, l'orgoglio per le proprie capacità di guida sportiva e per le prestazioni brillanti della propria autovettura, nonostante i tragici eventi che egli aveva causato, appaiono a questa Corte indici di spregio o quantomeno di indifferenza anche per la vita spezzata di un bambino di appena otto anni, oltre che per gli altri beni giuridicamente protetti, che l'imputato, con la sua condotta, ha leso.
Per i motivi esposti, va confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
4. Dalle considerazioni svolte discende la statuizione in dispositivo.
Il giudice del rinvio dovrà anche determinare il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio.
Per questi motivi
Qualificato il reato di cui al capo A) dell'imputazione come ipotesi prevista dall'art. 9-ter, primo comma, del codice della strada, annulla la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e rinvia per la determinazione della pena al riguardo alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
Rimette alla Corte anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 ottobre 2016.
Il Presidente: D'ISA
Il Consigliere estensore: CIAMPI
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017.
Il Funzionario Giudiziario