- Giurisprudenza
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Gestione illecita di rifiuti
Tribunale di Nola
5 marzo 2007
L’illecita attività di trasporto e smaltimento di rifiuti in discariche abusive, qualora il trasporto sia dissimulato mediante utilizzo di veicoli non autorizzati integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.
Tale condotta consente, infatti, di ottenere un ingiusto profitto derivante dalla mancata corresponsione allo Stato della tassa sullo smaltimento dei rifiuti ( cd. ecotassa) attraverso l’induzione in errore degli organi deputati all’accertamento e alla riscossione del tributo de qua.
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - materiale probatorio raccolto nel corso dell’articolata istruttoria dibattimentale ha consentito, a giudizio del Tribunale, di acquisire la prova della sussistenza del delitto di associazione a delinquere, oggetto di contestazione ai capi A e D della rubrica.
Le numerose relazioni di servizio confluite nel fascicolo del dibattimento, le testimonianze rese dagli operatori di P.G., le molteplici intercettazioni telefoniche ed, in parte, le stesse ammissioni di responsabilità da parte di alcuni degli imputati, hanno ampiamente comprovato l’esistenza di due compagini associative, operanti indipendentemente l’una dall’altra anche se composte sia pure in parte dagli stessi soggetti, aventi lo scopo di commettere una pluralità indeterminata di truffe aggravate (delle quali si dirà specificamente nel prosieguo), per effetto del trasporto illecito di rifiuti pericolosi e non pericolosi e il loro sversamento in discariche abusive e del conseguente ingiusto profitto derivante dal mancato pagamento del tributo dovuto allo Stato.
Ciò che è emerso con evidenza è, da un lato, l’esistenza di strutture organizzate nelle quali ciascuno dei componenti svolge un proprio ruolo con predisposizione di mezzi idonea ed adeguata allo scopo avuto di mira; dall’altro, l’indeterminatezza del programma criminoso che induce ad escludere – come prospettato dalla difesa – che si versi in ipotesi di concorso di persone in reato continuato avente natura occasionale e destinato ad esaurirsi con la realizzazione di uno o più reati determinati.
L’esistenza di un uno stabile apparato organizzativo adeguato al conseguimento degli obiettivi criminali risulta dimostrata in riferimento sia all’associazione che si occupa dello smaltimento dei rifiuti della Ax (capo A), sia a quella che si occupa dello smaltimento dei rifiuti della Bx e della Cx (capo D), nelle quali entrambi un ruolo di assoluta preminenza è rivestito da Ex, promotore ed organizzatore dell’attività degli altri sodali. In entrambe le organizzazioni vi sono soggetti nel cui primario interesse viene svolta l’attività di illecito trasporto e smaltimento dei rifiuti, vi è un soggetto, anche con l’intermediazione di terze persone, che mette a disposizione i mezzi necessari allo svolgimento dell’attività criminosa, vi sono soggetti che mettono a disposizione del sodalizio delle aree nelle quali effettuare lo sversamento dei rifiuti. Ne risulta una vera e propria gerarchia interna, al cui vertice si pone il Ex, con distribuzione di compiti tra gli associati, ciascuno dei quali ha una propria specifica funzione nella commissione dei singoli reati e nel perseguimento dello scopo dell’associazione. Relativamente all’ipotesi delittuosa di cui al capo A il ExC, titolare della Ax, si inserisce nell’organizzazione del Ex, il quale dispone degli automezzi necessari allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’impresa, per il tramite di Cx il quale svolge il ruolo di vero e proprio intermediario; sul piano operativo si svolge invece l’attività di Ex, Gx e Hx., oltre che di altri soggetti quali Fx, Cx o i fratelli KK., che hanno diversamente definito la rispettiva posizione processuale. In riferimento, invece, all’ipotesi delittuosa di cui al capo D, S., titolare della Bx e della Cx, avvalendosi del Dx, si inserisce a sua volta nell’organizzazione del Ex, senza, in questo caso, l’azione di intermediari. Anche in questo caso il contributo all’associazione di Ex e Hx attiene al profilo operativo del sodalizio.
Circa l’adeguatezza delle strutture organizzative in questione, la stessa deve ovviamente essere valutata avendo presenti gli scopi avuti di mira: cosicché l’esistenza di una pluralità di automezzi e dei rispettivi autisti integra già di per sé il requisito della predisposizione di mezzi ritenuto necessario per la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 416 c.p., in quanto consente di garantire la continuità di azione propria dell’associazione ed è sufficientemente funzionale alla realizzazione dei reati oggetto del programma criminoso.
Ciò detto in merito al profilo organizzativo, occorre sottolineare come l’istruttoria dibattimentale abbia dato conto in maniera inequivoca dell’ulteriore dato costituito dalla stabilità del vincolo associativo e, correlativamente, dalla indeterminatezza sul piano temporale del programma criminoso: le modalità stesse delle condotte illecite poste in essere dagli imputati consentono, infatti, di affermare che non ci si trovi dinanzi ad un’attività di natura saltuaria o, comunque, finalizzata al compimento di un numero determinato di trasporti illeciti di rifiuti, bensì dinanzi a strutture criminali destinate a permanere anche dopo il compimento di ciascuno dei reati-fine. Ed invero, non solo le forze dell’ordine hanno registrato il carattere reiterato dell’attività illecita posta in essere dagli imputati, ma anche il complessivo tenore delle numerosissime conversazioni intercettate ha evidenziato che gli imputati erano impegnati in un’attività continuativa, pressoché quotidiana, attuata in maniera assolutamente regolare e prestabilita e senza la preventiva fissazione di alcun limite temporale. Non a caso la stessa è cessata soltanto a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine, che ponendo sotto sequestro la Ax e gli automezzi utilizzati dagli imputati, hanno impedito il protrarsi dell’attività criminosa. I contatti tra gli imputati, costanti e ripetuti, e le prassi ormai consolidate seguite nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti rappresentano altrettanti elementi di prova a sostegno dell’ipotesi accusatoria dell’esistenza di stabili organizzazioni operanti sul territorio che, proprio avendo come scopo la realizzazione di una serie indeterminata di delitti, sono suscettibili di mettere in pericolo l’ordine pubblico, bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Univoco indice della natura delittuosa delle organizzazioni facenti capo al Ex può desumersi, altresì, dalla frequenza ed intensità dei rapporti tra i soggetti e l’interdipendenza delle loro rispettive condotte, ampiamente testimoniati dalle intercettazioni telefoniche, oltre che dalla stessa efficienza dell’organizzazione.
Emerge dagli atti, d’altra parte, la piena consapevolezza da parte di tutti i compartecipi di collaborare o svolgere un’attività per l’associazione e, dunque, per la realizzazione di un numero indeterminato di reati.
2. Il delitto di truffa aggravata
La condotta degli imputati quale evincibile dal complesso delle risultanze probatorie in atti ed, in particolare, dalle emergenze dell’attività d P.G., compendiata nelle relazioni di servizio, e da quelle delle numerose intercettazioni telefoniche effettuate, integra gli estremi del delitto di truffa aggravata, in quanto realizzata ai danni dello Stato, e continuata oggetto di contestazione ai capi C ed F della rubrica.
Attraverso l’illecita attività di trasporto senza le prescritte autorizzazioni e di smaltimento in discariche abusive di rifiuti pericolosi e non pericolosi gli imputati hanno, mediante artifici e raggiri, conseguito l’ingiusto profitto derivante dalla mancata corresponsione del tributo introdotto con la legge n. 549 del 1995 sullo smaltimento dei rifiuti (cd. ecotassa) inducendo in errore gli organi dello Stato preposti alla riscossione ed all’accertamento del predetto tributo.
Della fattispecie delittuosa di cui all’art. 640 c.p. ricorrono tutti gli estremi oggettivi e soggettivi.
Preliminarmente appare opportuno precisare che la L. 549/95 ha istituito uno speciale tributo per lo smaltimento dei rifiuti: in particolare il legislatore ha stabilito, per quanto rileva nel presente procedimento, che soggetto obbligato al pagamento del tributo è il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo dei rifiuti, il quale ha obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento del rifiuto (art. 3 comma 26); inoltre, “fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorchè in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo…” (art. 3, comma 32).
Ne discende, dunque, che tenuto al pagamento del tributo è colui il quale lo conferisce in discarica, sussistendo un obbligo di rivalsa del gestore della discarica, il quale materialmente corrisponde il tributo allo Stato, di rivalersi nei confronti di colui che effettua il conferimento; in secondo luogo, ferme restando tutte le altre sanzioni, è soggetto al pagamento del tributo anche colui il quale esercita l’attività di discarica abusiva ovvero – come appunto accaduto nell’ambito del presente procedimento – abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.
Ciò premesso, quanto al profilo oggettivo è indubitabile che gli imputati abbiano con le proprie condotte indotto in errore gli organi statali in ordine alla riscossione ed all’accertamento del tributo, dal momento che, nello svolgimento dell’attività di illecito smaltimento dei rifiuti in discariche abusive, attività che avrebbe, al pari del conferimento in discariche autorizzate, imposto comunque loro il pagamento del tributo, hanno posto in essere artifici e raggiri, consistenti nel dissimulare i trasporti di rifiuti mediante l’utilizzo di veicoli non autorizzati ed adottando lo stratagemma di coprire i rifiuti stessi con uno strato di terreno vegetale, proprio al fine di eludere i controlli delle forze dell’ordine.
Dell’utilizzo del descritto stratagemma nell’effettuazione dei trasporti di rifiuti emerge con evidenza la prova da tutti gli atti di causa: la precauzione adottata in maniera sistematica, nel compimento delle operazioni di carico degli automezzi, di coprire i rifiuti con uno strato di terreno vegetale è stata ammessa da alcuni degli stessi imputati, è stata oggetto di osservazione diretta da parte della P.G., la quale ha constatato più volte che nei luoghi di scarico dei rifiuti, accanto ai materiali illecitamente sversati vi erano anche cumuli di terreno vegetale, dal sequestro degli autocarri e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche nelle quali molto spesso coloro che devono occuparsi del carico e trasporto dei rifiuti fanno esplicito riferimento al terreno occorrente per ricoprire i carichi illeciti. Non vi è dubbio che siffatta condotta costituisca un artificio o raggiro ai sensi dell’art. 640 c.p. potendo lo stesso consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore. Nel caso di specie la condotta degli imputati appariva chiaramente diretta ad indurre in errore le forze dell’ordine che, nell’interesse dello Stato, vittima della truffa, svolgono sul territorio attività di controllo e di repressione delle condotte illecite: sotto tale profilo appaiono, dunque, infondati i rilievi difensivi in merito ad una pretesa irrilevanza della condotta artificiosa posta in essere dagli imputati in quanto attuata nei confronti di soggetti non determinati o comunque terzi rispetto alla vittima del reato, poiché è evidente che in tutte le ipotesi in cui il delitto di truffa è commesso ai danni dello Stato l’induzione in errore è attuata proprio nei confronti di tutti i soggetti, tra i quali in primis gli organi di P.G., nei quali si immedesima l’autorità statale. D’altra parte, deve anche considerarsi che se soggetto passivo del reato deve essere una persona determinata, gli artifici e raggiri possono anche essere rivolti in incertam personam.
Sussiste, altresì, l’elemento rappresentato dall’ingiusto profitto con altrui danno. In proposito appare sufficiente richiamarsi alla giurisprudenza di legittimità che oramai in maniera pacifica e consolidata ritiene che “in tema di truffa il profitto, costituente uno degli eventi consumativi del reato, deve ravvisarsi tanto nel caso di effettivo accrescimento di ricchezza economica a favore dell'agente quanto nel caso di mancata diminuzione del suo patrimonio per effetto del godimento di beni, quindi anche senza un aumento esteriore di ricchezza, analogamente al possibile atteggiarsi della "deminutio patrimoni" in senso economico, subita dal soggetto passivo, come danno emergente o come lucro cessante” (Cass., sez. VI, n. 470 del 7/11/1991). Appare, d’altra parte, evidente che per effetto della condotta truffaldina degli imputati lo Stato abbia subito un danno ingiusto, consistente nella mancata percezione del tributo ad esso dovuto. Si consideri al riguardo che l’atto di disposizione patrimoniale richiesto per la configurabilità del delitto di cui all’art. 640 c.p., in conseguenza del quale l’autore del reato consegue un ingiusto profitto, può avere anche carattere omissivo: si è, infatti, affermato da parte della S.C. che il danno, nel delitto di truffa, può essere realizzato non soltanto per effetto di una condotta commissiva della vittima (atto di disposizione patrimoniale, compiuto da essa a causa dell'errore ingenerato dagli artifizi o raggiri e consistente nel trasferimento di un bene o di un diritto dal patrimonio proprio a quello altrui), bensì anche per effetto di una sua condotta omissiva, nel senso che la vittima, indotta dall'errore di cui sopra, ometta il comportamento inteso a fare acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica, alla quale essa ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui.
La possibilità di ritenere la sussistenza del delitto di truffa in ipotesi di mancato pagamento di tasse e tributi appare, inoltre, confermata dalla copiosa giurisprudenza di legittimità che esclude il concorso apparente di norme, ritenendo ben possibile il concorso di reati, qualora la truffa si concretizzi in condotte di evasione fiscale. La Corte di Cassazione ha, infatti, sottolineato l’autonomia delle due fattispecie di reato, stante la diversità dei beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici e le diverse ragioni dell’incriminazione. Si segnala, in merito, una recente pronuncia nella quale si è richiamato il principio già in precedenza espresso (Cass., sez. II, n. 1233 del 23/06/1987) secondo cui “in materia tributaria, in caso di illeciti fiscali connessi al mancato pagamento di determinate imposte, non costituisce violazione del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., la ravvisabilità del delitto di truffa aggravata ai danni dello stato, qualora dalla dinamica dei fatti e sulla base di obiettivi elementi di riscontro si configuri una condotta truffaldina tipica ed inequivoca desunta dalle particolari modalità esecutive della evasione fiscale”. Pertanto, non può mai ritenersi la sussistenza del medesimo fatto, per escludere il concorso di reato e ritenere operativo il principio di specialità, allorquando la condotta dell’agente tendente al mancato pagamento di imposte e tributi sia caratterizzata dall’induzione in errore mediante artifici e raggiri, necessaria nella truffa e irrilevante nei reati fiscali (Cass., sez. V, n. 6825 del 23/01/2007).
Ricorre nella fattispecie anche il necessario elemento soggettivo costituito dal dolo generico, emergendo dalle modalità stesse della condotta posta in essere dagli imputati la consapevolezza e volontà riferibile a tutti gli elementi costitutivi del reato quali l’inganno, il profitto ed il correlativo danno, restando irrilevanti le specifiche finalità del comportamento o i diversi motivi a delinquere che hanno spinto a realizzare l'inganno ciascuno dei concorrenti nel reato (Cass., sez. VI, n. 470 del 7/11/1991).
Sussiste la contestata aggravante, essendo il fatto stato commesso in danno dello Stato (art. 640 cpv. n. 1 c.p.). Deve, peraltro, escludersi la sussistenza dell’ulteriore contestata aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p., in quanto, pur tenendo conto dei quantitativi di rifiuti illecitamente smaltiti – stimabili soltanto in via di approssimazione – e dell’entità dell’imposta dovuta, non vi sono elementi sufficienti in atti per qualificare di rilevante gravità il danno procurato alla persona offesa, anche considerando la qualità della stessa, essendo il danno stato arrecato all’ente statale.
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OMISSIS…
P.Q.M.
OMISSIS..
Rubrica e massima a cura del Comitato di Redazione testo della sentenza da www.iussit.it
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