- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Giurisprudenza amministrativa
T.A.R. Campania
19 gennaio 2005 n. 1323
L’art. 7 comma 9 del Codice della Strada riconosce accanto al potere di individuare zone a traffico limitato, il potere di prevedere, in via accessoria la possibilità di introdurre un sistema di tariffazione per l’accesso alle zone sottoposte al limite.
Tale prestazione patrimoniale non ha natura giuridica di corrispettivo, dal momento che all’utente non è riconosciuto nessun servizio o utilità aggiuntiva rispetto alla semplice fruizione della strada comunale.
Non si tratta, inoltre, di un tributo dal momento che la sua funzione non è quella di contribuire alla spesa pubblica.
La tariffazione, ha, piuttosto, valore di disincentivo, avente natura di prestazione patrimoniale imposta,., che ex art. 23 Cost deve essere fondata su una legge.
Tale requisito è soddisfatto dalla previsione dell’art. 7 comma 9 cod. Strad., mentre vanno individuati i limiti posti all’attività dell’ente nella determinazione della tariffa e nella relativa compressione del diritto di circolare.
Entrano in gioco 2 interessi: la libertà costituzionalmente garantita alla libera circolazione e la necessità di disincentivare l’afflusso veicolare in determinate zone.
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