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Gli over 65 alla guida, approfondimenti normativi
Dott. Raffaele Pongelli - Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale
Negli ultimi anni il legislatore ha rivolto un maggiore interesse verso questo gruppo di persone, tenuto conto del trend non solo italiano, ma europeo dell’innalzamento dell’età media e del progressivo invecchiamento della popolazione, confermato dai dati statistici.
Si consideri che in Italia nel 1991 la popolazione composta da persone con 65 anni di età era di 8,7 milioni di persone, (pari al 15,3% del totale), mentre nel 2020 è diventata di 13,6 milioni, (pari al 22,6%).
È altresì sotto gli occhi di tutti il miglioramento delle condizioni di vita di questa fascia di cittadini, che un tempo erano considerati anziani e che ora sono persone attive che partecipano alla vita sociale ed alla mobilità.
Lo studio della normativa riguardante gli over 65 in materia di circolazione e mobilità, contenuta nel codice della strada (CdS) può essere considerata sotto due aspetti principali: la c.d. categoria degli utenti fragili della strada, (pedoni, ciclisti etc.) e la disciplina del rinnovo delle licenze di guida, le cd patenti.
Seguendo tale impostazione si evidenzia quanto segue.
L’art. 1, comma 3, del Codice della Strada prevede che “al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione Europea, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale”.
L’art. 32 comma 2, l. 17 maggio 1999, n. 144, prevede che “il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari”, mentre il comma 3 prevede che “il Ministro dei Lavori Pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'Interno, dei Trasporti e della Navigazione, della Pubblica Istruzione e della Sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso”.
Quanto espresso dal citato art. 32 è sviluppato attualmente nel Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 (di seguito PNSS 2030), emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel gennaio 2021. Scorrendo il PNSS 2030, tra le categorie a maggior rischio ci sono proprio gli over 65.
Dal PNSS emerge che la cifra delle vittime della strada tra gli over 65 è stata di ben 986 nel 2020 ed è sempre il Piano a spiegare il dato, in considerazione dei principali fattori di rischio di quel determinato target di persone. Per gli over 65 spesso la compromissione funzionale dello stato psico-fisico sopraggiunta, che include il deficit visivo (campo visivo, acuità visiva, percezione del contrasto), calo uditivo e decadimento cognitivo li rende artefici e/o vittime dell’incidentalità. Ulteriori cause sono individuate nella distrazione e nella disattenzione, che include anche l’uso dello smartphone alla guida o agli attraversamenti pedonali, oppure la conversazione con i passeggeri, l’ascolto di musica o un sovraccarico cognitivo.
Il PNSS prevede anche le linee strategiche specifiche a favore degli over 65. Tra queste si citano la necessità di aggiornare gli over 65 sul corretto utilizzo delle tecnologie di sicurezza attiva, il responsabilizzare gli utenti over 65 affinché prendano le opportune precauzioni per evitare incidenti e lesioni attraverso interventi di educazione e programmi di aggiornamento. Altre misure consistono nel rendere consapevoli gli over 65 sulla loro maggiore fragilità legata all'età e sull'importanza di utilizzare dispositivi di protezione a bordo, attraverso campagne di sensibilizzazione. Infine, si intende ridurre la circolazione di conducenti non idonei alla guida, attraverso il miglioramento dei processi di valutazione dell'idoneità psico-fisica alla guida.
Nel medesimo presupposto del PNSS, il Codice della Strada affronta l’argomento over 65 principalmente con riguardo alla capacità di guidare, e, quindi, alla patente di guida.
L’art. 115 Cds, rubricato “Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali”, fornisce i limiti minimi d’età per conseguire i diversi tipi di abilitazione alla guida e stabilisce che chi guida i veicoli “deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici”.
Per quanto concerne i “requisiti fisici e psichici”, seppur enunciati dall’art. 115 Cds, essi sono esplicitati dall’art. 119 Cds, ma in negativo. Nella norma, infatti, sono elencate situazioni in cui è precluso l’ottenimento della patente. A chi ha una malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale - alla cui casistica si rinvia - tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore, non può essere rilasciata l’abilitazione alla guida. Quindi tutti possono ottenere le varie abilitazione alla guida, tranne chi rientra in una delle citate categorie. Questo articolo è importante anche per gli over 65, perché il legislatore ha previsto che le patenti debbano essere riconfermate a cadenza periodica sempre più ravvicinata, in base all’età raggiunta, e che siffatti requisiti debbano sussistere al momento del rinnovo, pena il diniego dello stesso.
Edificante appare in tal senso la pronuncia del TAR Liguria Genova, Sez. II, del 10 giugno 2020, n. 360, con la quale si esplicita che “il giudizio d'idoneità ai fini dell'ottenimento della patente di guida è scomponibile, sul piano logico oltre che tecnico, in due valutazioni, la prima della quali vertente sulla sussistenza o meno di infermità, risultanti da constatazioni obiettive e da altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, e la seconda, sulla loro idoneità a pregiudicare o meno in concreto la sicurezza nella guida”.
Limiti massimi previsti dal comma 1-bis dell’art. 115 Cds e dall’art 122 Cds. Il comma 1-bis dell’art. 115 Cds, integrato dalla Circolare del Ministro dell’Interno 14 maggio 2012, prot. n. 300/A/3670/12/101/3/3/9, in relazione alla Guida Accompagnata, prevedono che la persona in funzione di istruttore debba avere un massimo di 60 anni. Tuttavia, tenuto conto delle previsioni dell’art 122 Cds riguardante l’istruttore non professionale, (ad esempio il genitore che insegna a guidare al figlio), l’età massima sale a 65 anni. Sul punto si segnalano l’art. 9 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317 e il parere consultivo del 24 maggio 1999 n. 93 del Consiglio di Stato.
Circa la durata della validità delle patenti, l’art. 126 Cds è il riferimento giuridico. Al comma 2 riporta che le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni. Per chi ha superato il 50° anno di età sono valide per cinque anni e per chi ha superato il 70° anno di età sono valide per tre anni. Al comma 3 detto articolo stabilisce che “le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a) - vedi sopra - , al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t”. Al comma 4 si specifica che “le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b) - vedi sopra - , al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE”. Infine, nel caso di patenti di guida speciali rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B, il comma 5 afferma essere valide per cinque anni, ma se rilasciate o confermate a chi ha superato il 70° anno di età sono valide per tre anni. Il comma 6 enuncia una norma che potremmo definire di chiusura, ovvero che per tutti i titolari di patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'80° anno di età, la validità della patente è pari a due anni.
Per gli autisti professionisti è invece il citato articolo 115 a prevedere al comma 2, indica inoltre i limiti massimi per chi guida autotreni ed autoarticolati - comma 2 lett. a) - , la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, che è l’età di 65 anni; però il limite può essere elevato, anno per anno, fino ai 68 anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale. Infine per guidare gli autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone è di 60 anni - comma 2 lett. b) -. Anche in questa evenienza il limite può essere elevato, anno per anno, fino ai 68 anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.
Per le persone con disabilità in generale, si ricorda infine che qualora dalla visita della commissione medica deputata risulti che sussistano forze residue e capacità tali che, supportate dai necessari adattamenti della vettura, la persona può conseguire una patente B speciale la cui durata è revisione è soggetta alle indicazioni della Commissione stessa.
Da quanto esposto si evince che la materia è piuttosto articolata e complessa e in relazione alla stessa si sono voluti rappresentare solo gli aspetti principali, per approfondimenti si rinvia alla normativa e alla giurisprudenza di specifico riferimento.
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