- Giurisprudenza
- Urbanistica, territorio e infrastrutture, Limiti di velocità
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Guard rail difettoso
Corte di Cassazione sez. III civ.
28 giugno 2011, n. 14254
Ai fini del risarcimento dei danni subiti da un motociclista rimasto mutilato a seguito dell’impatto contro un guard rail mal posizionato, la condotta di guida del danneggiato, che si è posto in una relazione scorretta con la situazione di pericolo, non esclude (ex art. 2043 c.c.) la concorrente responsabilità del gestore della infrastruttura viaria per l’anomala collocazione della barriera di contenimento.
FATTO
Con sentenza 7 ottobre 2008 - 3 febbraio 2009 la Corte d’appello di Catania confermava la decisione del locale Tribunale del 5 novembre 2004, che aveva riconosciuto la concorrente responsabilità dell’ANAS nella produzione dell’ incidente stradale occorso all’attore (omissis) condannando l’ANAS al risarcimento dei danni nella misura di euro 203.160,00 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo.
I giudici di appello, nel confermare la decisione di primo grado, osservavano che non poteva essere accolto l’appello incidentale del (omissis), rivolto ad ottenere la declaratoria di esclusiva responsabilità dell’ANAS.
La velocità tenuta dal giovane (quindicenne all’epoca dell’ incidente) aveva contribuito al verificarsi dell’incidente.
Ma aveva concorso alla produzione dell’evento anche la anomala collocazione dei paletti di sostegno del guard- rail, contro il quale il (omissis) aveva urtato, perdendo il braccio destro a seguito dell’ impatto.
I paletti sporgevano infatti dal bordo del nastro orizzontale anche se in modo non vistoso, ma proprio la natura della lesione riportata dal (omissis) era la riprova più evidente che la anomala configurazione dei paletti aveva determinato la mutilazione di cui era rimasto vittima il (omissis).
La sporgenza dei paletti, ad avviso della Corte territoriale, costituiva insidia non segnalata e imprevedibile, con conseguente imputabilità della P.A. dei danni che ne erano derivati.
La circostanza che il (omissis) proprio per la velocità tenuta al momento del sinistro, si fosse posto autonomamente in una non corretta relazione con la situazione di pericolo, integrava la concorrente sua responsabilità, ma non era tale de neutralizzare la incidenza causale della violazione da parte dell’ANAS del dovere di garantire condizioni di sicurezza della strada.
Avverso tale decisione l’ANAS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
Resiste il (omissis) con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale non condizionato.
Deposita memoria il (omissis)
DIRITTO
Preliminarmente va esaminato il ricorso incidentale là dove si deduce violazione e erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 141. c.p.c.
Si assume che l’appello principale dell’ANAS era stato notificato non nel domicilio eletto nel giudizio primo grado ma ad altro soggetto, non collegato con il (omissis), con conseguente inesistenza (non nullità) della notifica dell’appello; che era da considerare pertanto del tutto errata la decisione del giudice che ne aveva invece ritenuto la nullità della notifica, peraltro sanata dalla costituzione in giudizio dell’appellato; che la decisione di primo grado, in mancanza di valida notifica dell’appello, doveva considerarsi passata in giudicato.
Come è stato rilevato da questa S.C. si tratta di nullità sanabile (art. 160 c.p.c.) qualora vi sia stata comunque costituzione della controparte.
Nel caso di specie, la notifica, effettuata a persone diverse da quelle stabilite dalla legge, dunque nulla, è rimasta sanata ex tunc a seguito della costituzione della parte cui la notificazione è stata diretta in quanto sia ugualmente raggiunto il suo scopo e potenzialmente era idonea a raggiungerlo in quanto diretta a persone (o a luoghi) che avevano un qualche riferimento col destinatario della notificazione stessa.
Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.
Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente ANAS S.p.A. deduce contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.
Rileva in particolare la ricorrente principale che la Corte d’Appello ha ritenuto di dover applicare al caso di specie l’art. 2043 c.c. così come interpretato dalla giurisprudenza nel caso di responsabilità per omessa manutenzione delle strade pubbliche : sussiste la responsabilità della P.A. per danni derivanti dal difetto di manutenzione in quanto la stessa non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’ integrità personale e patrimoniale dei terzi in violazione del principio fondamentale del neminem ledere.
Si osserva inoltre che la contestazione di quanto rappresentato con il ricorso in oggetto dall’ANAS risulta assolutamente non attendibile perché frutto di una poco attenta partecipazione alle fasi procedimentali del giudizio, derivata dal fatto di non aver partecipato alla relazione depositata dal C.T.U. Per questo l’istruttoria, attraverso C.T.U. e prove testimoniali, avrebbe dovuto essere “letta” in modo diverso da quella fatta nella sentenza impugnata: nulla è stato detto circa la posizione reciproca dei vari elementi di cui è composto il guard- rail e il relativo assemblaggio ciò che comporta insidia non visibile e assolutamente non percettibile che ha determinato il danno al (omissis)
Il motivo è inammissibile.
Attraverso la denuncia di numerosi vizi della motivazione, in realtà la ricorrente propone una diversa interpretazione delle risultanze processuali inammissibile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c. in combinato disposto dell’art. 2043 c.c. con riferimento all’art. 360, comma, 1 comma n. 3 c.p.c.
La fattispecie deve inquadrarsi nel disposto dell’art. 2043 c.c. per come interpretato dalla costante giurisprudenza nel caso di omessa manutenzione di strade pubbliche: in tanto sussiste la responsabilità della P.A. per danni derivanti da difetto di manutenzione in quanto la stessa non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’integrità personale e patrimoniale dei terzi in violazione del principio fondamentale del neminem ledere (art. 2043 c.c.).
Nessuna prova era stata fornita al riguardo dalla controparte.
Anche questo motivo è inammissibile per le ragioni già indicate a proposito del primo motivo.
La ricorrente va condannata alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.200,00 di cui 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
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