• Normativa
  • Motoveicoli e ciclomotori, Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Guida di ciclomotori: possibilità di ritiro del certificato di idoneità

Circolare del Ministero dell'Interno
Prot. n. 0001970 del 20 marzo 2008

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo

CIRCOLARE 00022705 del 20 marzo 2008
Prot. UTG n. M/0001970 del 27 marzo 2008

 

OGGETTO: Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Guida di ciclomotori in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. Parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

 


Con nota prot. M/2413/5 del 24 maggio 2007 questo ufficio ha sottoposto all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato taluni dubbi interpretativi emersi in relazione alla problematica indicata in oggetto.

In particolare è stato chiesto all'Organo legale di dirimere il contrasto interpretativo iusorio in merito alla possibilità per gli organi di Polizia Stradale di procedere, in via preventiva, al ritiro del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e di segnalare la circostanza al Prefetto - ai fini della sottopozione del conducente alla visita medica di revisione - allorchè nell'ambito delle violazioni e di rilevamento dei sinistri, i predetti organi abbiano il fondato sospetto che il titolare non sia più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Nella risposta dell'Avvocatura qui di seguito integralmente riportata, viene preliminarmente fatto presente che, ai sensi dell'art. 116. comma 1-bis C.d.S., per guidare un ciclomotore il minore che abbia compiuto il 14° anno di età deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale.

Il comma 1-ter dello stesso articolo 116 estende l'obbligo a conseguire il predetto certificato a tutti coloro che, minorenni o maggiorenni, intendano condurre un ciclomotore e non siano provvisti di patente di guida.

Inoltre, poichè, ai sensi del comma 1-quinquies dell'art. 116. non è possibile essere contemporaneamente titolari di patente di guida e di certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, i conducenti che risultino già muniti di patente di guida non possono conseguire il predetto certificato di idoneità, mentre i titolari del certificato sono tenuti a restituire questo ultimo all'atto del conseguimento della patente.

A norma dell'art. 116, comma 1-quater, C.d.S., i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori "sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostativo all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale". Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, gli istituti della revisione, della sospensione e della revoca della patente di guida si applicano anche ai documenti dei ciclomotori "limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici".

Tanto premesso, va riconsiderato che l'art. 116, comma 1-ter C.d.S., recita alla lettera "coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore".

Ne consegue, con argomentazione a contrario, che in via generale, può affermarsi che i provvedimenti sanzionatori riguardanti la patente di guida producono i loro effetti anche sulla conduzione dei ciclomotori e che, nelle ipotesi in cui la patente di guida sia sospesa in conseguenza di illeciti amministrativi commessi alla guida di veicolo a motore diverso dal ciclomotore, tale ultimo mezzo non può essere condotto dal titolare della patente.

L'unica eccezione alla regola generale appena enunciata è contemplata, appunto, dal citato art. 116, comma 1-ter, C.d.S., a tenore del quale solo i titolari di patente di guida sospesa per la violazione dell'art. 142, comma 9, C.d.S. mantengono il diritto alla guida del ciclomotore (perchè probabilmente tali veicoli possono sviluppare una velocità non superiore ai 45 km/h).

Il principio che emerge sembra essere che il legislatore imponga un utilizzo decrescente del titolo abilitante in presenza di manifestate inidoneità o propensioni trasgressive. Del resto poichè la patente di guida può essere titolo legittimante autonomo per la guida del ciclomotore, i requisiti fisici per la guida dei ciclomotori non possono essere dissimili da quelli necessari per la guida di un'autovettura.

E' notorio che l'ebbrezza alcolica e l'alterazione psicofisica determinata dall'uso di sostanza stupefacenti o psicotrope influiscono sull'attitudine del soggetto a percepire la realtà fenomenica e quindi sulla guida di un mezzo di trasporto.

La possibilità di procedere al ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori nelle ipotesi in cui il conducente si trovi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (art. 186 C.d.S.) o in uno stato di alterazione psicofisica determinato dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), va individuata in una carenza delle presupposte condizioni psico-fisiche del conducente dal momento che anche per la guida dei ciclomotori l'art. 116, comma 1-quater C.d.S. richiede il possesso si precisi requisiti psico-fisici, trattandosi di mezzi comunque dotati di una elevata potenzialità lesiva per l'incolumità del conducente e degli altri soggetti circolanti.

Il ritiro del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori trova quindi fondamento nella esigenza generale di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada, ponendosi quale misura preventiva tesa ad impedire che un soggetto che si trovi in una condizione di inabilità psicofisica venga a costituire un pericolo per l'incolumità propria ed altrui.

Pare conseguente che gli organi di Polizia Stradale possano procedere, in via preventiva, al ritiro del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e di segnalare la circostanza al Prefetto (affinchè possa essere ordinato al conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione) allorchè, nell'ambito delle attività di accertamento delle violazioni e di rilevamento dei sinistri, i predetti organi abbiano il fondato sospetto che il titolare non sia più in possesso dei prescritti requisiti psicofisici a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Inoltre, posto che al ritiro del certificato in questione non può far seguito alcun provvedimento prefettizio di sospensione della validità dello stesso ai sensi dell'art. 223, comma 3, C.d.S. si ritiene che le Prefetture non possano trattenere, per ragioni cautelative, i titolo abilitante nelle more della effettuazione, da parte dell'interessato, della visita medica di revisione dei requisiti psicofisici, stante l'inesistenza di una norma specifica che preveda tale comportamento o lo legittimi.

Si prega di voler dare ampia diffusione al contenuto della presente.


IL VICE CAPO DIPARTIMENTO - DIRETTORE CENTRALE
(f.to)