- Giurisprudenza
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci
Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti - interpretazione della Corte Costituzionale
Corte Costituzionale - massima a cura della dott.ssa Maristella Giuliano
Sentenza 29 gennaio 2026 n. 10
Evidenziata la disparità di trattamento tra chi conduce il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che non gli hanno provocato alcuno stato di alterazione psico-fisica e ogni altro soggetto che si pone alla guida di un veicolo, e l’irragionevole equiparazione di trattamento tra chi conduce il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che producono uno stato di alterazione psico-fisica e chi compie la medesima condotta avendo assunto anche in periodi passati, sostanze stupefacenti, ma in assenza di alterazione, la Corte dichiara che le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate, a condizione che si dimostri che la concreta condotta dell’agente abbia creato un reale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza in esame, ha fornito una interpretazione delle norme relative alle discusse disposizioni relative alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, di cui all’art. 187, commi 1 e 1-bis, del codice della strada, come modificate della legge 25 novembre 2024, n. 177 “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Giovanni AMOROSO;
Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena, con ordinanze del 28 marzo e 18 aprile 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 93 e 99 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 22 e 23, prima serie speciale, dell’anno 2025; e nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, che modifica l’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pordenone con ordinanza dell’8 aprile 2025, iscritta al numero 125 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 26, prima serie speciale, dell’anno 2025;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 28 marzo 2025, iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-bis (recte: art. 187) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), censurandolo nella parte in cui prevede che «è punito “[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida».
1.1.– Il rimettente è investito di una richiesta di decreto penale di condanna a carico di un imputato «per il reato p. e p. dall’art. 187 C.d.S. perché si poneva alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (nonché per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. per essersi posto alla guida con tasso alcolemico pari a 2.55 g/l)». Secondo quanto riferisce il giudice a quo, dagli atti di causa risulta che nel gennaio 2025 l’imputato aveva avuto un incidente stradale alla guida della propria motocicletta, e che dall’analisi delle urine effettuata poco dopo in ospedale era emersa una positività alla cocaina e a suoi metaboliti («cut off 300 mg/ml»). Tale accertamento sarebbe peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione («recettiva dei risultati della letteratura scientifica»), «inidoneo a provare uno stato di alterazione psicofisica del soggetto al momento della guida, essendo tale positività compatibile con assunzione anche risalente nel tempo». Mancherebbero d’altra parte agli atti «ulteriori significativi elementi» in relazione al reato di cui all’art. 187 cod. strada, in quanto l’imputato, all’arrivo della polizia giudiziaria, «si presentava in stato alterato ma con sintomi riconducibili ad abuso di alcolici e non di stupefacenti» – circostanza poi confermata dagli esami ematici, dai quali risultava alcolemia nel sangue pari a 2,55 g/l.
1.2.– In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente evidenzia che «la accertata positività alla cocaina dell’imputato a seguito delle analisi urinarie» comporterebbe, alla luce dell’art. 187 cod. strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024, «la possibile emissione del richiesto decreto penale comprovando una assunzione di stupefacenti antecedente alla guida», pur non essendo tale circostanza idonea «ad acclarare che l’[imputato] guidasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, né a determinare quando le stesse siano state assunte». Né risulterebbero «eventuali altri elementi ostativi» all’accoglimento della richiesta di decreto penale.
1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva anzitutto che l’art. 187 cod. strada, come novellato dalla legge n. 177 del 2024, punisce «[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Il tenore letterale di tale disposizione sarebbe «del tutto irrazionale o inammissibilmente generico». In assenza di qualsiasi «delimitazione temporale» dell’assunzione rispetto alla guida, infatti, la fattispecie comporterebbe «la conseguenza […] che se una persona avesse assunto stupefacenti a 18 anni e poi si mettesse alla guida a 60 anni sarebbe punibile in quanto “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”». D’altro canto, «[s]e invece si ritenesse che tale espressione faccia riferimento ad uno spazio temporale prossimo rispetto alla guida (lettura più razionale) si tratterebbe di norma del tutto generica e priva di contenuti tali da consentire a chi la legge — sia il cittadino o il magistrato — di capire quale sia tale elemento temporale (1 ora? 2 ore? 4 ore? 8 ore? 24 ore?...)».
Né potrebbe demandarsi alla giurisprudenza la funzione di «creare» la norma, interpretandola «come correlata ad un lasso temporale tale da rendere logicamente prospettabile la perdurante efficacia dello stupefacente», perché una tale interpretazione introdurrebbe nella fattispecie un elemento costitutivo «del tutto estraneo al tenore letterale della norma» e da «modellarsi in via interpretativa ad (inammissibile) arbitrio della giurisprudenza». Un tale esito interpretativo, peraltro, «darebbe rilevanza a elementi costitutivi univocamente espunti dal legislatore dalla formulazione della norma».
La «[t]otale genericità» della disposizione ne comporterebbe, quindi, la illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 25 Cost., mancando la fattispecie astratta di «connotati precisi» e di una «descrizione intellegibile» (è citata la sentenza n. 96 del 1981 di questa Corte).
1.4.– Sotto altro profilo, la disposizione lederebbe inoltre il principio di necessaria offensività del reato, parimenti desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost. (è citata la sentenza n. 116 del 2024 di questa Corte), atteso che essa si applicherebbe anche a «condotte prive di alcun pericolo per la circolazione (tale la situazione di chi abbia assunto stupefacenti i cui effetti siano oramai del tutto svaniti e dei quali rimangano tracce solo nelle urine)». La letteratura scientifica e la giurisprudenza avrebbero infatti accertato che in molti casi può esservi guida senza alterazione anche dopo l’assunzione di stupefacenti, quando ne siano cessati gli effetti, sicché la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato risulterebbe «irrazionale e arbitraria e non rispondente all’id quod plerumque accidit», in contrasto con quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. Una fattispecie già volta ad assicurare una «tutela anticipata della incolumità pubblica e della privata incolumità e proprietà», come l’art. 187 cod. strada, verrebbe così a sanzionare «condotte (non solo non direttamente lesive di tali beni ma addirittura) prive di ogni possibile rilevanza a porli in pericolo (guidare quando ogni effetto dello stupefacente è svanito, sul mero presupposto di una pregressa assunzione)».
La deroga al principio di necessaria offensività del reato non potrebbe essere, d’altro canto, giustificata con le «possibili difficoltà correlate all’accertamento di una effettiva situazione di alterazione/pericolosità alla guida», attesa la disponibilità di esami e accertamenti scientificamente idonei a tale scopo (come il prelievo ematico) e la possibilità di desumere lo stato di alterazione anche da elementi ulteriori rispetto alle analisi biologiche (come evidenziato nella giurisprudenza della Corte di cassazione). In ogni caso, poi, la mera difficoltà di provare un elemento costitutivo necessario per rendere la previsione di una ipotesi di reato razionale e conforme a Costituzione non potrebbe legittimare la rinuncia a tale elemento.
1.5.– Contrasterebbe, infine, con i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanzionare, ai sensi dell’art. 186 cod. strada, chi «guida in stato di ebbrezza» – come pure, al successivo art. 186-bis, chi guida «dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste» –, e prescindere totalmente dallo stato di alterazione, invece, nella fattispecie di cui all’art. 187 cod. strada. Non basterebbe a ricomporre l’incongruenza il fatto che «l’uso di alcool sia in generale lecito […], mentre quello di stupefacenti è sempre illegale», considerato che «il mero generico pregresso consumo di stupefacenti è […] profilo del tutto irrilevante rispetto al verificarsi di una situazione di effettivo pericolo alla circolazione e già autonomamente sanzionato (art. 75 DPR n. 309/90)».
Altrettanto irrazionale sarebbe sanzionare, come nel caso dell’art. 187 cod. strada, «chi, avendo patente, guida dopo una pregressa (illecita) assunzione di stupefacenti in assenza di ogni prova sulla possibile rilevanza di tale condotta a influire sulla sua condotta di guida», e non sanzionare penalmente chi guida senza patente: condotta, quest’ultima, «che presuntivamente appare di sicuro pericolo per la circolazione stradale» e per la quale, tuttavia, l’art. 116 cod. strada prevede una «mera sanzione amministrativa».
1.6.– Il rimettente auspica, in conclusione, che questa Corte – «ove non ritenga opportuna più incisiva determinazione – pronunzi una pronuncia additiva costituzionalmente necessitata, aggiungendo al mero criterio temporale già oggetto della previsione legislativa (“dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”) un criterio di risultato (si può ipotizzare, con richiamo all’art. 186-bis C.d.S., “e sotto l’effetto di queste”)».
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso all’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate.
2.1.– Le questioni sarebbero inammissibili, innanzi tutto, per difetto di rilevanza, posto che l’imputato sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale, «incorrendo pertanto nella fattispecie di cui all’art. 187, comma 1-bis, del Codice della Strada», mentre la richiesta del decreto penale di condanna sarebbe stata formulata ai sensi del comma 1 di tale articolo, perché l’imputato «si poneva alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Il rimettente, quindi, avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 459, comma 3, del codice di procedura penale. In ogni caso, difetterebbe una motivazione in ordine alla rilevanza, «solo apoditticamente affermata», senza precisazione delle possibili «opzioni decisorie».
L’inammissibilità, in secondo luogo, deriverebbe dal non avere il rimettente preliminarmente vagliato la possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione: interpretazione percorribile, dovendo la disposizione censurata intendersi nel senso che «non ogni preventiva assunzione di sostanze stupefacenti concretizza il reato di cui all’art. 187 del Codice della strada, ma solo quella assunzione che si ponga, rispetto al momento della guida, in un intervallo di tempo apprezzabile e avente, pertanto, diretta influenza sulle capacità del guidatore».
Ancora, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di motivazione, poiché il giudice a quo non avrebbe compiutamente descritto la fattispecie concreta al suo esame.
L’inammissibilità deriverebbe anche dalla «genericità e perplessità della formulazione» delle questioni, sia in ordine alla sussistenza delle lamentate violazioni, sia in ordine ai parametri costituzionali, evocati senza «una compiuta esposizione delle ragioni che depongono per l’invocato contrasto». Né sarebbe chiara «l’esatta natura dell’intervento richiesto [a questa] Corte, ovvero se esso sia additivo o meramente caducatorio della disposizione censurata o, ancora, se il rimettente intenda chiedere altro intervento».
Infine, le questioni sarebbero inammissibili perché volte a sollecitare un intervento additivo di questa Corte in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, quale quella inerente alla scelta di «forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l’aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo», così come alla individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 139 del 2023).
2.2.– Nel merito, le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate.
2.2.1.– La difesa dello Stato si sofferma anzitutto sulla ratio della modifica normativa: a seguito dell’eliminazione del parametro clinico dell’alterazione psico-fisica dagli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, non sarebbe più necessaria la «probatio diabolica» del nesso eziologico tra assunzione e alterazione, che in passato aveva reso di estrema difficoltà l’accertamento del reato e prodotto la «sostanziale impunità di certe condotte che sono, invece, le più pericolose per la pubblica incolumità». L’elemento caratterizzante la nuova fattispecie incriminatrice sarebbe ora costituito «dallo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo», che si concretizzerebbe «in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida», il cui accertamento sarebbe assicurato «dall’impiego di determinate matrici biologiche, campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, negli esami necessari ad accertare l’assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope». Per consentire il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’accertamento dell’attualità d’uso della sostanza stupefacente o psicotropa, del resto, il legislatore sarebbe intervenuto su altre disposizioni dello stesso art. 187 cod. strada, trascurate dal giudice rimettente.
La scelta del legislatore, quindi, non sarebbe «affatto irragionevole e men che meno arbitraria o irrazionale». Piuttosto, la nuova disposizione eviterebbe le incertezze e le difficoltà collegate in passato all’accertamento concreto dello stato di alterazione e sarebbe «in linea con l’esigenza di assicurare una effettiva punizione delle condotte».
2.2.2.– Con riguardo poi al principio di necessaria offensività della fattispecie penale, il significato da attribuire all’avverbio «dopo», contenuto nell’art. 187 cod. strada, non sarebbe «né generico, né in contrasto con il suddetto principio»: ciò in quanto «l’accertamento in concreto della perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa sul guidatore [sarebbe] assicurato dall’impiego di determinate matrici biologiche (sangue e saliva) e non altre (ad es. esame del capello) che rendono davvero concreto ed attuale il rischio per l’incolumità dell’agente stesso e dei terzi».
D’altra parte, il giudice rimettente muoverebbe da un errato presupposto interpretativo, perché «[n]on ogni preventiva assunzione di sostanze stupefacenti concretizza il reato di cui all’art. 187 del Codice della strada, ma solo quella assunzione che si ponga, rispetto al momento della guida, in un intervallo di tempo apprezzabile e avente, pertanto, diretta influenza sulle capacità del guidatore». Il «presupposto» del reato, dato dalla «assunzione della sostanza», rileverebbe «di per sé […], per l’effetto che la sostanza determina in base al giudizio tecnico-scientifico a base della sua classificazione», operata alla stregua di un «giudizio tecnico-scientifico condotto dagli organi competenti secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 309/1990».
La nuova fattispecie sarebbe, quindi, non più di «pericolo concreto», ma di «pericolo […] presunto». La presunzione di pericolosità sarebbe «insita nella stessa nozione di sostanza stupefacente o psicotropa che è tale solo perché idonea a determinare una compromissione nell’organismo umano».
La modifica normativa, in tal senso, risponderebbe «pienamente alle esigenze di un sistema penale liberal-democratico, che ammette i reati a pericolo presunto a condizione che: a) la loro previsione si riferisca alla tutela anticipata di beni particolarmente importanti, rispettando il principio di proporzione; b) la tutela nella diversa forma della fattispecie a pericolo concreto risulti insufficiente per le difficoltà di precisare i termini di probabilità della lesione, rispettando così il principio di sussidiarietà; c) l’identificazione delle condotte avvenga secondo regole scientifiche riconosciute, rispettando il principio di congruenza razionale tra mezzi e scopi».
In questo caso, sarebbe «evidente come: sub a), la regola riguardi la tutela anticipata di beni primari come la vita e l’incolumità delle persone; sub b), la tutela nella forma del pericolo concreto risulti insufficiente proprio per le difficoltà probatorie connesse alla verifica dello stato di alterazione; sub c), l’identificazione delle condotte sia effettuata sulla base di regole scientifiche che sono alla base dell’identificazione delle sostanze e, quindi, del pericolo intrinseco derivante dalla loro assunzione».
Ad ulteriore supporto di tali argomentazioni, l’interveniente richiama le «linee guida adottate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Interno (Protocollo n. 10180 dell’11 aprile 2025), avente ad oggetto “Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l'influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada”», a mente delle quali «l’accertamento della perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa e, dunque, la potenziale pericolosità della condotta, con conseguente pericolo di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, è assicurato dall’impiego di determinate matrici biologiche, campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, negli esami necessari ad accertare l’assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope».
Le linee guida contribuirebbero «ad ulteriormente riempire di contenuto il precetto della fattispecie incriminatrice», circoscrivendo la rilevanza penale della condotta «a quei casi in cui l’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope è “attivo e rilevante”, ossia a quelle fattispecie in cui si ravvisa un serio pericolo per la sicurezza della circolazione».
A conforto della legittimità costituzionale della novella, l’Avvocatura generale dello Stato richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui rientra «nella discrezionalità del legislatore optare per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l’aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, individuare la soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva». Rispetto ai reati di pericolo – e, segnatamente, di pericolo presunto – il sindacato costituzionale dovrebbe limitarsi a verificare che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerumque accidit (è richiamata la sentenza n. 139 del 2023).
La valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato dalla norma censurata non sarebbe per l’appunto né irrazionale né arbitraria, «in quanto la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce, come dimostrano le statistiche, la letteratura scientifica e i fatti di cronaca, uno dei comportamenti più pericolosi per la circolazione stradale perché ha una maggiore probabilità di causare un incidente stradale grave». Per altro verso, la «conclamata presenza di principi attivi delle sostanze nelle matrici biologiche utilizzabili» non potrebbe «mai escludere completamente il pericolo collegato alla presenza di effetti biologici delle sostanze stupefacenti o psicotrope idonei ad influire sull’abilità alla guida e, pertanto, idonei a mettere a rischio la sicurezza stradale e, dunque, l’incolumità degli utenti della strada».
2.2.3.– Parimenti infondate sarebbero le censure di violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, considerato che i tertia comparationis evocati dal rimettente (artt. 116, 186 e 186-bis cod. strada) sarebbero fattispecie eterogenee rispetto a quella censurata. In ogni caso, la scelta del legislatore rientrerebbe nell’ambito della sua discrezionalità e la disposizione censurata sarebbe «ragionevole, proporzionata, congrua ed adeguata rispetto al fine perseguito dal legislatore».
3.– Con ordinanza del 18 aprile 2025, iscritta al n. 99 reg. ord. del 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 1 della legge n. 177 del 2024, «nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di un’effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida».
3.1.– Il rimettente è investito della richiesta di decreto penale di condanna a carico di una persona imputata della contravvenzione di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada, per avere circolato alla guida di un’autovettura dopo aver assunto sostanze stupefacenti (cocaina). Fermato nel contesto di attività di controllo ai fini di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, l’imputato aveva prestato il consenso al prelievo di campioni biologici. Sia le analisi delle urine, sia quelle ematiche avevano fornito riscontro di positività alla cocaina.
3.2.– In punto di rilevanza, il giudice a quo evidenzia: a) l’applicabilità nel procedimento principale dell’art. 187, comma 1, cod. strada nell’attuale formulazione, vigente al momento del fatto; b) l’incidenza di una pronunzia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’esercizio della funzione giurisdizionale, anche solo considerando che «la prospettata pronunzia additiva (in bonam partem) imporrebbe l’accertamento di aspetti fattuali (quali quelli relativi all’attualità dello “stato di alterazione psico-fisica”), attualmente obliterati dalla fattispecie astratta per come rimodulata dal legislatore nel 2024». Peraltro, anche qualora si volesse ricostruire in termini maggiormente pregnanti lo scrutinio di rilevanza, intendendolo come verifica della effettiva influenza della risoluzione della questione sull’esito del giudizio principale, la conclusione non muterebbe. Ad avviso del rimettente, infatti, ove la norma censurata fosse reputata conforme a Costituzione, egli dovrebbe ritenere integrato il reato contestato ed emettere quindi il decreto penale di condanna, mentre se le questioni fossero accolte dovrebbe, alla luce della ricostruzione dei fatti, rigettare la relativa richiesta.
3.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rammenta che, nella previgente formulazione, l’art. 187 cod. strada puniva «[c]hiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope», descrivendo con ciò una «fattispecie (non già di evento, bensì di condotta) di pericolo (per vero, astratto), funzionale alla tutela (anticipata) dell’interesse alla “sicurezza per la circolazione stradale”».
Secondo l’assetto ermeneutico «assolutamente consolidato» (che il rimettente ricostruisce con dovizia di richiami alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità), la fattispecie era costituita dal concorso di due elementi qualificanti: «da un lato, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; dall’altro l’assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo stato di alterazione». Per la prova di tale stato, si riteneva sufficiente l’accertamento di «uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti», non necessariamente di una condizione di intossicazione.
La legge n. 177 del 2024 sarebbe intervenuta su tale assetto normativo e applicativo – come emergerebbe dai lavori preparatori del disegno di legge A.C. n. 1435, da cui la legge stessa ha tratto origine – al fine di «porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell’illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia». Il legislatore avrebbe inteso, in specie, «supera[re] lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilità di condotte particolarmente pericolose per l’incolumità pubblica».
All’esito dell’intervento normativo, il disvalore della fattispecie non riposerebbe più su una condotta capace di porre in pericolo l’interesse alla «sicurezza per la circolazione stradale», strumentale alla tutela dell’incolumità degli utenti della strada, ma «sul mero dato di successione cronologica» tra l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e la guida. Ne deriverebbe «un’operazione con effetti espansivi del perimetro della penalità» entro il quale rientrerebbero tanto l’ipotesi di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cui sia conseguita un’alterazione psico-fisica, quanto l’ipotesi di guida, dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma «in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione».
L’esegesi del novellato disposto normativo, confortata dall’argomento letterale e dalla «intentio legislatoris», non si presterebbe a interpretazioni costituzionalmente orientate. Né varrebbe il riferimento, contenuto nel comma 2-bis dell’art. 187 cod. strada, al sospetto che il conducente si trovi «sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope», in quanto tale circostanza rileverebbe non già per la perimetrazione dell’illiceità penale, ma soltanto ai fini dell’attribuzione di ulteriori facoltà agli organi di polizia stradale.
3.4.– Muovendo da tale interpretazione, il rimettente denuncia, sotto un primo profilo, la violazione «della necessaria offensività, di cui agli artt. 13, 25, secondo comma e 27 Cost., quale principio “dimostrativo”» e del «[d]ivieto di incriminazioni “d’autore”».
Premessi alcuni cenni sulla prospettazione, in dottrina, della «portata “dimostrativa” (anche) del principio di necessaria offensività del reato, che si appaleserebbe capace, ex se, di giustificare una declaratoria di incostituzionalità, senza la necessità di alcun ausilio da parte dei (sovente giustapposti) principi di ragionevolezza e proporzione» (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 354 del 2002 e n. 249 del 2010), il giudice a quo osserva che nella condotta descritta dal vigente art. 187, comma 1, cod. strada, «neutralizzate le potenzialità predittive dell’alterazione psico-fisica», non sarebbe rintracciabile «alcun elemento, tantomeno scientificamente fondato, capace di sostenere la conclusione secondo la quale, in assenza di alterazione, possa darsi una qualsivoglia offesa […] in termini di messa in pericolo all’interesse alla “sicurezza per la circolazione stradale”».
La «radicale assenza di potenzialità offensiva della condotta» dischiuderebbe, peraltro, «una prospettiva di ulteriore, patente, violazione dei basilari canoni costituzionali, che non tollerano incriminazioni “d’autore”, poiché confliggenti con il “principio penale del fatto”, per vero presupposto indefettibile del principio di offensività». Ciò in quanto il «baricentro [della nuova] incriminazione, deprivata dal rilievo dell’alterazione psico-fisica, verrebbe a rimodularsi tutt’intorno all’aver – l’agente – assunto sostanze stupefacenti ovvero psicotrope». Si prospetterebbe, in tal modo, un’incriminazione che avrebbe ad oggetto «un modo di essere dell’agente, assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope».
3.5.– Sotto altro profilo, sarebbe violato il «principio di offensività-ragionevolezza, di cui agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27 Cost.», per la «manifesta irragionevolezza della presunzione di pericolosità sottesa all’incriminazione». In relazione, infatti, alle «classi di (sotto-)fattispecie in cui l’agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione», l’art. 187, comma 1, cod. strada configurerebbe un reato di condotta di pericolo presunto, «in cui la presunzione di pericolosità posta, in maniera assoluta, dal legislatore non appare sorretta da alcuna – tantomeno adeguata – base nomologica atteso che – espunta l’alterazione psico-fisica dal novero degli elementi fattuali che possano assumere rilievo in vista dell’impostazione del giudizio di causabilità dell’accadimento disvoluto dal legislatore – la fattispecie si mostra completamente sprovvista di alcuna scientificamente, ovvero, empiricamente, fondata potenzialità offensiva dell’interesse tutelato».
3.6.– La radicale assenza di offensività insita nella sotto-fattispecie sopra delineata sarebbe altresì in contrasto con «l’obiettivo della rieducazione del condannato posto dall’art. 27, terzo comma, Cost. e non sacrificabile nemmeno a fronte della valorizzazione di altre funzioni della pena».
3.7.– Da ultimo, il rimettente denuncia la violazione del principio di uguaglianza-ragionevolezza, per la manifesta irragionevolezza dell’assimilazione del trattamento tra situazioni differenti, caratterizzate da diverso disvalore: a) quella di chi si ponga alla guida, sotto l’effetto di sostanze, con effettiva compromissione psico-fisica; b) quella di chi faccia altrettanto, in assenza di alcuna compromissione delle proprie capacità di guida (tenendo una condotta priva di alcuna potenzialità offensiva o, comunque, dotata di una idoneità offensiva completamente differente rispetto all’ipotesi sub a).
3.8.– Della disciplina censurata non sarebbe possibile una interpretazione costituzionalmente orientata al principio di necessaria offensività, perché una «(ri)conversione ermeneutica» della fattispecie imporrebbe di attribuire rilevanza all’elemento dell’alterazione psico-fisica, «il cui rilievo […] è stato espressamente, inequivocabilmente, avversato dal legislatore».
4.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo l’inammissibilità e, comunque, la manifesta infondatezza delle questioni.
4.1.– Le questioni sarebbero inammissibili, sotto un primo profilo, «per difettosa e carente rappresentazione del fatto», avendo il giudice omesso di dare conto se il grado di positività rivelato dagli esami tossicologici «abbia comportato per il guidatore quell’alterazione psico-fisica che, in tesi, costituirebbe requisito imprescindibile ai fini di una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie incriminatrice».
Inoltre, il rimettente si sarebbe sottratto al tentativo di fornire una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata (interpretazione possibile, secondo l’interveniente, per le ragioni già esposte in relazione all’ordinanza iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025).
4.2.– Nel merito, le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate.
4.2.1.– Gli argomenti dell’Avvocatura dello Stato sono analoghi a quelli sviluppati in relazione all’ordinanza iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025. In aggiunta, l’interveniente evidenzia che il novellato art. 187 cod. strada non avrebbe «alcuna portata innovativa rispetto alla già sussistente inibizione alla guida da parte dei soggetti sottoposti a terapie farmacologiche fondate sull’assunzione di sostanze psicotrope», e sottolinea che risulterebbe «pienamente rispettata» la finalità rieducativa della nuova disposizione, «qui certamente caratterizzata anche da connotati di special-prevenzione». La norma censurata, in definitiva, sarebbe «proporzionale, congrua ed adeguata rispetto al fine perseguito dal legislatore».
5.– Ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’Unione camere penali italiane (UCPI), a titolo di amicus curiae, ha depositato un’opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale del 14 ottobre 2025, con la quale, ritenendo fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP rimettente, auspica che questa Corte offra una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024 e dell’art. 187, commi 1 e 1-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, «ripristinando per via interpretativa ed in bonam partem – anche attraverso una sentenza interpretativa di rigetto – il requisito dell’alterazione psicofisica eliminato dal legislatore».
In via subordinata, l’UCPI confida in una dichiarazione di illegittimità costituzionale delle predette norme «per contrasto con l’art. 25, comma 2 Cost., in combinato disposto con gli artt. 3 e 27, comma 3 Cost., in quanto esse, non contemplando la necessità di alcun accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si pone alla guida, prevedono in maniera non ragionevole una sanzione penale per un fatto che, invece, è inoffensivo».
L’amicus curiae auspica, altresì, che il sindacato di questa Corte superi il limite del devoluto indicato dall’ordinanza di rimessione (circoscritto all’art. 187, comma 1, cod. strada) e si estenda all’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, che ha apportato le modifiche censurate. La riperimetrazione del petitum consentirebbe lo scrutinio anche del numero 2) dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 177 del 2024, che ha eliminato le parole «in stato di alterazione psico-fisica» dal comma 1-bis dell’art. 187 cod. strada (concernente l’ipotesi, più severamente punita, in cui il conducente, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, provochi un incidente stradale), evitando l’incongruenza che, in accoglimento delle questioni proposte, tale requisito sia ripristinato per il comma 1 dell’art. 187 cod. strada, ma non anche per il comma 1-bis.
Circa il merito delle censure, l’amicus osserva che:
– sussisterebbe il profilo di carente offensività denunciato dal giudice a quo, con conseguente violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., considerato che la fattispecie censurata sanzionerebbe la guida dopo aver assunto sostanza stupefacente, indipendentemente dalla circostanza che l’effetto della stessa sia ancora attuale oppure sia totalmente svanito;
– la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato risulterebbe irrazionale e arbitraria, fondandosi su «una indimostrata pericolosità “sempre e comunque” della previa assunzione della sostanza stupefacente, a prescindere dal tempo che intercorre tra tale assunzione e la condotta di guida»;
– la presunzione di pericolo non si fonderebbe neppure sull’id quod plerumque accidit, costituendo, al contrario, fatto notorio, conosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, che l’«effetto drogante» varia da sostanza a sostanza e tende a scemare nel corso del tempo;
– sarebbe violato anche il principio di uguaglianza, sotto plurimi profili: a) perché la norma attualmente vigente punirebbe «allo stesso modo chi guida in uno stato di incapacità psico-fisica dovuta all’assunzione dello stupefacente e chi guida perfettamente compos sui per essere gli effetti della sostanza assunta ormai totalmente svaniti»; b) perché sarebbe prevista la medesima cornice edittale per una condotta di pericolo presunto (art. 187, comma 1, cod. strada) e per una condotta di pericolo concreto per la sicurezza stradale, quale è quella delineata dall’art. 186, comma 2, cod. strada per le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza; c) perché le condotte di illecita importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per fare uso personale sarebbero sanzionate solo in via amministrativa, mentre «l’assunzione della sostanza combinata con un comportamento lecito, qual è quello di porsi alla guida di un veicolo», verrebbe sanzionata penalmente, pur quando all’assunzione della sostanza non consegua uno stato di alterazione e dunque un pericolo per la circolazione stradale;
– sussisterebbe anche il contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost., sia perché, «[s]e la condotta posta in essere dall’agente non è pericolosa, egli non necessita di essere rieducato», sia perché il «percorso rieducativo» non potrebbe comunque essere il medesimo «per chi pone in essere una condotta solo presuntivamente pericolosa e chi invece espone ad effettivo pericolo il bene giuridico tutelato».
L’irrazionalità dell’attuale assetto normativo affliggerebbe anche il comma 1-bis dell’art. 187 cod. strada, perché, eliminato l’inciso «in stato di alterazione psico-fisica», l’aggravamento di pena verrebbe a dipendere «da una mera casualità, il verificarsi dell’incidente, totalmente slegata da un qualsivoglia disvalore della condotta»; per contro, secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’aggravamento della pena previsto dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada si continuerebbe a richiedere la sussistenza di un nesso tra lo stato di ebbrezza del conducente ed il verificarsi del sinistro.
Sarebbe infine irrazionale che, da un lato, l’art. 187 cod. strada «sanzioni l’assunzione di sostanze di per sé stessa; quindi, senza richiedere che da essa derivi alcunché rispetto al momento della guida (comma 1) ovvero dell’incidente (comma 2), e dall’altro gli artt. 589bis e 590bis cp (giustamente) riconnettano una maggior pena ad un incidente provocato da chi guida in stato di alterazione».
6.– Anche l’Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) ha depositato un’opinione scritta a titolo di amicus curiae, ammessa con lo stesso decreto presidenziale del 14 ottobre 2025, con la quale auspica che questa Corte «dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 187, co. 1 C.d.S ovvero affermi la doverosità di una interpretazione della disposizione censurata conforme al principio di offensività».
Più specificamente, «al fine di assicurare la massima uniformità dei singoli giudizi di merito che concernono una fattispecie di reato di notevole riscontro applicativo», la AIPDP confida che questa Corte, alternativamente:
– dichiari l’illegittimità costituzionale della norma censurata «nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida»;
– ovvero operi «una interpretazione della disposizione che consenta il rispetto del principio di offensività e, mediatamente, l’uniforme, ragionevole e non sproporzionata applicazione del precetto, richiedendo che — in assenza di attendibile generalizzazione del senso comune (id quod plerumque accidit) tale da giustificare il ricorso del legislatore a una fattispecie di pericolo presunto — il giudice di merito accerti, caso per caso, la sussistenza di un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato servendosi di elementi ulteriori rispetto alla mera assunzione di una sostanza stupefacente in un momento antecedente alla condotta di guida».
Più in particolare, l’AIPDP si sofferma sull’allegata violazione del principio di necessaria offensività, evidenziando come l’eliminazione del requisito dell’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica renda possibile punire «condotte radicalmente prive di pericolosità, anche solo astratta o presunta, per il bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale e, mediatamente, per la vita e l’incolumità fisica degli utenti della strada». Tale scelta legislativa sarebbe, «correlativamente, irragionevole, sproporzionata e incompatibile con il finalismo rieducativo della pena».
L’amicus richiama la circolare congiunta dei Ministeri dell’interno (n. 11280) e della salute (n. 10180) dell’11 aprile 2025, avente ad oggetto «Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada», che nel «reintrodurre surrettiziamente il requisito dell’alterazione psicofisica espunto dal legislatore», raccomanda l’esecuzione di «analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito», suggerendo la necessità di accertare «una perdurante influenza della sostanza»: sostanza che dovrebbe essere stata «assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che [essa] produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida». Tali indicazioni, osserva l’amicus, non sarebbero però in grado di incidere sulla disposizione censurata, essendo la circolare «un mero atto interno alla P.A.» e non «una fonte del diritto – men che meno penale (art. 25, co. 2 Cost.) – né una norma integratrice del precetto».
Tanto premesso, l’AIPDP si sofferma diffusamente sulla asserita violazione:
– dell’art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dei principi di necessaria offensività del reato, di tassatività e di determinatezza del precetto penale; nonché
– dell’art. 3 Cost., sub specie di lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, ed altresì per contrasto con il principio di uguaglianza, perché la norma censurata, prescindendo dalla incidenza dell’assunzione di sostanze rispetto alla guida, determinerebbe, da un lato, il trattamento differenziato di condotte ugualmente inoffensive, e, dall’altro lato, l’irragionevole equiparazione di situazioni eterogenee.
La violazione del principio di uguaglianza emergerebbe «vieppiù dal confronto tra la nuova disciplina dell’art. 187 C.d.S. e la costellazione di illeciti penali volti a criminalizzare le condotte di guida da parte di soggetti che hanno assunto sostanze lato sensu alteranti»: l’art. 186 cod. strada, gli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, secondo comma, cod. pen., tutte fattispecie che prevedono «elementi ulteriori rispetto al dato della pregressa assunzione» (nel primo caso, uno «stato di ebbrezza» testimoniato da un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l.; nelle ipotesi di omicidio e lesioni colpose stradali il riscontro di uno «stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»).
7.– Con ordinanza dell’8 aprile 2025, iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pordenone ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, nella parte in cui sopprime le parole «in stato di alterazione psico-fisica» nell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992.
7.1.– Il rimettente è investito della richiesta di decreto penale di condanna a carico di una persona imputata della contravvenzione di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada, per avere circolato alla guida di un’autovettura dopo aver assunto sostanze stupefacenti (oppiacei), con l’aggravante di cui all’art. 187, comma 1-bis, dello stesso codice, per avere provocato un incidente stradale.
Ricoverata in ospedale a seguito dell’incidente, la persona imputata riferiva di aver assunto tre gocce di ansiolitico EN (principio attivo delorazepam) subito dopo il sinistro, «farmaco che le era stato regolarmente prescritto», nonché di assumere con regolarità il farmaco Tachidol (principio attivo codeina) per trattare una patologia cronica. Dai risultati delle analisi tossicologiche effettuate su campione di urine emergeva una positività agli oppiacei pari a 516 ug/l; le analisi su campione ematico davano invece esito negativo.
La contraddittorietà tra i due risultati, secondo il rimettente, sarebbe «meramente indicativa del sopravvenuto decorso di un lasso temporale superiore alle 24/72 ore» dall’assunzione al momento dell’accertamento tossicologico, posto che sarebbe «scientificamente dimostrato […] che le analisi effettuate su liquido biologico di tipo “urina”, consentono di rilevare tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope sino a diversi giorni o settimane dalla loro assunzione, mentre quelle condotte su liquido ematico consentono di rilevarne la presenza solo entro un arco temporale più ristretto, pari a 24/72 ore dall’assunzione».
Alla stregua della vigente formulazione dell’art. 187, comma 1, cod. strada, quindi, sarebbe configurabile la contravvenzione contestata, avendo l’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024 eliminato dalla fattispecie ogni riferimento allo «stato di alterazione psico-fisica».
7.2.– In punto di rilevanza, il giudice a quo evidenzia che dalla decisione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dipenderebbe la possibilità di definire il procedimento mediante l’emissione di decreto penale di condanna, ovvero il rigetto della relativa richiesta.
7.3.– Nel merito, premessi cenni sull’evoluzione del quadro normativo e sull’interpretazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in ordine al reato in esame, oltre che sulle sue differenze rispetto a quello di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 cod. strada), il rimettente osserva che, a seguito della espunzione dalla fattispecie del requisito dell’alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti e della sopravvenuta irrilevanza di un accertamento «in relazione alla capacità di guida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di pericolosità», la norma incriminatrice sarebbe «in contrasto con i canoni di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), di tassatività, determinatezza e offensività (art. 25, co. 2 Cost.), nonché con la finalità rieducativa della pena (art. 27, co. 3 Cost.)».
Non sarebbe percorribile «una interpretazione alternativa e costituzionalmente orientata del precetto che impedisca di addivenire a una illegittima riproposizione di quell’elemento (lo stato di alterazione) che il legislatore del 2024 ha inteso eliminare, in quanto ciò determinerebbe una sostanziale abrogazione della riforma di cui alla [legge n. 177 del 2024], in contrasto con i principi di separazione dei poteri e di riserva di legge».
Né sarebbe più possibile fare applicazione della giurisprudenza formatasi nella vigenza della precedente fattispecie contravvenzionale, che «aveva accordato maggior efficacia probatoria agli accertamenti ematici rispetto a quelli condotti sulle urine, poiché il privilegio accordato ai primi era inestricabilmente legato proprio alla necessità di accertare il requisito normativo dello stato di alterazione, oggi soppresso».
Quanto ai singoli profili di contrasto con i parametri evocati, le argomentazioni del rimettente sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte nelle ordinanze iscritte ai numeri 93 e 99 reg. ord. del 2025. In particolare, la disciplina censurata violerebbe:
– l’art. 3 Cost., sotto il profilo della lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché la scelta anticipatoria della tutela penale, non ancorata a una giustificazione fondata sull’id quod plerumque accidit, sarebbe palesemente irragionevole, nonché sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti;
– ancora l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’assoggettamento a trattamento differente di situazioni uguali (quella del «mero assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope che sia abile alla guida al momento del controllo – assoggettato a sanzione penale – rispetto […] a qualsiasi altro soggetto») e, al contempo, dell’assoggettamento al medesimo trattamento di situazioni diverse («l’applicazione della medesima sanzione tanto al conducente che si trovi in uno stato di alterazione effettivo, quanto a quello fisicamente e psicologicamente idoneo alla guida»). Tali profili sarebbero ulteriormente amplificati «dall’evidente disparità di disciplina oggi intercorrente fra l’art. 187 C.d.S. e altre norme penali finalizzate a contrastare la condotta di circolazione di veicoli da parte di soggetti che hanno assunto sostanze, alcoliche o stupefacenti, idonee ad incidere sulla capacità di guida» (il confronto è tracciato, anche in questo caso, rispetto alla guida sotto l’influenza dell’alcool, all’omicidio stradale o nautico e alle lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime);
– l’art. 25, secondo comma, Cost., in riferimento al principio di tassatività e determinatezza, perché l’attuale formulazione dell’art. 187 cod. strada non consentirebbe né di selezionare adeguatamente le condotte penalmente rilevanti, né di fornire una chiara indicazione ai consociati circa l’esatta linea di confine tra l’area dell’illiceità penale e quella della liceità;
– ancora l’art. 25, secondo comma, Cost., in riferimento al «principio di offensività e materialità del fatto», perché «la soppressione del requisito dello “stato di alterazione fisica”, abbandonando la logica della lesione del bene giuridico tutelato per abbracciare una logica punitiva improntata al c.d. “diritto penale d’autore”», avrebbe comportato l’incapacità della norma censurata di selezionare le condotte realmente lesive dei beni giuridici tutelati (ovvero, l’incolumità stradale e la sicurezza dei suoi utenti). Né potrebbe il giudice penale ovviare al mancato rispetto del canone di offensività «in astratto», interpretando la norma incriminatrice secondo il criterio della «c.d. “offensività in concreto”» (valorizzando, ad esempio, «altri elementi oltre a quello della positività o meno a sostanze stupefacenti e psicotrope» o distinguendo in relazione al motivo dell’assunzione), dal momento che «il giudizio del disvalore della condotta è già stato ex ante effettuato dal legislatore, precludendo ogni margine valutativo all’interprete»;
– l’art. 27, terzo comma, Cost., considerato che «la sanzione apprestata a fronte di un fatto inoffensivo priverebbe la pena anche della sua finalità rieducativa, poiché una pena sproporzionata non potrà mai essere avvertita come “giusta” dal reo e, conseguentemente, non potrà mai gettare le basi per alcun percorso rieducativo».
Conclusivamente, il rimettente auspica una declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, «con conseguente reviviscenza» dei commi 1 e 1-bis dell’art. 187 cod. strada «nella loro formulazione ante riforma».
8.– Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle questioni.
8.1.– Difetterebbe il requisito della rilevanza, perché mancherebbe l’accertamento in fatto della condotta oggetto di incolpazione, avendo il giudice rimettente apoditticamente affermato che la discrasia delle risultanze degli esami tossicologici «non sarebbe sintomatica di una contraddittorietà della prova», senza «precisare il tempo nel quale sarebbero state effettuate le analisi in contraddizione» e, conseguentemente, senza «verificare se le evidenze in atti erano tali da poter condurre all’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio».
8.2.– Nel merito, la fondatezza delle censure è contestata sulla base delle stesse argomentazioni svolte nei giudizi relativi alle ordinanze iscritte ai numeri 93 e 99 reg. ord. del 2025.
8.3.– Il 26 novembre 2025 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato in ciascuno dei giudizi, una nota del Capo del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, con allegati due pareri tecnico-scientifici», rispettivamente su «Guida e “alterazione psico-fisica” dovuta all’uso di sostanze stupefacenti» (a firma della professoressa Sabina Strano Rossi, presidente dell’Associazione scientifica Gruppo tossicologi forensi italiani) e «in merito agli effetti dell’uso di Cannabis sulla guida di autoveicoli» (a firma del professore Giulio Maira, presidente della Fondazione Atena ed esperto del suddetto Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri).
Considerato in diritto
9.– Con l’ordinanza iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025, il GIP del Tribunale di Macerata ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187 cod. strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024, censurandolo nella parte in cui prevede che «è punito “[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida».
10.– Con l’ordinanza iscritta al n. 99 reg. ord. del 2025, il GIP del Tribunale di Siena ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 1 della legge n. 177 del 2024, «nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di un’effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida».
11.– Con l’ordinanza iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025, il GIP del Tribunale di Pordenone ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, nella parte in cui sopprime le parole «in stato di alterazione psico-fisica» nell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992.
12.– Le tre ordinanze sollevano questioni identiche o strettamente connesse, sì da rendere opportuna la riunione dei relativi giudizi.
Le prime due (iscritte al n. 93 e al n. 99 reg. ord. del 2025) assumono a bersaglio direttamente il nuovo testo dell’art. 187 cod. strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024. La terza (iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025) censura invece la disposizione modificatrice, e cioè l’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024.
Tutti e tre i rimettenti si dolgono però della soppressione dell’inciso – presente nel testo dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada anteriore alle modifiche – «in stato di alterazione psico-fisica», assumendo che tale soppressione determinerebbe il contrasto tra la disposizione risultante («Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti […]») e i molteplici parametri costituzionali evocati.
Diversi, invece, i petita delle tre ordinanze.
Il GIP del Tribunale di Macerata, nell’ordinanza iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025, non formula un vero e proprio petitum, lasciando che sia questa Corte a porre rimedio al vulnus denunciato, che consisterebbe nella mancata indicazione, da parte del legislatore, di ogni requisito relativo all’ampiezza del lasso temporale tra assunzione e guida, così come alla presenza di persistenti effetti dell’assunzione sulla capacità di guida.
Il GIP del Tribunale di Siena, nell’ordinanza iscritta al n. 99 reg. ord. del 2025, auspica invece una sentenza additiva, che in sostanza ripristini il previgente requisito dell’effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Infine il GIP del Tribunale di Pordenone, nell’ordinanza iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025, mira a una dichiarazione di illegittimità costituzionale della stessa disposizione modificatrice; ciò che determinerebbe, a suo avviso, l’automatica reviviscenza del testo originario dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada, e dunque il ripristino dell’inciso abrogato.
13.– Quanto ai profili di ammissibilità delle questioni, l’Avvocatura generale dello Stato ha sollevato numerose eccezioni, nessuna delle quali è però fondata.
13.1.– Rispetto alle questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata, sono state sollevate cinque eccezioni di inammissibilità.
13.1.1.– Anzitutto, difetterebbe la rilevanza della questione, perché la richiesta di decreto penale di condanna avrebbe fatto erroneamente riferimento alla fattispecie di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada, mentre il fatto contestato sarebbe inquadrabile nel comma 1-bis, risultando dalla stessa ordinanza di rimessione che l’imputato ha causato un incidente alla guida della propria motocicletta.
L’eccezione non è fondata. Il rimettente, infatti, individua come oggetto delle proprie censure l’art. 187 cod. strada nel suo complesso (per un evidente lapsus calami, nel dispositivo, indicando un inesistente art. 187-bis), dolendosi dell’eliminazione – ad opera del legislatore del 2024 – dell’inciso «in stato di alterazione psico-fisica»: eliminazione attuata tanto nel comma 1, quanto nel comma 1-bis, che viene evidentemente in considerazione nel caso sottoposto al suo esame. L’esame del fascicolo del procedimento a quo mostra, del resto, che il decreto penale di condanna era stato richiesto proprio ai sensi del comma 1-bis.
13.1.2.– In secondo luogo, il rimettente non avrebbe esplorato la possibilità di una interpretazione conforme della disposizione censurata.
Anche questa eccezione è infondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «[a]i fini dell’ammissibilità della questione incidentale, è sufficiente che il rimettente abbia motivato […] sulle ragioni di impraticabilità dell’interpretazione adeguatrice, mentre se tali ragioni siano esatte o meno è profilo che attiene al merito» (sentenza n. 23 del 2025, punto 2.1. del Considerato in diritto, e ivi ulteriori citazioni; nello stesso senso, ancor più di recente, sentenza n. 144 del 2025, punto 2.1. del Considerato in diritto). Nel caso all’esame, il giudice rimettente ha correttamente assolto all’onere di motivare le ragioni per le quali non ritiene percorribile un’interpretazione conforme alla Costituzione, chiarendo che un’interpretazione correttiva, che leggesse la norma incriminatrice «come correlata ad un lasso temporale tale da rendere logicamente prospettabile la perdurante efficacia dello stupefacente», introdurrebbe un elemento costitutivo «del tutto estraneo al tenore letterale della norma […] ad (inammissibile) arbitrio della giurisprudenza». Tanto basta ai fini dell’ammissibilità della questione, restando qui impregiudicata la questione relativa alla correttezza del presupposto ermeneutico da cui il rimettente muove.
13.1.3.– In terzo luogo, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di motivazione, in relazione all’insufficiente descrizione della fattispecie concreta all’esame del giudice a quo.
L’eccezione è infondata, dal momento che la pur sintetica ricostruzione del fatto compiuta dal rimettente (supra, punto 1.1.) consente di ritenere senz’altro plausibile la valutazione di rilevanza delle questioni. Essa si fonda sulla considerazione che l’accertata positività alla cocaina in esito all’esame delle urine dimostrerebbe la previa assunzione di stupefacenti (e quindi la responsabilità dell’imputato sulla base della disposizione oggi in vigore), ma non sarebbe necessariamente indicativa della presenza di un’alterazione psico-fisica al momento della guida, ciò che invece tornerebbe a essere richiesto ai fini della responsabilità per il reato in esame ove le questioni prospettate fossero accolte (sulla sufficienza, ai fini dell’ammissibilità della questione, della mera “non implausibilità” della valutazione del rimettente sulla sua rilevanza, sentenza n. 154 del 2025, punto 2 del Considerato in diritto, e ivi ulteriori riferimenti).
13.1.4.– In quarto luogo, l’inammissibilità deriverebbe dalla genericità e perplessità nella formulazione delle questioni, sia in ordine alla sussistenza delle lamentate violazioni, sia in ordine ai parametri costituzionali, evocati senza «una compiuta esposizione delle ragioni che depongono per l’invocato contrasto», non essendo – peraltro – chiara l’esatta natura dell’intervento richiesto a questa Corte.
Neppure tale eccezione può essere accolta. Come si evince anche dalla sintesi qui fornita ai punti 1.3., 1.4. e 1.5., le questioni sono motivate in modo puntuale e articolato. Quanto poi alla pretesa ambiguità