• Giurisprudenza
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano, Dott.ssa Micaela Ercolani e Dott.ssa Tiziana Santucci

Guida in stato d'ebbrezza in orario notturno: applicazione causa di non punibilità ex art 131 bis cp

Corte di cassazione, sez. penale IV
Sentenza 21 maggio 2019, n. 22080 - massima a cura della Dott.ssa Maristella Giuliano

Guida in stato di ebbrezza – guida in orario notturno - fatto di particolare tenuità - esclusione punibilità -sussiste

La Cassazione si pronuncia ancora una volta a favore dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp nel caso di guida in stato di ebbrezza, che si configura nel momento in cui le modalità di realizzazione della condotta appaiano denotate da una minima offensività. Il giudizio si basa sulla valutazione del pericolo concreto realizzato, che nel caso di specie è risultato inesistente in quanto la condotta non ha cagionato danno alcuno ed è stata realizzata nell’ora notturna (ore 4,00 del mattino) in una situazione di assenta di traffico.  

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Francesco Maria CIAMPI

Rel. Consigliere:

Maura NARDIN

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 

Ritenuto in fatto

 1. Con sentenza del 12 ottobre 2018 Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Mantova con cui A. A. è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett. b), e 2 sexies C.d.S. - e condannato alla pena ritenuta di giustizia, con i doppi benefici - per essersi posto alla guida di un autoveicolo, durante l'ora notturna, in stato di ebbrezza alcolica, misurata tramite etilometro, con valore accertato pari a 0,82 gr/l.

 

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due distinti motivi.

 3. Con il primo fa valere l'erronea applicazione del D.M. n. 196/1990 nella parte relativa al funzionamento dell'etilometro, nonché il vizio di motivazione.

 Rileva come la Corte distrettuale abbia ritenuto il dato fornito dall'apparecchiatura immune da errore, in quanto lo strumento risultava regolarmente omologato, senza tenere, tuttavia conto del disposto dell'art. 3 C.d.S. che impone la verifica del funzionamento dell'etilometro a cadenza periodica annuale. Nel verbale del 2 marzo 2014 da cui risulta l'accertamento dello stato di ebbrezza, invero, lo spazio che nel prestampato è dedicato all'indicazione della scadenza della revisione annuale non reca alcuna data. Né essa è rinvenibile negli scontrini, sicché le stampigliature indicate negli scontrini "autotest corretto" e "zero test corretto", non sono elementi da cui possa trarsi che l'apparecchiatura è stata sottoposta alla revisione periodica prevista dalla disposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado.

 4. Con il secondo motivo si duole della violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., nonché del vizio di motivazione. Rileva che l'imputato è incensurato, che la condotta è stata occasionale, che nessun fatto analogo è stato commesso successivamente a quello oggetto del processo, che non vi sono carichi pendenti per fatti diversi; che la prossimità al valore minimo esclude ogni capacità a delinquere; che la lievità della violazione, che non ha cagionato danno alcuno ed è stata rilevata in un controllo di routine, è dimostrata dal superamento dell'area di punibilità pari a 0,02 centesimi; che la pena irrogata è molto prossima al minimo edittale e che sono state concesse le attenuanti generiche; tanto è vero che il Procuratore generale ha chiesto la pronuncia di sentenza assolutoria ex art. 131 bis cod. pen. Osserva che l'esclusione della speciale tenuità del fatto è stata giustificata solo con l'ora notturna (ore 4,00 del mattino) in cui si è verificato, peraltro compensata da minor traffico, essendo le strade praticamente deserte ed extraurbane, con conseguente inesistenza di pericolo concreto, tanto più che l'affermazione della Corte secondo cui il tragitto affrontato dal ricorrente non era breve, essendo il medesimo diretto presso la sua abitazione, è frutto di una mera congettura, non risultando processualmente in alcun modo. Richiama la sentenza delle Sezioni unite Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

 2. Il primo motivo è inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata, invero, si evince che il motivo proposto in appello, in relazione allo strumento utilizzato per la misurazione, non inerisce alla mancata revisione annuale, ma all'omessa considerazione del margine di errore del 4% sulla rilevazione del tasso alcolemico, ritenuto dal secondo giudice, così come dal primo preventivamente calcolato, cosicché dal valore finale siffatto margine è già decurtato. Si tratta di doglianza diversa da quella proposta in questa sede, che per ciò solo non può essere esaminata, in assenza del corretto dispiegarsi della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen.

 

3. Il secondo motivo deve, invece, trovare accoglimento.

 4. Nell'ipotesi di specie, invero, concorrono tutti i presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Non solo, infatti, il superamento della soglia di punibilità è ridottissimo, ma le condizioni di realizzazione della condotta, per come descritte, appaiono denotate da una minima offensività, non essendo stata segnalata alcuna manovra rischiosa posta in essere dal conducente che, pur fermato per un controllo di routine, in ora notturna, guidava con evidenza in una situazione di assenza di traffico, quindi in condizioni di relativo pericolo concreto per i terzi, non essendo segnalata alcuna ulteriore violazione di norme della circolazione stradale.

 5. Ciò posto, non avendo il fatto generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni tutelati dalla norma (Sez. 4, n. 46438 del 28/09/2018 - dep. 12/10/2018, M, Rv. 2739339) e ricordato che "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere ritenuta, senza rinvio del processo nella sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine." (Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017 - dep. 05/06/2017, Menegotti, Rv. 27027101), può provvedersi in questa sede, in applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., alla declaratoria di non punibilità del reato, ricorrendone le condizioni.

 

6. La sentenza va, in conclusione, annullata senza rinvio per essere il fatto non punibile ex art. 131 bis cod. pen.

 

Per questi motivi

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il fatto non punibile ex art. 131 bis cod. pen.

 

Così deciso il 20 febbraio 2019.

 

Il Presidente: CIAMPI

Il Consigliere estensore: NARDIN

 

 

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019.

 

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