- Giurisprudenza
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Guida in stato di ebbrezza
Giudice di pace di Ceccano
17 aprile 2007
In materia di illeciti amministrativi, spetta all'autorità che ha proceduto al rilevamento dell'illecito e alla relativa contestazione provare le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato.
Pertanto non può considerarsi sufficientemente provato il fatto della guida in stato di ebbrezza nel caso di contrasto nei verbali di accertamento, contrasto non chiarito dall’autorità procedente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso depositato in data 14/07/2007, D.B.S. proponeva opposizione ex art. 22 legge n. 689/81 avverso l'ordinanza prefettizia indicata in oggetto relativa alla violazione dell'art. 186/2 C.d.S., chiedendo l'annullamento della stessa.
A sostegno del proposto ricorso, il ricorrente deduceva l'assoluta infondatezza dell'addebito a lui mosso, assumendo in buona sostanza che i dati degli scontrini dell'etilometro, a cui i verbalizzanti hanno fatto riferimento, non si riferiscono all'accertamento cui è stato sottoposto il ricorrente, riferendosi essi ad altro accertamento di data (15/03/2006) e ora (7,28 =96 7,43) diversi.
Instaurato il contraddittorio, il Prefetto di Frosinone rimaneva contumace. Faceva tuttavia pervenire in data 20/12/2006 comparsa di costituzione e risposta nonché il provvedimento impugnato con allegato il rapporto verbale della Polizia Stradale di Frosinone e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 17/04/2007, fissata per la comparizione delle parti (l'udienza del 19/12/2006 originariamente fissata è stata differita d'ufficio), nessuno compariva per il Prefetto di Frosinone e la causa, alla luce della documentazione prodotta dalla stessa Autorità opposta, veniva decisa con lettura immediata del dispositivo.
Motivi della decisione L'opposizione è fondata e come tale merita di essere accolta.
Le ragioni del ricorrente, infatti, appaiono pienamente condivisibili sulla base della specifica contestazione allegata in atti.
Giova preliminarmente precisare che dalla documentazione prodotta dalla stessa Autorità, risulta che alle ore 5 del mattino del 30/04/2006 D.B.S., che era alla guida di autoveicolo, fu fermato e sottoposto al controllo alcoolimetrico da una pattuglia della Polizia Stradale di Frosinone e gli scontrini dell'etilometro evidenziarono valori corrispondenti ad un tasso alcolemico di 0,74 g/l al primo accertamento e di 0,68 g/l al secondo accertamento. Non può passare inosservato, però, che entrambi gli scontrini portano la data del 15/03/2006 e attestano che i due accertamenti sono stati effettuati a distanza di 5 minuti l'uno dall'altro (h. 4:40 =96 h. 4:45); che gli scontrini risultano corretti a penna dai verbalizzanti nella data e anche nell'ora; che secondo i verbalizzanti i due accertamenti sono stati compiuti a distanza di 15 minuti l'uno dall'altro.
Orbene, alla luce di quanto sopra e non avendo i verbalizzanti neanche riferito di aver rilevato essi stessi segnali da cui trarre il convincimento che il D.B. fosse in evidente stato di ebbrezza, non sembra a questo Giudice che si possa giungere in maniera tranquillante all'affermazione che nella circostanza il D.B. fosse in stato di ebbrezza derivante da abuso di bevande alcoliche. Non può escludersi, ad esempio, che l'etilometro utilizzato nella circostanza, come ha fornito una data errata, così può aver fornito dati riferiti ad altro accertamento effettuato precedentemente( per motivi a noi ignoti rimasti nella memoria dell’etilometro), non riferibili al D.B.
E'appena il caso di osservare che, per costante giurisprudenza, in materia di illeciti amministrativi, spetta per l'appunto all'autorità che ha proceduto al rilevamento dell'illecito e alla relativa contestazione provare le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato.
Il Prefetto di Frosinone, invece, non si è costituito e, nonostante fosse a conoscenza del motivo del ricorso, non ha fornito alcun elemento o chiarimento idonei a contrastare le censure mosse.
Per quanto sopra, ritiene questo giudice di pace che il provvedimento prefettizio impugnato di sospensione provvisoria della patente sia assolutamente privo di fondamento e vada annullato.
La natura peculiare del giudizio è giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento prefettizio impugnato.
Compensa tra le parti le spese di lite.
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