- Giurisprudenza
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Guida in stato di ebbrezza: accertamento del tasso alcolemico
Corte di Cassazione, IV sez. penale
22 luglio 2013, n. 31299
Guida in stato di ebbrezza – sinistro stradale – strumenti di accertamento – mancata taratura – assenza del libretto di omologazione – inattendibilità degli strumenti – inutilizzabilità della prova – insufficienza dell’allegazione – necessità della prova.
Guida in stato di ebbrezza – art. 186 comma 5 c.d.s. - accertamento tasso alcolemico- effettuazione presso strutture sanitarie o equiparate – necessarietà – insussistenza
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza; è onere dell'imputato fornire la prova contraria dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo, al contrario, sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio.
In tema di guida in stato di ebbrezza da cui sia derivato un incidente stradale, l’accertamento presso le strutture sanitarie o in strutture equiparate è prevista solo se colui che cagiona l’incidente è sottoposto a cure mediche.
In caso contrario è pienamente legittimo l’accertamento compiuto dagli organi di Polizia in strada.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la pronuncia emessa dal Tribunale di XXXX nei confronti di XXXX con la quale questi è stato condannato alla pena ritenuta equa per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (t.a. XXXXX) aggravato dall'aver provocato un incidente stradale.
L'imputato ricorre per cassazione dolendosi della motivazione della decisione impugnata, laddove non ha ritenuto necessario che fosse verificata la presenza del certificato di omologazione e del libretto di manutenzione periodica oltre che della taratura dell'apparecchiatura utilizzata dagli operanti, nonostante il difetto di tali controlli comporti l'inattendibilità della strumentazione e l'inutilizzabilità della prova.
Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 186, comma 5 c.d.s. laddove prevede che per i conducenti coinvolti in un incidente stradale l'accertamento del tasso alcolemico venga effettuato da parte delle strutture sanitarie di base e di quelle accreditate ovvero da strutture a queste equiparate.
Nella specie il controllo è stato eseguito solo su strada.
Considerato in diritto
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio.
L'art. 379 del Reg. esec. al C.d.S. si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite (Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011 - dep. 05/05/2011, Neri, Rv. 250324).
Nel caso che occupa dall'esame degli atti emerge che gli operanti hanno dato specificamente conto della regolare omologazione della strumentazione, puntualmente individuata attraverso riferimenti ai dati distintivi.
A fronte di ciò non solo il ricorrente ha formulato una doglianza aspecifica, ma gli ulteriori elementi disponibili (alito vinoso, disarmonia dei movimenti e linguaggio con fonemi non nitidi), pure attestati in atti, concorrono a dare dimostrazione della funzionalità dell'apparecchio.
Quanto mai pertinente è quindi il principio per il quale, a fronte di un accertamento positivo, la difesa dell'imputato deve fornire una prova contraria a tale accertamento, quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione, non potendosi limitare a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell'etilometro (cfr. Cass. sez. 4, n. 14689, 15.3.2011; Cass. Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, Salamone, Rv. 251117).
2.2. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.
Ai sensi dell'art. 186, comma 5 C.d.S., "Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate.
Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge...".
Non ricorrendo motivi per attardarsi nella disamina delle molte questioni che tale previsione ha suscitato (da ultimo, per un complessivo inquadramento Cass. Sez. 4, n. 10605 del 15/11/2012, Bazzotti, Rv. 254933), è sufficiente rilevare che il coinvolgimento delle strutture sanitarie è previsto solo se colui che cagiona l'incidente è sottoposto a cure mediche. Nel caso in esame non risulta dagli atti che il Omissis venne stato sottoposto a cure mediche; né il ricorrente ha allegato siffatta circostanza.
3. Il reato accertato risulta estinto per prescrizione con il decorso del 16.10.2012. Pertanto, in tempo successivo alla pronuncia della sentenza di secondo grado. Tuttavia l'inammissibilità del ricorso non consente di dare rilievo a siffatta causa di estinzione del reato (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164).
4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
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