- Giurisprudenza
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale, Sanzioni accessorie
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Guida in stato di ebbrezza alcolica e sequestro preventivo del veicolo
Corte di Cassazione, IV sez. penale
17 giugno 2008, n. 24503
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti con i quali il tribunale per il riesame dispone misure cautelari reali può essere proposto (ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen.) solo per violazione di legge.
Non sono ravvisabili violazioni di legge nel provvedimento con cui il tribunale del riesame ha disposto (ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) il sequestro preventivo di un autoveicolo, il cui conducente sia risultato in stato di ebbrezza alcolica, argomentando su una precedente condanna del ricorrente per guida in stato di ebbrezza con elevata percentuale etilometrica e sul rilievo che la disponibilità del veicolo avrebbe potuto agevolare la reiterazione dei reati contestati.
sul ricorso proposto da: 1) \XXX\ N. IL *XXX*; 2) \XXX\ N. IL *XXXX*; avverso ORDINANZA del 31/01/2008 TRIB. LIBERTA’ di PISTOIA; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE; sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi. La Corte: OSSERVA 1) \XXX\ e \XXX\ hanno proposto distinti ricorsi avverso l’ordinanza 31 gennaio 2008 del Tribunale di Pistola, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ed avente ad oggetto un’autovettura di proprietà di \XXX\ e in uso anche al coniuge XXX in comunione di beni. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento emesso in relazione ad un procedimento per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza: valori etilometrici rilevati 2,69 e 2,64 g/1) rilevando che il ricorrente aveva già subito una condanna per guida in stato di ebbrezza con percentuale etilometrica elevatissima (3,01 g/1) e che la disponibilità dell’autovettura avrebbe potuto agevolare la commissione di altri reati. 2) A fondamento del ricorso di \XXX\ si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato che non avrebbe in alcun modo motivato sull’esistenza del pericolo che la libera disponibilità del veicolo potesse agevolare la consumazione di altri reati limitandosi ad affermare apoditticamente l’esistenza del periculum in realtà inesistente nel caso in esame. Nè si sarebbe dato atto della circostanza che il ricorrente si è sottoposto ad un programma di recupero e che comunque in questo periodo è impedito alla guida avendo subito un intervento chirurgico alla spalla. La ricorrente \XXX\ richiama le considerazioni svolte nel ricorso del coniuge e precisa che l’autovettura è da lei utilizzata per recarsi al lavoro e che questa attività costituisce l’unica fonte di reddito della famiglia. 3) Ciò premesso va preliminarmente rilevato che il ricorso in cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame, in materia di misure cautelari reali, è proponibile, per l’espresso disposto dell’art. 325 c.p.p., comma 1, solo “per violazione di legge”. Ciò vale anche per l’ordinanza del tribunale che si pronunzi sulla richiesta di riesame del decreto del pubblico ministero che abbia convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria o sulla richiesta di riesame il sequestro disposto dall’autorità giudiziaria (v. art. 355 c.p.p., comma 3 e art. 257 c.p.p. che rinviano entrambi all’art. 324 c.p.p. con la conseguente applicabilità dell’art. 325 in tema di ricorso in cassazione). Ciò comporta in particolare, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso in questa materia non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e ma soltanto la mancanza assoluta, o materiale, della motivazione perchè solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3 che prescrive, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dell’art. 111 Cost., commi 6 e 7. Tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può certamente ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela. Non possono invece formare oggetto di ricorso in cassazione le censure dirette ad evidenziare l’insufficienza, l’incompletezza, l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso indicato: cfr. da ultimo Cass., sez. 5^, 11 gennaio 2007 n. 8434, Ladiana, rv. 236255; sez. 3^, 5 maggio 2004 n. 26853, Sainato, rv. 228738; sez. un. 28 gennaio 2004 n. 5876, Bevilacqua, rv. 226710. 4) Alla luce di questo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (che nei ricorsi neppure viene posto in discussione) la più parte delle censure rivolte dai ricorrenti all’ordinanza impugnata deve essere ritenuta inammissibile. Ciò, in particolare, per quanto riguarda le riassunte doglianze relative alla affermata inidoneità della misura cautelare a tutelare le esigenze di natura preventiva che il sequestro in esame persegue ed in particolare alla circostanza che \XXX\ è attualmente inidoneo alla guida. Così come estranee al vaglio di legittimità consentito sono le censure che si riferiscono all’esistenza dei disagi che il sequestro del veicolo cagiona ai componenti della famiglia. Le censure proposte in realtà concernono supposti vizi della motivazione ma non valgono ad individuare violazioni di legge contenute nel provvedimento impugnato sicuramente diretto alla prevenzione di fatti costituenti reato con la privazione di un mezzo la cui disponibilità è astrattamente idonea ad agevolare questa consumazione come è spiegato nel provvedimento impugnato che richiama i due fatti recentemente accertati costituenti, per la loro gravità, indice sicuro del pericolo di reiterazione che il sequestro preventivo può attenuare se non integralmente eliminare. 5) Per le considerazioni svolte i ricorsi devono essere rigettati. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
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