- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile, Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Guida in stato di ebbrezza: confisca del veicolo appartenente a terzo estraneo
Corte di cassazione, IV sez. penale
22 luglio 2013, n. 31303
Guida in stato di ebbrezza – confisca del veicolo – veicolo di proprietà di terzi estraneo – buona fede del terzo – legittimazione attiva – interesse a ricorrere del condannato utilizzatore – inconfigurabilità
In tema di guida in stato di ebbrezza non è confiscabile il veicolo di proprietà di un terzo quando questi risulti estraneo al reato ed in buona fede, tale intendendosi l’assenza a suo carico di un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità di circolazione del veicolo.
Non è, però, configurabile in capo al condannato utilizzatore del veicolo alcun interesse concreto all’annullamento del provvedimento di confisca, che in quanto incidente nella sfera giuridica del proprietario, qualifica solo quest’ ultimo quale legittimato attivo all’azione impugnatoria.
Svolgimento del processo:
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe Omissis, all'esito di rito abbreviato, è stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (t.a. xxxxxx g/I) ed è stata disposta la confisca dell'autovettura XX targata xxxxxxxx
L'imputato ricorre per cassazione dolendosi della disposta confisca, illegittima in quanto il veicolo è in proprietà di terzo estraneo, ovvero della Impresa xxxxxxx.
Considerato in diritto
2. Il ricorso è inammissibile.
Appare opportuno rammentare che, in tema di guida in stato di ebbrezza non può essere disposta la confisca del veicolo intestato a un terzo quando questi risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest'ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo (Cass. Sez. 4, n. 39777 del 07/06/2012, Pg in proc. Olteanu, Rv. 253721).
In particolare l'ipotesi del veicolo in leasing è stata analizzata dalle S.U. di questa Corte, le quali hanno stabilito che non è confiscabile il veicolo concesso in "leasing" all'utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato (Sez. Un., n. 14484 del 19/01/2012, P.M. in proc. Sforza e altro, Rv. 252030).
3. Ciò posto, deve però rimarcarsi come la legittimazione a proporre l'impugnazione non possa riconoscersi al condannato che sia stato accertato mero utilizzatore del veicolo, posto che la statuizione ablatoria non produce effetti nella sua sfera giuridica (similmente, in materia di ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di rigetto di un'istanza di dissequestro di uno studio odontoiatrico da parte dell'amministratore di una società di persone che abbia organizzato lo svolgimento di legittime attività professionali nei locali posti in sequestro, con II quale si è dedotta l'intervenuta lesione dei diritti di terze persone, Sez. 6, n. 35554 del 18/07/2012, Virgili, Rv. 253553).
Eventuali pregiudizi che da quella possano derivare devono essere evidenziati dal ricorrente medesimo. Né ciò determina pregiudizi al terzo estraneo, che ben può promuovere incidente di esecuzione per rivendicare la legittima appartenenza del bene sottoposto a confisca (Cass. sez. 6, n. 29124 del 2/7/2012, Carlon ed altri, rv. 253180).
Nel caso di specie il Omissis, dopo aver correttamente evidenziato l'autonomia delle sfere patrimoniali rispettivamente della persona fisica autrice del reato e della società proprietaria del veicolo, non ha però allegato alcuna circostanza che permetta di rinvenire un suo interesse concreto all'annullamento della statuizione della confisca.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
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