• Giurisprudenza
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Guida in stato di ebbrezza e incidenti stradali

Corte di Cassazione sez. IV pen.
16 febbraio 2012, n. 6381

Guida in stato di ebbrezza – Sinistri - Art. 186 c.s., comma 2 bis – Pene raddoppiate e fermo amministrativo del veicolo in caso di incidente - Fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale – Nessuna collisione con altri veicoli – Assenza di danni a cose o persone – Pericolo per la pubblica incolumità e per lo stesso conducente - Applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 186 c.s., comma 2 bis - Sussiste

 

Nel reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 186 c.s., comma 2 bis, la nozione di incidente stradale non può essere circoscritta al solo scontro tra veicoli, ovvero alla produzione di danni a persone o cose, proprie o altrui, ma deve essere intesa in senso ampio, riconducendo ad essa qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in un’area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente.

RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di B.M. avverso la sentenza emessa in data 12.1.2011 dalla Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma di quella in data 16.2.2010 del Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo, tra l’altro, rideterminava la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) aggravato ai sensi del comma 2 bis C.d.S. (per aver provocato, guidando in stato di ebbrezza, la fuoriuscita dell’autovettura da lui condotta dalla sede stradale: fatto del 27.12.2008) in mesi due di arresto ed € 2.000,00 di ammenda oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, con la confisca amministrativa dell’autovettura.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S. sostenendo che al termine incidente stradale non poteva darsi altro significato che collisione con altri utenti della strada e non già quello di qualsiasi anomalia comportamentale del soggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse del tutto aspecifiche e manifestamente infondate.
Invero, il ricorrente rappresenta doglianze, per un verso, già vagliate dalla Corte territoriale e che le ha disattese con motivazione ampia e congrua ed assolutamente plausibile, laddove ha ravvisato la sussistenza della contestata aggravante. Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Per altro verso, le censure sono manifestamente infondate.
Invero, è stata correttamente attribuita, nel caso di specie, la valenza di “incidente stradale” anche alla mera fuoriuscita dell’autovettura dalla sede stradale. Il concetto di “incidente stradale” (che già compare nell’art. 11 C.d.S. a proposito dell’attribuzione dell’accertamento agli organi di polizia stradale) richiamato, ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dai comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d’investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente.
Si verte, invero, nel campo della “sicurezza stradale” la quale, come tale, esige che anche quelle condotte di guida che pongano a mero rischio l’incolumità pubblica (ivi compresa quella dello stesso guidatore) siano valutate con particolare severità e conseguentemente sanzionate più gravemente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

 

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