- Giurisprudenza
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Guida in stato di ebbrezza e porto d'armi
Tar Bolzano
9 gennaio 2008, n. 1
Un’occasionale guida in stato di ebbrezza non può essere idonea a fondare la revoca del porto d’armi; la normativa di settore richiede, infatti, una dipendenza da sostanze alcoliche e psicotrope.
Tale dipendenza non può essere accertata dal Questore sulla base di verifiche compiute in ordine alla guida in stato di ebbrezza, dal momento che può essere demandata unicamente agli uffici medico-legali, alle ASL, alle strutture sanitarie militari o alla Polizia di Stato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Espone il ricorrente Eder Josef, nato nel 1949, di essere, a far data dal 1974, titolare di porto d’armi per uso caccia (e successivamente anche della carta europea d’arma da fuoco n. 004861) e da oltre 35 anni di essere dedito all’arte venatoria; di non aver mai avuto problematiche di nessun tipo né in ordine al suo porto d’armi, né in ordine all’attività venatoria, né in ordine all’uso delle sue armi; di essere, a far data dal 1971, titolare di patente di guida categoria “A” e categoria “B” e per tutto tale periodo di oltre 35 anni, di non aver né subito, né provocato incidenti, né di essere stato sottoposto a sanzioni amministrative collegate alla guida: in particolare, per quanto qui specificamente interessa, in tutti questi 35 anni di non aver mai avuto problematiche in ordine ad una eventuale guida in stato di ebbrezza, ad eccezione di due episodi e precisamente:
• in data 16.03.2005 per il quale, con l’imputazione di guida in stato di ebbrezza, gli é stato notificato il decreto penale di condanna del Tribunale di Bolzano dd. 18.03.2005, con il quale é stato condannato al pagamento della multa di Euro 1.570,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 45 giorni (vedasi doc. 7);
• in data 01.10.2005 per il quale, con l’imputazione di guida in stato di ebbrezza, gli é stato notificato il decreto penale di condanna del Tribunale di Bolzano dd. 08.10.2005, con il quale é stato condannato al pagamento della multa di Euro 2.500,00 ed alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per 120 giorni (vedasi doc. 8).
A seguito del primo accertamento di guida in stato di ebbrezza (avvenuto in data 16.03.2005), dichiara di essere stato sottoposto per incarico della “Commissione Medica per l’accertamento dell’idoneità alla guida - medicina-legale ASL di Bolzano” a vari accertamenti medici e psicologici da parte del “Centro Ricerca e Interventi per problemi di Alcol e Farmacodipendenza Ambulatorio “HANDS”, e di aver subito numerose verifiche e controlli sia di carattere psicologico, che biochimico ed ematochimico: da tali verifiche effettuate fino a tutto il 2006 sarebbe risultato quanto segue:
• gli esami di laboratorio effettuati sono risultati nella norma e cioè sia le tre CGT, sia l’esame emocromocitometrico e gli esami di funzionalità epatica (vedasi doc. 23, 24 e 25);
• il quadro presentato attualmente dal signor Eder non evidenzia elementi sufficienti per una diagnosi di sindrome di dipendenza da alcol in atto oppure abuso in atto (vedasi certificati medici 13.06.2005 e 28.11.2006 dell’Ambulatorio HANDS - vedasi doc. 23 e 24).
Sarebbe risultato poi, da una recente visita presso il medico condotto del Comune di Andriano, dott. Vitus Fabi (avvenuta in data 31.01.2007) quanto segue:
• il dott. Fabi non ha potuto verificare indizi per un consumo di alcol cronico;
• nella cartella del paziente lo stesso dott. Fabi non ha potuto verificare valori di laboratorio patologici, che potrebbero far dedurre una dipendenza cronica da alcol;
• numerosi controlli CGT dell’anno 2006 (in totale 8 controlli) sono risultati negativi;
• inoltre anche le transaminesi eseguite due volte nell’anno 2006 sono nella norma (vedasi doc. 25).
Conclusivamente gli accertamenti eseguiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige relativamente ai requisiti psicofisici per la guida hanno confermato a loro volta:
• che gli esami ematochimici compreso ciclo CDT del signor Eder sono nella norma;
• che lo stesso signor Eder presenta reazioni della personalità normali;
• che per lo stesso signor Eder non sussistono minorazioni invalidanti la guida (vedasi doc. 26).
A seguito degli esami e verifiche sopra effettuati dalla “Commissione Medica per l’accertamento dell’idoneità alla guida - medicina-legale ASL di Bolzano” gli sarebbe poi stata restituita la sua patente di guida e il ricorrente non ha avuto a tutt’oggi alcuna problematica relativa alla guida in stato di ebbrezza ovvero altre problematiche in ordine alla guida di autoveicoli.
In data 13.10.2006, gli sarebbe pervenuta da parte della Questura di Bolzano, “Comunicazione in avvio di procedimento amministrativo” (Legge 07.08.1990 nr. 241) dd. 25.09.2006, con la quale la Questura di Bolzano comunicava:
“si comunica che agli atti dell’Ufficio scrivente risulta a Suo carico quanto segue:
- in data 17.03.2005 denunciato per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolicoriscontrato: 2,16 g/l);
- in data 01.10.2005 denunciato per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolicoriscontrato: 2,16 g/l);
- è stato notato spesso abusare di bevande alcoliche”.
Senza ulteriori accertamenti né di carattere amministrativo, né di carattere medico, né di laboratorio e senza assumere informazioni né presso la “Commissione medica provinciale per l’accertamento dell’idoneità alla guida - Medicina-Legale - ASL di Bolzano”, né presso l’ambulatorio “HANDS”, dopo quasi un anno dalla comunicazione del comandante m.llo Nasta delle due guide in stato di ebbrezza su descritte, il Questore di Bolzano emanò i decreti impugnati.
Il ricorrente ritiene che i suddetti 3 provvedimenti impugnati siano illegittimi e vadano, previa concessione di misure cautelari, annullati per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. 18.06.1931 nr. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
2) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione
• degli artt. 1, 3 e 4 del decreto ministeriale 14 settembre 1994 (“requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per difesa personale”)
• degli artt. 1, 3 e 4 del decreto ministeriale 28 aprile 1998 (“requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per difesa personale”)
• della circolare del Ministero dell’Interno (Ufficio per l’Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale) dd. 9 maggio 2003 (nr. 557/B.9471-10100.2(4)1)
3) Eccesso di potere per travisamento di fatto
4) Eccesso di potere per incompetenza
5) Eccesso di potere per assenza assoluta di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge 241/90
6) Eccesso di potere per motivazione contraddittoria, perplessa e insufficiente
7) Eccesso di potere per irrazionalità, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta
8) Eccesso di potere per sviamento
9) Eccesso di potere per mancanza di adeguata istruttoria.
Il ricorrente sviluppa argomentativamente i vari motivi di illegittimità formulati in epigrafe come segue:
I. In ordine alla pretesa circostanza espressa nei due decreti del Questore di Bolzano, che il signor Eder Josef “è stato, inoltre, frequentemente notato fare uso smodato di bevande alcoliche nei locali”.
II. Nei due decreti dd. 23.02.2007 impugnati il Questore di Bolzano, nel motivare fattualmente la revoca del porto d’armi per uso caccia, la carta europea d’arma da fuoco nonché il divieto a Eder Josef di detenere armi, munizioni ed esplosivi nonché l’ordine di ritiro delle armi e munizioni del signor Eder Josef, ha richiamato (correttamente da un punto di vista fattuale) i due episodi, nei quali il signor Eder Josef ha guidato in stato di ebbrezza e ciò in data 16.03.2005 e 01.10.2005 (vedasi doc. 1, 2, 7 e 8).
2) Peraltro lo stesso Questore ha anche motivato i due provvedimenti impugnati con la pretesa circostanza, che “il medesimo è stato, inoltre, frequentemente notato far usare smodato di bevande alcoliche nei locali” (vedasi doc. 1 e 2).
3. La fonte di tale ultima asserzione fattuale è stata a sua volta la nota n. 1361/45 di data 18.04.2005 del m.llo UBS Ferdinando Nasta della Stazione dei Carabinieri di Terlano, il quale ha comunicato al Questore che il sig. Eder “nei locali fa spesso uso smodato di bevande alcoliche” (doc. 29).
Per l’Amministrazione dell’Interno - Questore di Bolzano, in persona del Ministro p.t. si è ritualmente costituita l’Avvocatura dello Stato di Trento, che, con memoria difensiva depositata il 08.06.2007, ha confutato le argomentazioni difensive del ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Con ordinanza n. 102 del 19.06.2007 l’istanza del ricorrente per il rilascio di provvedimenti cautelari, presentata in via incidentale, è stata rigettata.
In prossimità dell’udienza pubblica, fissata per il 21.11.2007, il ricorrente ha depositato memoria difensiva e di replica alle deduzioni dell’Avvocatura dello Stato.
In data 21.11.2007, all’udienza pubblica, sentita la difesa della parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato per eccesso di potere sotto il profilo, (peraltro) assorbente ogni altra censura rilevata, di motivazione perplessa ed insufficiente e mancanza di adeguata istruttoria.
Nei due decreti dd. 23.02.2007 impugnati, il Questore di Bolzano, nel motivare fattualmente la revoca del porto d’armi per uso caccia, la carta europea d’arma da fuoco nonché il divieto a Eder Josef di detenere armi, munizioni ed esplosivi nonché l’ordine di ritiro delle armi e munizione, ha richiamato due episodi, nei quali il signor Eder ha guidato in stato di ebbrezza e ciò in data 16.03.2005 e 01.10.2005 (vedasi doc. del ricorrente 1, 2, 7 e 8).
Il Questore ha anche motivato i due provvedimenti impugnati con la circostanza, che “il medesimo è stato, inoltre, frequentemente notato fare uso smodato di bevande alcoliche nei locali”.
La fonte di tale ultima asserzione è stata a sua volta la nota dd. 18.04.2005 del m.llo Ferdinando Nasta della Stazione dei Carabinieri di Terlano, il quale ha comunicato al Questore che il signor Eder “nei locali fa spesso uso smodato di bevande alcoliche” (vedasi doc. n. 29 del ricorrente).
In ordine alla suddetta asserzione, il signor Eder contesta di avere “frequentemente fatto uso smodato di bevande alcoliche nei locali”.
L’asserzione del m.llo Nasta e del Questore sarebbe contraddetta da numerosi certificati medici e psicologici (richiamati in doc. 22, 23, 24, 25 e 26) e anche contraddetta da dichiarazione di verità del sindaco di Andriano e del sacerdote di Andriano nonché da numerose altre testimonianze, che confermano che il signor Eder mai ha fatto uso smodato di bevande alcoliche nei locali (vedasi doc. 10 fino 22 del ricorrente).
Il ricorrente censura la surrichiamata asserzione del Questore e del m.llo Nasta per genericità e superficialità, censura che il Collegio ritiene di poter condividere per le considerazioni seguenti.
Manca infatti, come viene rilevato, qualsiasi riferimento di tempo, di luogo e di intensità dell’uso di bevande alcoliche e manca una adeguata istruttoria, per cui tale asserzione, come atto amministrativo, deve considerarsi viziata per eccesso di potere sotto i profili lamentati dal ricorrente.
In ordine alla rilevanza della guida in stato di ebbrezza in data 16.03.2005 ed in data 01.10.2005 in riferimento all’idoneità a mantenere il porto d’armi il ricorrente, innanzitutto, ammette senz’altro i fatti come contestati. Il signor Eder è stato in effetti fermato nel Comune di Andriano dai Carabinieri di Terlano nelle suddette date nelle quali è stato accertata una guida in stato di ebbrezza dello stesso Eder.
A seguito di tali episodi il Questore di Bolzano ha ritenuto che Eder, attualmente, non darebbe affidamento di non abusare delle armi, poiché i fatti descritti sarebbero indicativi di un comportamento imprudente, negligente e comunque irrispettoso delle leggi e dei regolamenti posti a tutela dell’incolumità propria e altrui e sarebbe pertanto venuta meno nei suoi confronti la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso dell’autorizzazione delle armi di cui è possessore (vedasi doc. 1 e 2 ricorso).
Il Questore di Bolzano ha posto (di seguito) a fondamento normativo sia del primo provvedimento impugnato sia (anche per richiamo espresso del primo) del secondo provvedimento, la seguente normativa di legge:
• l’art. 1, 11, 3° comma del Reggio Decreto 18 giugno 1931 nr. 773 che consente la “possibilità” (“possono esser revocate”) di revoca delle autorizzazioni di Polizia “quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione” (vedasi doc. 31);
• l’art. 39 del Reggio Decreto 18 giugno 1931 nr. 773, che prevede la “facoltà” di evitare la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne (vedasi doc. 31);
• l’art. 43, 2° comma, del Reggio Decreto 18 giugno 1931 nr. 773, il quale prevede: “la licenza “può” essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta e non dà affidamento di non abusare delle armi” (vedasi doc. 31);
• il Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, il quale, all’art. 1, in ordine ai requisiti psicofisici minimi per il rilascio e rinnovo dell’autorizzazione del porto di fucile per uso di caccia, prevede che “in particolare non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcol, stupefacenti” (vedasi doc. 32);
• il Decreto Ministeriale 28 aprile 1998, il quale all’art. 1, in ordine ai requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione del porto di fucile per uso caccia, prevede, al punto 5), “l’assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcol. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol e/o psicofarmaci (vedasi doc. 33);
• la Circolare nr. 557/B/9471-10100.2 (4) 1 del Ministero dell’Interno dd. 09.05.2003, la quale richiama, al comma 4, le “prescrizioni del competente Ministero circa l’assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali, della personalità o comportamentali o di situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope, alcol, stupefacenti....” (vedasi doc. 34).
Orbene, il Questore di Bolzano ha richiamato per poter giustificare i suoi provvedimenti la suddetta normativa, specificando espressamente (con richiamo al decreto del Ministero della Sanità del 14.09.1994, integrato dal D.M. 28.04.1998) “che, nel fissare i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione del porto d’armi, vi include, tra gli altri, l’assenza di abuso di alcol, anche occasionale” (vedasi doc. 1 pag. 3 prima frase).
Secondo il ricorrente, proprio con riferimento alitato richiamo normativo i due decreti impugnati, sarebbero illegittimi.
Invero, il Questore avrebbe indebitamente richiamato, tra i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione del porto d’armi ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 14.09.1994, integrato dal D.M. 28.04.1998, tra l’altro, “l’assenza di abuso di alcol, anche occasionale” (vedasi doc. 1): in semplici termini, il Questore avrebbe ritenuto, che anche se un cittadino “occasionalmente” (come, nel caso di specie, 2 volte in 35 anni) abusa dell’alcol, non sussisterebbero più i presupposti normativi della mancanza dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo ed il permanere del porto d’armi.
Quanto sopra sostenuto dal Questore sarebbe peraltro un richiamo normativo inesistente nei due decreti del Ministero della Sanità del 14.09.1994 e D.M. 28.04.1998 (vedasi doc. 32 e 33).
Il Collegio condivide l’assunto di parte ricorrente.
Infatti i due decreti ministeriali appena citati non parlano mai di abuso d’alcol “anche occasionale”, bensì:
- l’art. 1 dell’D.M. 14.09.1994 dispone esclusivamente, che “non deve essere presente dipendenza da sostanze psicotrope, alcol, stupefacenti”;
- l’art. 1 dell’D.M. 28.04.1998 riferisce poi “l’occasionalità” (“anche occasionale”) esclusivamente all’assunzione di sostanze stupefacenti, nel mentre per l’alcol è necessario un “abuso“ (logicamente non occasionale).
A sua volta la Circolare del Ministero della Sanità del 09.05.2003 richiama espressamente prescrizioni relative a “situazione di dipendenza da sostanze psicotrope, alcol, stupefacenti...”.
Una corretta lettura della suddetta normativa non lascia spazio all’interpretazione del Questore, che considera sufficiente per la revoca del porto d’armi per uso di caccia l’abuso “anche occasionale” di alcol, mentre in ordine all’abuso di alcol non è prevista “l’occasionalità “, tant’è:
- che il D.M. 14.09.1994 parla di vera e propria dipendenza da ...alcol
- che l’art. 1 del D.M. 28.04.1998 parla espressamente di dipendenza da ... alcol e comunque di abuso di alcol (non occasionale)
- che la Circolare del Ministero dell’Interno del 09.05.2003 (n. 557/B 9471) parla a sua volta di situazione di dipendenza da ...alcol.
IN ogni caso l’interpretazione effettuata dal Questore a parere di questo Collegio non è da condividersi, in quanto una “occasionale” guida in stato di ebbrezza e quindi di un “occasionale” abuso di alcol non può essere, da sola idonea, né a revocare il porto d’armi, né a vietare di detenere armi, munizione ed esplosivi di qualsiasi categoria e tipo.
Per le considerazioni che precedono la motivazione effettuata dal Questore appare viziata per eccesso di potere sotto il profilo della insufficienza, illogicità e contraddittorietà.
Fondata appare inoltre la doglianza di eccesso di potere sotto il profilo dell’incompetenza, ravvisata nella circostanza, che la prevista “dipendenza” da alcol ovvero “abuso” di alcol (art. 1 dei citati decreti ministeriali) non poteva essere “accertata” dal Questore (in ordine ai requisiti psicofisici minimi per il rilascio e rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia) con riferimento ad accertamenti eseguiti nell’ambito di verifiche in ordine alla guida in stato di ebbrezza. Assume al riguardo parte ricorrente che, nel mentre il codice della strada in ordine alla guida in stato di ebbrezza permette l’accertamento del tasso alcolemico in ordine alla guida in stato di ebbrezza sia attraverso specifici strumenti (alcolimetro), sia anche solo per accertamenti logici delle stesse forze dell’ordine, per quanto riguarda invece la normativa relativa al porto di fucile per uso di caccia, e relativi accertamenti in ordine alla dipendenza rispettivamente abuso (continuato) di alcol, sono, ai sensi dell’art. 3 dei due detti decreti ministeriali citati, deputati esclusivamente agli uffici medico-legali o ai distretti sanitari dell’Unità Sanitaria Locale o alle strutture sanitarie militari o alla Polizia di Stato (vedasi doc. 32, 33 e 34).
Orbene, nessuno di questi accertamenti è stato richiesto o effettuato dal Questore di Bolzano. Anche se appare di tutta evidenza, come mette in rilievo la parte ricorrente, come l’ordinamento giuridico ai fini dell’accertamento dei requisiti psicofisici minimi per la guida di autoveicoli (come regolati dal codice della strada) ponga delle diverse condizioni e modalità di accertamento rispetto a quelle relative ai requisiti psicofisici minimi per il possesso di armi: per questi ultimi sussiste la necessità (anche perchè appunto deve trattarsi di “dipendenza” ed “abuso” (continuato), di accertamenti particolari e deputati a specifici uffici e non ad un semplice strumento tecnico (alcolimetro) che nulla può dire in ordine ad una vera e propria “dipendenza” da alcol ovvero “abuso” di alcol.
Concludendo
- una questione è quella di “guida in stato di ebbrezza”, che ha delle conseguenze amministrative esclusivamente in relazione alla sospensione della patente e non per altri fini;
- un’altra questione è la “dipendenza” e “l’abuso” di alcol in ordine alla normativa come evidenziata nei due decreti ministeriali più volte citati.
Il Questore ha ritenuto illegittimamente che anche l’abuso di alcol “occasionale” potesse essere sufficiente per la revoca del porto d’armi ad uso caccia e del diritto di detenere armi e munizione ed esplosivi e deduce, automaticamente e senza alcuna congrua motivazione, come lamenta il ricorrente Eder, una situazione di “dipendenza” e di “abuso” di alcol (tradotto in lingua tedesca dallo stesso Questore come “Lebenshaltung, die von wiederholten Alkoholmissbrauch geprägt ist”) da due sole ed isolate violazioni del codice della strada per guida in stato di ebbrezza nel periodo di molti anni.
Comunque, l’occasionalità riguarda esclusivamente (vedasi art. 1 del D.M. 28.04.98) le sostanze stupefacenti e non l’abuso di alcol e, per logica interpretativa normativa, l’abuso di alcol deve (come dice la stessa parola “abuso”) essere continuato, fare parte della situazione di vita e deve avere i connotati di un comportamento generale caratterizzato da “abuso di alcol” da “eine Lebenshaltung die von wiederholten Alkoholmissbrauch geprägt ist”.
Orbene, appare veramente illogica e contraddittoria la motivazione del Questore, il quale ritiene che due unici abusi nell’ambito della guida di veicoli possano essere ritenuti equivalenti ad una generale ed omni comprensiva attitudine ad abusare di armi, munizioni e materie esplodenti ovvero che per due uniche violazioni del codice della strada non sussistono più i presupposti della “buona condotta” o non vi sia più un “affidamento di non abusare degli armi”.
Questo Collegio conosce l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (tra altre Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5905), secondo il quale sia per il diniego che per la revoca delle autorizzazioni di porto d’armi sia sufficiente una valutazione della capacità di abuso fondata su considerazione probabilistiche; tuttavia siffatta giurisprudenza puntualizza anche, affinché sussista sufficienza della valutazione della capacità di abuso che tale valutazione sia fondata su circostanze assistite da sufficiente “fumus”. Nel caso di specie appare difficile poter parlarsi di “sufficiente fumus” dove per la durata di più di due anni cioè dal 2005 al 2007 né il Questore né i Carabinieri hanno effettuato alcun accertamento su una eventuale “recente” condotta ovvero su un “attuale atteggiarsi” del signor Eder, non provvedendo a nessuna istruttoria a riguardo e non prendendosi l’impegno di verificare presso la “commissione medica per l’accertamento dell’idoneità alla guida - medicina legale - ASL di Bolzano” e presso “l’ambulatorio HANDS” deputato ai relativi accertamenti, che il signor Eder sia nel 2005 sia nel 2006 non era né “dipendente” da alcol, né faceva “abuso” di alcol, tant’è che con i certificati medici dell’ambulatorio “HANDS” e del medico dott. Fabi surrichiamati (vedasi doc. 23 fino a 25) risultava in ordine al signor Eder, che “il quadro presentato attualmente dal PZ non evidenza elementi sufficienti per una DG. DS. di dipendenza da alcol in atto per abuso in atto...”.
Opportunamente parte ricorrente ricorda al riguardo che l’onere della prova circa la “cattiva condotta”, nonché la “possibilità di un abuso delle armi” è, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 440 del 16.12.1993 a carico dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza.
In conclusione, per le argomentazioni sopra riportate, il ricorso merita di essere accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla i provvedimenti impugnati. Resta salva ogni ulteriore determinazione dell’Amministrazione nel caso di specie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 21.11.2007.
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