• Giurisprudenza
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Guida in stato di ebbrezza e revisione della patente

Consiglio di Stato sez. VI
8 giugno 2010, n. 3633

Revisione della parente di guida – Natura e presupposti – Art. 128 c.s. - Guida in stato di ebbrezza – Accertamento - Elementi sintomatici esterni – Tasso alcolemico superiore ai limiti i legge - Revisione della patente disposta sulla base delle risultanze del verbale di contestazione – Difetto di motivazione – Insussistente - Legittimità del provvedimento

 

È legittimo il provvedimento con il quale l’autorità competente, sulla base delle risultanze del verbale di contestazione redatto dagli agenti accertatori, dispone la revisione della patente nei confronti di un soggetto fermato alla guida del proprio veicolo in evidente stato di ebbrezza.
Infatti, gli elementi sintomatici esterni riscontrati dagli agenti di polizia e l’accertamento, a mezzo di etilometro, di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, sono elementi sufficienti a legittimare l’adozione del provvedimento di cui all’art. 128 c.s.

FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado l’odierno appellato ha impugnato:
1) il provvedimento 27 dicembre 2002 n. 38. 5/353/22 con cui il direttore dell’ufficio patenti e abilitazioni di guida della rip. 38 della Provincia autonoma di Bolzano ha disposto la revisione della patente di guida a lui intestata, ai sensi dell’art. 128, d. lgs. n. 285/1992;
2) il provvedimento n. 114/38. 5 del 18 febbraio 2004 con il quale il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha respinto il ricorso gerarchico presentato contro il provvedimento sub 1).
2. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione, ritenendo che, contrariamente a quanto eccepito, il ricorso giurisdizionale non contenesse motivi nuovi e diversi rispetto a quelli dedotti con il ricorso gerarchico.
Nel merito, il Tar ha accolto il ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione degli atti impugnati, che si limiterebbero a ripetere la previsione dell’art. 128, d. lgs. n. 285/1992, senza precisare quali sarebbero i presupposti di fatto che fanno dubitare della persistenza dei requisiti psico-fisici necessari per essere titolari di patente di guida.
Né la motivazione potrebbe essere integrata con il parere della competente commissione tecnico-amministrativa, perché tale parere non è indicato con i suoi esatti estremi nel provvedimento impugnato, né è sufficiente il deposito in giudizio, a supplire l’originaria carenza di motivazione.
Ad avviso del Tar per disporre la revisione della patente di guida occorre che vi siano concreti fondati dubbi sul perdurare dell’idoneità psico-fisica, nella specie non enunciati.
3. Ha proposto appello la Provincia autonoma di Bolzano, con cui lamenta che:
a) il ricorso di primo grado andava dichiarato inammissibile perché propone motivi diversi da quelli articolati con il ricorso gerarchico;
b) il provvedimento che dispone la revisione è sufficientemente motivato in quanto fa riferimento all’accertamento delle forze dell’ordine da cui era emerso che il giorno 7 agosto 2002 in località (omissis) il sig. (omissis) circolava in evidente stato di ebbrezza alcoolica con tasso alcolemico accertato pari a 1, 60 g. /l. ; richiedendo la norma solo “dubbi” sul perdurare dei requisiti psico-fisici, non era necessaria una ulteriore motivazione;
c) anche il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico è motivato perché non si limita a rinviare al parere della competente commissione, ma contiene in sé una nota con la motivazione del rigetto.
4. Il primo motivo di appello è parzialmente fondato, mentre vanno integralmente accolti il secondo e il terzo.
4. 1. Effettivamente il primo motivo del ricorso giurisdizionale di primo grado, con cui si lamenta la violazione degli artt. 7 e 8, l. n. 241/1990, non era contenuto nell’originario ricorso gerarchico, e pertanto era inammissibile, in ossequio al principio secondo cui, dopo un ricorso gerarchico, in sede giurisdizionale non si possono proporre motivi nuovi e diversi, a meno che non riguardino il provvedimento di decisione del ricorso gerarchico, o ricorrano i presupposti per i motivi aggiunti avverso il provvedimento originario.
4. 2. Quanto, invece, al secondo motivo del ricorso giurisdizionale di primo grado, vi è una corrispondenza sostanziale con il motivo posto a sostegno del ricorso gerarchico, anche se non vi è perfetta identità terminologica, in quanto con entrambi i ricorsi si censura il difetto di motivazione.
Tanto basta per escludere che il ricorso giurisdizionale contenga motivi del tutto nuovi e diversi e sia interamente inammissibile, restando inammissibile solo il primo motivo.
5. Nel merito, il ricorso giurisdizionale di primo grado è infondato, in quanto sia il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida, sia il decreto di rigetto del ricorso gerarchico, sono sufficientemente motivati.
5. 1. Dispone l’art. 128, d. lgs. n. 285/1992, che gli uffici competenti possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica.
La disposizione, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (Cass. civ. , sez. I, 12 gennaio 2000 n. 276).
La norma prevede l’attivazione degli organi indicati come competenti sulla base di un particolare grado di convincimento in ordine alla difettosità dello stato personale, psichico, fisico o idoneativo dell’interessato; dal che si desume che il presupposto perché sorgano i “dubbi sulla persistenza…dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica” è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame.
L’attivazione delle misure non è, dunque, legata all’accertamento giudiziale, penale o comunque civile, (né, necessariamente, sul piano dell’illecito amministrativo secondo l’ordinario procedimento applicativo) della responsabilità del destinatario, perché l’utilizzazione dell’espressione “dubbi” milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a tali accertamenti, quantomeno sul piano fattuale.
Tuttavia, per altro verso, la valutazione di “dubbia persistenza” di requisiti e idoneità implica una cognizione sì sommaria dei fatti che giustificano l’attivazione del potere dell’amministrazione, ma, altresì, logicamente estesa a tutti gli aspetti della attribuibilità al destinatario stesso di conseguenze contrarie ai precetti dell’ordinamento in materia di circolazione (Cons. St. , sez. VI, 9 giugno 2008 n. 2760; Cons. St. , sez. VI, 22 maggio 2008 n. 2434; Cons. St. , sez. VI, 10 ottobre 2006 n. 6013).
5. 2. Nel caso di specie, il provvedimento di revisione non trova fondamento solo sulla riscontrata violazione di una norma del codice della strada, ma sulla particolare gravità di tale violazione, avuto anche riguardo al contesto di tempo e di luogo.
Infatti il soggetto guidava in evidente stato di ebbrezza alcoolica su una strada di montagna alle quattro del mattino. I carabinieri riscontravano che il soggetto evidenziava, oltre che alito dall’odore fortemente alcoolico, anche linguaggio sconnesso, precario equilibrio, e difficoltà psico-motorie.
Il tasso alcolemico accertato, e non contestato, era particolarmente elevato: 1, 60 g./l. (verbale dei carabinieri di Ortisei in data 8 agosto 2002).
Secondo l’art. 186, codice della strada, nel testo in vigore all’epoca dei fatti, la guida in stato di ebbrezza costituiva non mera sanzione amministrativa, bensì illecito penale; la soglia di tolleranza era quella fino a 0. 5 g. /l. , in quanto era considerato in stato di ebbrezza chi avesse un tasso alcolemico superiore a 0, 5g. /l.
La disciplina successiva continua a considerare illecito penale la guida in stato di ebbrezza alcoolica, e prevede tre diverse pene in funzione della gravità del fatto; la guida con tasso alcolemico superiore a 1, 5 g. /l. è l’ipotesi più grave, che comporta anche la confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida.
A prescindere dalle sopravvenute modifiche normative, inapplicabili ratione temporis, comunque la scienza medica, non cambiata tra il 2002 e la data odierna, insegna che un tasso alcolemico pari o superiore a 1, 6 g. /l. comporta una forte diminuzione delle percezioni, e la inidoneità assoluta alla guida.
Tali effetti si producono nella normalità dei casi secondo criteri di media statistica; vi possono essere casi individuali in cui siffatto tasso alcolemico è ben tollerato dal singolo individuo, che dunque non subisce una perdita di equilibrio e una diminuzione delle percezioni.
Tuttavia nel caso di specie l’ingestione di alcool ha prodotto sull’odierno appellato effetti rispondenti a quelli suindicati di media statistica.
Nella realtà fattuale come acclarata dal verbale dei carabinieri si evidenzia che il soggetto aveva linguaggio sconnesso, difficoltà psico-motorie e precario equilibrio.
Pertanto, il soggetto, guidando in stato di evidente ebbrezza alcolica, ha commesso un illecito penale, e ha inoltre messo a repentaglio l’incolumità fisica propria e altrui, essendo tristemente note le conseguenze, statisticamente comprovate, della guida in stato di ebbrezza alcolica, in termini di tasso di incidenti stradali.
Considerato il livello elevato di alcool nel sangue, e l’ora inusuale in cui è stato acclarato, non era irragionevole nutrire il fondato dubbio sulla permanenza dei requisiti di idoneità psico-fisica, e chiedere la revisione della patente di guida.
La giurisprudenza amministrativa di merito ha già statuito, con statuizione che il Collegio condivide, che posta la natura cautelare - e non sanzionatoria – del procedimento di revisione della patente di guida, il mero dato obiettivo costituito dall’accertamento, a mezzo etilometro, di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, integra motivo sufficiente a legittimare l’adozione di un provvedimento ex art. 128, codice della strada (Tar Basilicata, 29 maggio 2001 n. 465; Tar Valle d’Aosta, 17 febbraio 2004 n. 14).
5. 3. Il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida è pertanto sufficientemente motivato, in quanto in modo ragionevole ancora il dubbio sulla persistenza dei requisiti alla grave infrazione al codice della strada puntualmente descritta nel verbale dei carabinieri.
5. 4. Anche il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico è sufficientemente e autonomamente motivato, in quanto contiene una nota in cui si legge, sotto la rubrica “motivazione”: “non emergono nuovi elementi di giudizio, pertanto si è accertato che effettivamente guidava in stato di ebbrezza alcolica tasso alcolemico pari a 1, 60 g. /l. “.
E’ noto che in sede di ricorso gerarchico possono anche essere compiute nuove valutazioni inerenti al merito amministrativo: ma nel caso di specie l’organo che ha deciso il ricorso gerarchico non ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni prese dal primo provvedimento, in difetto di nuovi elementi di giudizio.
La motivazione è perciò sufficiente.
6. In conclusione l’appello va accolto.
Le spese di lite possono essere interamente compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie.

 

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