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  • Patente di guida, Sanzioni accessorie
  • Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci

Guida in stato di ebbrezza e revoca della patente di guida

Corte di Cassazione II Sezione civile - massima a cura della dott.ssa Tiziana Santucci
Sentenza 1 febbraio 2024, n. 3019

Reato di guida in stato di ebbrezza – esito positivo della messa alla prova (lavori di pubblica utilità) – estinzione del reato – revoca della patente di guida - inapplicabile

In caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, a seguito di esito positivo della messa alla prova (lavori di pubblica utilità), il Prefetto non può disporre la sanzione accessoria della revoca della patente.

La Corte di Cassazione ha, infatti, esteso alla revoca della patente il medesimo principio con cui la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75 del 2020, ha stabilito che il dispositivo ex art. 224-ter co. 6 C.d.S. è incostituzionale nella parte in cui prevede che la confisca del veicolo possa avvenire in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova.

 REPUBBLICA ITALIANA

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE SECONDA CIVILE

nel collegio così composto: 

Dott. MANNA Felice - Presidente 

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere 

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere 

Dott. GUIDA Riccardo - Consigliere 

Dott. CAPONI Remo - Consigliere Rel. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 33611/2018 proposto da 

Se.Gi., difeso dagli avvocati Alessandro Di Giovanni, Danilo Pezzi, Paolo Mazzoni  Alessandro Di Giovanni; 

- ricorrente - 

contro

Ministero dell'Interno Commissariato del Governo per la Provincia di Trento; - intimato - 

Avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 388/2018 del 24/04/2018. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. 

Ascoltate il Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 

Ascoltato l'avvocato Paolo Mazzoni per il ricorrente. 

FATTI DI CAUSA 

Nel 2016 Se.Gi. proponeva dinanzi al Giudice di Pace di Cles nei confronti del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento opposizione alla sanzione accessoria della revoca per tre anni della patente di guida in quanto disposta a decorrere dalla data in cui la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 610/2016 è diventata definitiva (2/7/2016) e non già dalla data del fatto (3/7/2014). Accolta in primo grado, l'opposizione è stata rigettata in appello dal Tribunale di Trento. 

Ricorre in cassazione la parte privata con tre motivi. La p.a. è rimasta intimata. Cass. 22659/2020 ha rimesso la trattazione del ricorso in pubblica udienza. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1. - Il primo motivo (p. 6) denuncia la violazione dell'art. 219 co. 3-ter c. d. s. (codice della strada), in relazione agli artt. 464-bis c.p.p. e 168-bis e ss. c.p., per avere il giudice di appello equiparato la pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della prova (lavori di pubblica utilità) ad una sentenza di condanna al fine della sanzione accessoria della revoca per tre anni della patente di guida, mentre nella prima ipotesi manca qualsiasi accertamento positivo della responsabilità dell'imputato. Il secondo motivo (p. 11) denuncia ex art. 219 c. d. s. in relazione all'art. 2 l. 241/1990 che il provvedimento di revoca della patente di guida sia intervenuto a distanza di oltre due anni dal fatto, cosicché la parte privata avrebbe subito prima la sospensione per oltre due anni e poi la revoca della patente di guida per altri tre anni, per una durata complessiva di cinque anni. Viceversa, la p.a. avrebbe dovuto adottare il provvedimento di revoca entro un termine ragionevole dal fatto, coincidente con il termine generale di 90 giorni per la definizione dei procedimenti amministrativi ex art. 2 l. 241/1990. 

Il terzo motivo (p. 14) censura ex art. 219 co. 3-ter c. d. s. che dalla durata della revoca della patente di guida non sia stato scomputato il periodo di sospensione della stessa.

2. - Il primo motivo è fondato. 

La sentenza impugnata accerta che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida è applicabile anche in ipotesi di estinzione del reato per esito positivo della prova. È questo il punto censurato con successo. È da muovere dalla considerazione che l'art. 224-ter co. 6 c. d. s. dispone che, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, la pubblica amministrazione verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Ebbene, Corte cost. 75/2020 ha dichiarato incostituzionale tale disposizione nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. Infatti, ha osservato la Corte costituzionale: "è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della medesima conseguenza dell'estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova. L'irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell'ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, nonostante quest'ultima costituisca una misura più articolata ed impegnativa dell'altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell'imputato e all'affidamento dello stesso al servizio sociale" (così, Corte cost. 75/2020, paragrafo 3.4.1). 

Questa Corte ha già avuto occasione di applicare questa pronuncia d'incostituzionalità annullando la sanzione accessoria della confisca in un caso di specie in cui vi era stata pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa in prova (cfr. Cass. 33082/2021). Non vi è ragione per non estendere il principio desumibile da Corte cost. 75/2020 al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente, come nel presente caso di specie. 

3. - Accolto il primo motivo, sono da dichiarare assorbiti i restanti motivi, è da cassare la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, è da accogliere l'opposizione, e in favore del ricorrente sono da liquidare le spese: Euro 1.110 per il giudizio di primo grado, Euro 3.980 per il giudizio di secondo grado, Euro 2.630, oltre a Euro 200 per esborsi, per il giudizio di legittimità; il tutto oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione, annullando la sanzione irrogata. 

Condanna il Ministero dell'Interno (Commissariato del Governo per la Provincia di Trento) a rimborsare al ricorrente le spese dell'intero processo, così liquidate: Euro 1.110 per il giudizio di primo grado, Euro 3.980 per il giudizio di secondo grado, Euro 2.630, oltre a Euro 200 per esborsi, per il giudizio di legittimità; il tutto oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. 

Così deciso in Roma, il 9 Gennaio 2024. Depositato in Cancelleria l' 1 Febbraio 2024.