• Giurisprudenza
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Guida in stato di ebbrezza e sequestro del veicolo

Corte di Cassazione sez. IV pen.
15 gennaio 2010, n. 1861

Guida in stato di ebbrezza – Veicolo intestato a una società di persone - Art. 186 c.s., comma 2 – Confisca del veicolo – Sequestro preventivo – Opposizione e richiesta di restituzione – Legittimazione ad agire.

 

Il conducente di un veicolo intestato ad una società di persone, di cui egli è socio, non è legittimato ad agire in giudizio per la restituzione del mezzo sequestratogli ai sensi dell’art. 186, comma 2, del Codice della Strada.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) (omissis) ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 30 gennaio 2009 del Tribunale di Torino, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, che ha rigettato la richiesta di riesame proposta contro l’ordinanza 13 gennaio 2009 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di convalida del sequestro preventivo di un autovettura di proprietà di una società in accomandita semplice nella quale il ricorrente - nei cui confronti si procede per i reati di cui all’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico) - ha la qualità di socio accomandatario.
Il Tribunale - dopo aver indicato gli elementi dai quali emergeva l’esistenza dei presupposti per il sequestro preventivo del veicolo - ha ricordato che il veicolo con il quale era stato commesso il reato era in uso all’imputato e ha ritenuto che non fosse ostativa del sequestro la circostanza che l’autovettura era intestata ad una società di persone rilevando che la qualità di amministratore della medesima gli consentiva l’utilizzazione del veicolo.
2) A fondamento del ricorso si deducono i seguenti motivi di ricorso:
- la mancanza (o mera apparenza) della motivazione sull’esistenza del pericolo che la disponibilità del veicolo possa rendere probabile, concreto ed attuale il pericolo di reiterazione del reato in considerazione: dell’avvenuta sospensione della patente di guida;
della provata inesistenza di assunzione abituale di alcol da parte del ricorrente; della circostanza che il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest era stato determinato da un attacco di panico;
dell’avvenuta restituzione della patente di guida che consentirebbe al ricorrente di porsi alla guida di altri veicoli; dell’esame cui si è volontariamente sottoposto che dimostrerebbe che il ricorrente non è assuntore abituale di alcool; della documentazione medica dalla quale risulterebbe che il ricorrente aveva rifiutato l’esame strumentale perché colto da una crisi di panico;
- la violazione dell’art. 186 C.d.S. comma 2, dell’art. 240 c.p., comma 3 e dell’art. 321 c.p.p. perché il Tribunale non avrebbe considerato che il veicolo era di proprietà di un terzo e quindi non poteva essere sottoposto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
3) Va preliminarmente rilevato che il sequestro preventivo in esame è stato disposto in base al nuovo testo del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2 (codice della strada) modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).
Con questa modifica legislativa sono stati introdotti i seguenti periodi nell’art. 186 C.d.S., comma 2: “Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.”
Come è agevole verificare dal tenore della norma si tratta di confisca obbligatoria: ciò risulta sia dalla terminologia utilizzata (“è sempre disposta”) sia dal richiamo all’art. 240 c.p., comma 2, che prevede, appunto, casi di confisca obbligatoria (in questo senso deve intendersi il richiamo all’art. 240: v. Cass., sez. 4^, 11 febbraio 2009 n. 13831, Fumagalli, rv. 242479; sez. fer. 28 agosto 2008 n. 36822, Simmerle, rv. 241269).
Dalla natura obbligatoria della confisca deriva un’importante conseguenza: che, nel caso di sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p., l’esistenza del periculum - cui l’emissione di tale misura cautelare reale è subordinata - è presunta per legge.
Dal che deriva che l’esistenza di questo requisito non deve essere accertata caso per caso e che non può essere disposta (a meno che non vengano meno i presupposti per ritenere esistente il fumus) la restituzione del veicolo prima della sentenza definitiva (v. le già citate sentenze 13831/2009 e 36822/2008 - entrambe relative alla norma innovata del codice della strada - e in generale, precedentemente, Cass., sez. 3^, 6 aprile 2005 n. 17439, Amico, rv. 231516).
Ciò rende inammissibili tutti i motivi di ricorso in precedenza riassunti che si riferiscono all’esistenza del periculum.
4) Ciò premesso va ancora rilevato che il ricorso in cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame, in materia di misure cautelari reali, è proponibile, per l’espresso disposto dell’art. 325 c.p.p., comma 1, solo “per violazione di legge”. Ciò vale anche per l’ordinanza del tribunale che si pronunzi sulla richiesta di riesame del decreto del pubblico ministero che abbia convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria o sulla richiesta di riesame del sequestro disposto dall’autorità giudiziaria (v. art. 355 c.p.p., comma 3 e art. 257 c.p.p. che rinviano entrambi all’art. 324 c.p.p. con la conseguente applicabilità dell’art. 325 c.p.p. in tema di ricorso in cassazione).
Ciò comporta in particolare, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso in questa materia non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ma soltanto la mancanza assoluta, o materiale, della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3 che prescrive, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dell’art. 111 Cost., commi 6 e 7.
Tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può certamente ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell’esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela. Non possono invece formare oggetto di ricorso in cassazione le censure dirette ad evidenziare l’insufficienza, l’incompletezza, l’illogicità o la contradditorietà della motivazione.
La giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso indicato: cfr. da ultimo Cass., sez. un. 29 maggio 2008 n. 25932, Ivanov, rv. 239692; sez. 5^, 11 gennaio 2007 n. 8434, Ladiana, rv. 236255; sez. 3^, 5 maggio 2004 n. 26853, Sainato, rv. 228738; sez. un. 28 gennaio 2004 n. 5876, Bevilacqua, rv. 226710.
5) Alla luce di questo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (che nel ricorso neppure viene posto in discussione) le censure rivolte, con il primo motivo di ricorso, dal ricorrente all’ordinanza impugnata, riguardando vizi di motivazione, devono essere ritenute inammissibili.
Anche se in parte formalmente proposte sotto il profilo dell’erronea applicazione della legge penale le riassunte censure contenute nel ricorso non evidenziano, in realtà, alcun vizio di questo genere perché vengono proposte contro le valutazioni del giudice di merito che hanno ritenuto l’esistenza sia del fumus che del periculum.
La motivazione del provvedimento impugnato non può infatti ritenersi mancante o meramente apparente avendo affrontato tutte le questioni che riguardano i presupposti per l’emissione del provvedimento di cui è stato chiesto il riesame. Si tratta dunque, all’evidenza, di censure che riguardano la logicità delle considerazioni svolte nel provvedimento impugnato ma che non evidenziano alcuna erronea interpretazione della legge.
Di qui l’inammissibilità delle censure contenute nel primo motivo di ricorso perché proposte per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
6) Ma anche il secondo motivo, che si riferisce alla titolarità del veicolo sequestrato che apparterrebbe ad un terzo, è da ritenere inammissibile perché proposto da persona non legittimata.
In base alla prospettazione del medesimo ricorrente l’autovettura in sequestro è infatti di proprietà esclusiva di una società di persone che dunque è astrattamente legittimata a richiederne la restituzione.
È vero che gli artt. 322 e 322 bis c.p.p. consentono la proposizione del riesame e dell’appello sia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate che a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione ma, ovviamente, le ragioni della contestazione della legittimità del sequestro non possono che inerire alla qualità della persona nel senso che, mentre è consentito a tutti i soggetti legittimati di contestare il fondamento del provvedimento, le ragioni di natura personale (nella specie l’esistenza di un diritto reale sulla cosa) possono essere fatte valere solo da chi di questo diritto vanti l’esistenza.
Il ricorrente si dichiara non proprietario del bene, non indica alcuna diversa ragione di titolarità del medesimo e non può quindi invocare una circostanza che potrebbe in astratto condurre alla restituzione del bene al solo proprietario.
Il ricorrente è dunque legittimato a contestare l’esistenza dei presupposti del sequestro preventivo ma solo il proprietario del bene sequestrato potrà richiederne la restituzione al giudice competente che dovrà valutare l’applicabilità al caso di specie dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sequestro e confisca di beni appartenenti a persona giuridica cui siano riferibili le condotte poste in essere dai propri rappresentanti legali (si vedano, su questi temi, Cass., sez. 3^, 9 gennaio 2007 n. 5340, Cava, rv. 235881; sez. 2^, 20 dicembre 2006 n. 10838, Napoletano, rv. 235827; sez. 1^, 9 dicembre 2004 n. 1927, Ambrono, rv. 230905; sez. 6^, 8 giugno 2000 n. 2643, Mariniello, rv. 217567).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione, nella redazione dei motivi di ricorso, delle regole sul giudizio di legittimità.
P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

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