• Giurisprudenza
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Guida in stato di ebbrezza: sequestro preventivo del veicolo concesso in locazione finanziaria

Corte di Cassazione sez. IV pen.
24 giugno 2010, n. 24291

Guida in stato di ebbrezza – Veicolo intestato ad una società di leasing e concesso in locazione finanziaria ad altra società - Pericolo di reiterazione del reato da parte del trasgressore – Misure cautelari – Art. 321 c.p.p., comma 1 - Sequestro preventivo del veicolo – Legittimità del provvedimento

 

Il veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ancorché intestato ad una società di leasing e concesso in locazione finanziaria ad altra società di cui il conducente trasgressore risulti essere socio amministratore, può essere legittimamente assoggettato alla misura cautelare di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1 (sequestro preventivo), al fine di prevenire il rischio di reiterazione del reato.

In data 13/8/2009 il Tribunale di Viterbo ha respinto l’istanza volta ad ottenere il riesame del decreto 31/7/2009 con il quale il GIP aveva convalidato il sequestro preventivo dell’auto Mini Cooper, tg. (omissis), eseguito dalla Polizia Giudiziaria in pregiudizio del conducente (omissis), indagato del reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) D.L.vo 285/1992, ed aveva disposto il sequestro preventivo della vettura medesima.
(Omissis) era con il mezzo finito fuori dalla sede stradale e, sottoposto ad alcoltest, era risultato con un tasso alcolemico di 2,66 g/l e di 2,78 g/l.
Il collegio ha rilevato che la misura cautelare reale era preordinata ad evitare l’ulteriore commissione di reati, che, nella specie, l’alto tasso alcolemico accertato faceva presupporre la reiterazione di reati della stessa indole, che il sequestro era disposto con riguardo all’uso del mezzo consentito proprio a (omissis), e non con riferimento alla proprietà dello stesso veicolo.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di  (omissis) deducendo violazione dell’art. 186 comma 2 D.L.vo 285/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame va considerato inammissibile.
Il ricorrente ha sostenuto che la proprietà del bene era della società concedente il leasing ossia la (omissis) spa, che il conduttore del leasing era una società, la srl (omissis), costituita da due soci, ossia il medesimo (omissis), che era l’amministratore unico, e tale (omissis), e che l’autovettura era utilizzata per l’esercizio dell’attività di ristorazione oggetto dell’impresa.
Ne derivava che il sequestro non era consentito e, comunque, anche a volere, per ipotesi, sostenere la possibilità della confisca di un bene condotto in locazione finanziaria, mai poteva essere pregiudicata la utilizzazione del bene da parte di un terzo estraneo alla consumazione del reato di guida in stato di ebbrezza.
Il contenuto delle doglianze evidenzia, in primo luogo, la mancanza dell’interesse di (omissis) ad impugnare il provvedimento del Tribunale.
Costui non propone ricorso per dimostrare l’insussistenza del fumus del reato che lo riguarda direttamente ma sottolinea l’appartenenza del veicolo a terzi.
Dovevano essere costoro, in quanto proprietari del veicolo, a dolersi della
sottoposizione dello stesso alla misura cautelare reale.
Il ricorso per cassazione, comunque, è inammissibile anche perché le doglianze mosse sono manifestamente infondate.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tema di guida in stato di ebbrezza, che è legittimo il sequestro per intero di un veicolo con il quale è stato commesso reato in vista della confisca della quota appartenente all’indagato e che, in caso di successiva confisca, il terzo estraneo al reato potrà rivalersi pro quota sul prezzo ricavabile dalla vendita del bene (Sez. 4, Sent. n. 41870 del 3/7/2009 Cc, Baratto, Rv 245439; Sez. 4, Sent. n. 28189 del 24/6/2009 Cc, Trudu, Rv 244690).
È stato, altresì, affermato il principio che può essere oggetto di sequestro preventivo qualsiasi bene a chiunque appartenente, e quindi anche a persona estranea al reato, purché esso sia, sebbene indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato nella libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 4, Sent. n. 32964 dell’1/7/2009 Cc, Rv 244797).
È importante, quindi, per disporre la misura cautelare reale, che, indipendentemente dall’appartenenza del bene a soggetto estraneo al reato, si accerti la disponibilità dello stesso da parte dell’indagato e la sua necessaria strumentalità rispetto al reato per il quale si procede (Sez. 3, Sent. n. 2887 del 6/12/2007 Cc, Rv 238592).
Sotto tale profilo, non rileva la considerazione che trattasi di una fattispecie di leasing.
Al momento del sequestro preventivo, infatti, rileva la posizione del conduttore o utilizzatore e, dunque, il fine di evitare la reiterazione del reato da parte di chi, come il ricorrente, ha la disponibilità del bene.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna di (omissis) al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, avuto riguardo alla sentenza n. 186 del 13/6/2000 della Corte Costituzionale, può essere determinata in
euro 1000,00.
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

 

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