- Giurisprudenza
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Guida sotto l'effetto degli stupefacenti
Corte di Cassazione, IV sez. pen.
23 settembre 2008, n. 36476
Appartiene alla competenza del tribunale la cognizione in materia non solo di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 C.d.s.) ma anche in materia di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.s.). Infatti, il richiamo, di cui all’art. 187, comma 7 C.d.s., al trattamento sanzionatorio previsto al comma 2 dell’art. 186 C.d.s. per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, deve essere inteso in senso ampio cioè riferito anche all’Organo competente ad irrogare le sanzioni. Peraltro, una diversa interpretazione esporrebbe la norma a non infondati dubbi di legittimità costituzionale in relazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza. PREMESSO IN FATTO Il Giudice di pace di [omissis] con sentenza resa il 17/4/2007, ritenuta la propria competenza a decidere per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. (D.Lgs. 9 ottobre 1992, n. 285) e ritenuta la responsabilità dell’imputato, applicava la pena ritenuta di giustizia. Contro così fatto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione [omissis] per ottenere per l’annullamento del provvedimento impugnato. All’udienza pubblica del 15/1/2008, la Corte, compiuti gli adempimenti prescritti dal codice di rito, ha deciso il ricorso proposto. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso denunzia: erronea applicazione e interpretazione della legge penale in relazione all’art. 187 C.d.S. e all’art. 21 e ss. c.p.p. Incompetenza del giudice di pace. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata. Questa Corte rileva che Cassazione Penale Sent. n. 17003 del 18.05.2006, ha affermato che non può negarsi che tutto il trend legislativo di una precedente fine di legislatura (L. 24 dicembre 2003, n. 350, L. 5 dicembre 2005, n. 251, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49) é caratterizzato da un maggior rigore in genere sull’uso di sostanze stupefacenti, sicché sembrerebbe eccentrica ed ingiustificata la previsione di un regime sanzionatorio e di una disciplina differenziata per la guida in stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze psicotrope e stupefacenti. Non sembra neppure richiamabile una nota ordinanza della Corte Costituzionale (n. 277 del 2004), con la quale si sono giustificate le differenti modalità tecniche di accertamento dei due reati suddetti sulla base del necessario riscontro con analisi di laboratorio alla luce delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, introducendo una prova legale” per la contravvenzione ex art. 187 C.d.S., giacché nella medesima ordinanza non solo si assume la concretizzazione di una condotta di pericolo per la circolazione nella guida di un veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma anche si esclude ogni valore al dato quantitativo, rilevante invece per la guida in stato di ebbrezza, anche se ora sfumato ad appena 0,5 gr., sicché, sotto questo aspetto, la prima contravvenzione appare, addirittura, nella considerazione del legislatore, più grave dell’altra. Inoltre proprio l’innovativa normativa su indicata ha richiesto l’obbligatorio accertamento anche per la guida di un veicolo sotto l’effetto dell’ingestione di sostanze alcoliche, sicché sembrano ulteriormente ridursi le caratteristiche differenziali dei due reati (non é fonte di diritto la circolare 29 dicembre 2005 n. 300/A1/42175/109/42 del Ministero dell’interno, che evidenziando le comuni caratteristiche dei due reati afferma, però, la competenza del giudice di pace), mentre proprio il pericolo per la circolazione e la possibilità di incidenti derivanti da dette situazioni ha indotto il legislatore a prevedere in entrambi i reati il traino del veicolo nel luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa, sicché l’equiparazione tra le due situazioni appare sempre più pregnante con un’eguale, se non maggiore, rilevanza dell’alterazione psicofisica, dovuta all’ingestione di droghe o di sostanze psicotrope. Pertanto, ad avviso del collegio, una differente competenza a giudicare detti due reati, comportando una diversità del regime sanzionatorio e della disciplina processuale molto marcati farebbe sorgere non infondati dubbi di costituzionalità in relazione al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, sicché deve prediligersi un’esegesi ampia del richiamo al secondo comma dell’art. 186 C.d.S. contenuta nell’art. 187 C.d.S., comma 7, includendo non solo il riferimento al regime sanzionatorio in senso stretto, ma anche all’organo competente all’”irrogazione della pena”. La sentenza impugnata deve essere per le ragioni fin qui richiamate, annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.
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